Multe e sinistri: con la PEC l’accesso diventa facile e gratuito

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Spesso, a seguito di una multa o di un sinistro stradale, si ha la necessità di consultare gli atti e documenti formati dalla Polizia Stradale; si tratta di un’attività dispendiosa – in termini di tempo e costi – sia per il privato sia per l’amministrazione.

Per questo motivo, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 2 settembre 2011, ha adottato la circolare n. 300/a77138/11/101/138 in materia di “accesso ai documenti riguardanti l’attività di rilevazione ed accertamento in materia di incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi “.

Con tale atto, infatti, il Ministero ha deciso di incentivare al massimo l’utilizzo delle tecnologie info-telematiche tanto per le richieste quanto per il rilascio di copie di atti e documenti. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’accesso meno oneroso per amministrazioni e cittadini, garantendo a questi ultimi il diritto all’uso delle tecnologie già previsto dall’art. 3 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) nelle comunicazioni con gli uffici pubblici.

Se – fino ad oggi – era necessario recarsi fisicamente presso lo sportello e corrispondere all’amministrazione bolli e costi di riproduzione per ottenere copia degli atti, adesso si può utilizzare direttamente la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In base alla nuova circolare, cittadini, assicurazioni, periti e avvocati possono trasmettere le richieste di copia informale all’indirizzo PEC dell’Ufficio che, con lo stesso strumento, invierà al richiedente gli atti in formato .PDF.

A fronte di tale attività, la Circolare specifica che non saranno dovuti né bolli nè costi di riproduzione; è altresì previsto che nessun onere di riproduzione sia dovuto anche nel caso in cui la richiesta sia stata inoltrata in cartaceo, ma nella stessa sia indicato l’indirizzo PEC cui inviare la copia (digitale) degli atti.

Naturalmente, anche nel caso di richiesta via PEC, l’ufficio dovrà verificare la legittimazione all’accesso del soggetto richiedente che, se delegato, dovrà allegare la delega rilasciata dall’interessato unitamente a copia del documento di identità di quest’ultimo.

Purtroppo – al momento – il procedimento innanzi descritto si applica solo per le richieste di copia “informali” e non anche per quelle “conformi” che continueranno (si spera ancora per poco) ad essere rilasciate in cartaceo e previo pagamento dei costi di riproduzione.

Ernesto Belisario

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