I poteri di accertamento, vigilanza e ispezione negli appalti pubblici

Redazione 18/08/11
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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Provvedimento 4 agosto 2011

Regolamento in materia di attivita’ di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell’Autorita’ di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 163/2006

(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2011)

 

Il Consiglio;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163  e  s.m.i.  (di seguito il codice) ed, in particolare, gli articoli 2, 6 e  8,  comma 3, del medesimo decreto;

Visto il  Regolamento  di  organizzazione  dell’Autorita’  come  da ultimo modificato dal Consiglio nell’adunanza del 6 aprile 2011;

Ritenuto  di  dover  disciplinare  l’attivita’  di  indagine  della Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture, in relazione alle attivita’ di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) ed  all’art.  39 comma 1, lett. a) del medesimo Regolamento di organizzazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attivita’ di indagine di competenza dell’Autorita’ per la Vigilanza sui  contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi dell’art. 8, comma 3, del codice.

Art. 2 

Attivita’ d’indagine 

1. Le attivita’ di indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio  dell’Autorita’,  aventi  ad  oggetto specifiche problematiche  o  criticita’  del  settore  dei  contratti pubblici.

2. Le attivita’ di indagine possono, altresi’,  essere  svolte  sia d’iniziativa d’ufficio che su istanza motivata di chiunque  ne  abbia interesse.  In  quest’ultimo  caso  la   segnalazione   deve   essere presentata secondo l’apposito modulo predisposto  e  disponibile  sul sito Web dell’Autorita’. Il modulo deve essere compilato in ogni  suo campo obbligatorio firmato e accompagnato da copia di un documento di identita’ o di altro documento valido del segnalante.

3.  Le  segnalazioni  presentate  secondo   quanto   previsto   dal precedente comma sono catalogate dagli Uffici e  costituisco  oggetto di apposita relazione  riepilogativa  bimestrale  anche  al  fine  di concorrere  ad  individuare  le  tematiche  oggetto  della  direttiva annuale sull’azione amministrativa.

4. Le segnalazioni pervenute sono catalogate a cura  del  dirigente dell’Ufficio del Nucleo Amministrativo, mentre compete  al  Direttore Generale l’apertura e la definizione del procedimento all’esito della relativa attivita’ istruttoria, nei seguenti casi:

a)  questioni  in  relazione  alle  quali  non  sussistono  dubbi interpretativi;

b) questioni alle quali puo’ applicarsi, anche in  via  analogica una precedente pronuncia dell’Autorita’.

5. Non  sono,  invece,  oggetto  di  una  specifica  istruttoria  i seguenti tipi di segnalazioni:

a)  quando  non  e’  stato  utilizzato  l’apposito  modulo  o  la compilazione e’  incompleta,  previa  richiesta  di  compilazione  od integrazione;

b)  quando  fa   difetto   in   modo   evidente   la   competenza dell’Autorita’,  ossia  quando  la  questione  proposta  esula  dalle attribuzioni dell’Autorita’  stessa  sotto  il  profilo  oggettivo  o soggettivo;

c) nei casi di manifesta infondatezza dell’istanza, ossia  quando vengono dedotti fatti o circostanze fondati su dati  giuridici  o  di fatto palesemente inesatti;

d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di  gara  o allo  svolgimento  della  stessa  nei  casi  in  cui   sussistano   i presupposti per ricorrere alla procedura di cui all’art.  6  comma  7 lett. n) del d.lgs. 163/2006;

e) quando la richiesta di intervento ha carattere di  generalita’ tale da giustificare l’emanazione di un atto a portata generale.

6. Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative  ad interventi il cui valore sia inferiore a 500 mila euro per  i  lavori ed inferiore alla soglia comunitaria per i servizi  e  le  forniture, nonche’ quelle relative a procedure  di  aggiudicazione  concluse  da piu’ di 6 mesi, sempre che la segnalazione non riguardi anche aspetti relativi alla successiva fase di esecuzione, ovvero  a  procedure  di esecuzione dei contratti pubblici per le quali  e’  stato  emesso  il certificato di collaudo definitivo, vengono valutate dagli Uffici  ai fini dello svolgimento di eventuali indagini di  carattere  generale, considerati la rilevanza in termini  di  applicazione  pratica  della questione o la gravita’ e/o la reiterazione dell’infrazione segnalata od anche l’eventuale incertezza del dettato normativo, in assenza  di un precedente indirizzo di  questa  Autorita’  o  di  un  consolidato indirizzo giurisprudenziale.

7. L’apertura del procedimento per  le  seguenti  segnalazioni,  di particolare rilevanza, e’,  altresi’,  di  competenza  del  Direttore Generale,  salvo  che  non  ritenga  di  rimetterla   all’esame   del Consiglio:

a) contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) interventi riportati dalla stampa nazionale;

c) interventi nei quali siano  state  commesse  gravi  violazioni

delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

d)  interventi  nei  quali  si  sia  verificata  la   sospensione dell’attivita’ per un tempo superiore a 1 anno;

e) subappalti non autorizzati;

f) casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale;

g) casi  in  cui  sia  necessario  rivedere  l’orientamento  gia’ espresso dal Consiglio;

h) casi la cui definizione  implichi  segnalazione  alla  Procura della Repubblica o della Corte dei conti.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche ai procedimenti gia’ pendenti presso gli Uffici.

Art. 3 

Richieste di informazioni e di esibizione di documenti 

1. Le richieste di informazioni e di esibizione  di  documenti,  di cui all’art. 6, comma 9, lett. a) del Codice, devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalita’ di cui all’art. 11.

2. Esse devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il  quale  dovra’  pervenire  la  risposta  o essere  esibito  il  documento,  il  quale  deve  essere  congruo  in relazione all’urgenza del caso ed alla  quantita’  e  qualita’  delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni;

d) le modalita’ attraverso le quali dovranno  essere  fornite  le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti  i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni  applicabili  in  caso  di  rifiuto,  omissione  o ritardo, senza giustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  od esibire i documenti richiesti, nonche’ quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui e’  richiesta  l’esibizione  dovranno  essere forniti in originale o copia dichiarata  conforme  all’originale  con attestazione dei titolari  o  rappresentanti  legali  delle  imprese. L’Ufficio istruttore  puo’,  altresi’,  richiedere  la  presentazione della documentazione su supporto informatico.

4. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di  audizioni  od ispezioni, rendendo note all’interessato e verbalizzando le  medesime indicazioni previste dal comma 2.  Nel  caso  di  risposta  orale  ed immediata o  di  esibizione  immediata  di  documenti  e’  consentito integrare, nel termine stabilito, gli elementi forniti.

5.  Dell’esibizione  di  documenti  e  delle  informazioni  fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

Art. 4 

Avvio dell’istruttoria 

1. L’atto di avvio dell’istruttoria indica gli elementi  essenziali in merito alle presunte violazioni, il  termine  di  conclusione  del procedimento, il responsabile del  procedimento,  l’ufficio  dove  si puo’ prendere visione degli atti del procedimento, fermo restando  il potere di differimento previsto dal Regolamento in materia di accesso agli atti dell’Autorita’,  nonche’  il  termine  entro  il  quale  le imprese e gli enti  interessati  possono  esercitare  il  diritto  di essere sentiti ovvero di depositare memorie e documenti.

2.  L’atto  di  avvio  dell’istruttoria  e’  comunicato,  ai  sensi dell’art. 2 alle  stazioni  appaltanti,  alle  imprese  e  agli  enti interessati nonche’ ai soggetti che,  avendo  un  interesse  diretto, immediato ed  attuale,  hanno  presentato  denunce  o  istanze  utili all’avvio dell’istruttoria.

3. Nel caso in cui per  il  rilevante  numero  dei  destinatari  la comunicazione  personale  risulti   impossibile   o   particolarmente gravosa, la stessa e’ effettuata tramite pubblicazione sul  sito  web dell’Autorita’.

Art. 5 

Partecipazione all’istruttoria 

1. Possono partecipare all’istruttoria:

a) i soggetti ai  quali  e’  stato  comunicato  l’atto  di  avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati,  nonche’ le associazioni rappresentative dei consumatori, cui  possa  derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa  e che facciano motivata richiesta di intervenire  entro  trenta  giorni dalla  pubblicazione  sul  sito  web  del  provvedimento   di   avvio dell’istruttoria.
2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facolta’ di:

a) accedere ai documenti, con i termini e le  modalita’  previsti dal Regolamento sull’accesso agli  atti  dell’Autorita’  ed  indicati nella comunicazione di conclusione dell’istruttoria;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

3. I  soggetti  ai  quali  e’  stato  comunicato  l’atto  di  avvio dell’istruttoria, possono essere sentiti in  audizione  dinanzi  agli Uffici.

4.  Nel  corso  delle  audizioni  i  soggetti  interessati  possono comparire in persona del  proprio  rappresentante  legale  oppure  di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono, altresi’, farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza, tuttavia, che l’esercizio di tale facolta’ comporti la sospensione dell’audizione.

Art. 6 

Ispezioni 

1. Gli Uffici del Nucleo Ispettivo  eseguono  le  ispezioni  presso chiunque  sia  ritenuto  in  possesso  di  documenti  utili  ai  fini dell’istruttoria.  Il  Direttore  Generale  procede  a   formalizzare l’incarico di ispezione con proprio atto, anche ai fini  dell’impegno delle relative risorse umane e finanziarie.

2.  I  funzionari  dell’Autorita’  incaricati  di  procedere   alle ispezioni esercitano i  loro  poteri  su  presentazione  di  un  atto scritto che  precisi  l’oggetto,  lo  scopo  dell’accertamento  e  le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire  documenti  richiesti  nel corso  dell’ispezione,  nonche’  nel  caso  in  cui   siano   fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di  rifiuto  o di omissione, l’opposizione:

a) di vincoli di riservatezza  previsti  da  atti  regolamentari, circolari  o  disposizioni  di  servizio   interni   della   Stazione appaltante;

b)  di  vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

c) di esigenze di autotutela  relative  al  rischio  di  sanzioni fiscali o amministrative;

d) di esigenze di tutela del  segreto  aziendale  o  industriale, salvo i  casi  in  cui  l’Autorita’  riconosca  particolari  esigenze segnalate al riguardo.

4.  Per  documento  si  intende  ogni   rappresentazione   grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie dei contenuto di atti, anche interni ed informali, formati  e  utilizzati ai fini dell’attivita’  della  stazione  appaltante  o  dell’impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita’ e rappresentativita’ dell’autore  del  documento,  nonche’  ogni  documento   prodotto   o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 possono:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi  di  trasporto  del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione  dei luoghi di residenza  o  domicilio  estranei  all’attivita’  aziendale oggetto dell’indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni. i soggetti interessati possono  farsi assistere da consulenti  di  propria  fiducia  senza,  tuttavia,  che l’esercizio di tale facolta’ comporti la sospensione dell’ispezione.

7. Di  tutta  l’attivita’  svolta  nel  corso  dell’ispezione,  con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti  acquisiti, e’ redatto processo verbale secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

8. Nello svolgimento  dell’attivita’  ispettiva,  l’Autorita’  puo’ avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che. ai sensi dell’art. 6, comma 9 letto b) e d) del codice. agiscono con i poteri e le facolta’ previsti dai decreti del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973.  n.  600,  e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

9. Al termine dell’accertamento gli Uffici  del  Nucleo  Ispettivo, predispongono ed inviano al Direttore  Generale,  apposita  relazione finale,  motivata  in  fatto  ed  in   diritto,   con   proposta   di archiviazione o di invio degli atti al Consiglio  unitamente  ad  uno schema di delibera.

Art. 7 

Conclusione dell’istruttoria e relativa comunicazione 

1. Completata l’istruttoria, viene adottato l’atto finale che viene comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata e’  data notizia mediante pubblicazione sul sito web della Autorita’.

2. Nei casi di cui all’art. 2, comma 7 e art. 6 comma 9 gli  uffici trasmettono al Consiglio le  risultanze  istruttorie,  il  Consiglio, verificata la non manifesta  infondatezza  delle  proposte  formulate dagli  uffici  in  relazione  agli  elementi   probatori   acquisiti, autorizza l’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall’art. 4, comma 2.

3. Nei procedimenti di cui all’art. 4, comma  3,  la  comunicazione delle  risultanze  istruttorie  puo’   essere   effettuata   mediante pubblicazione nel sito web ovvero mediante altre forme di pubblicita’ idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella  pubblicazione  si  deve tenere conto dell’interesse  a  che  non  vengano  divulgati  segreti commerciali o industriali.

4.  Successivamente  al  ricevimento  della   comunicazione   delle risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare controdeduzioni ed  eventuale  istanza di audizione finale di  fronte  agli  uffici.  Ove  intendano  essere sentiti dinanzi al Consiglio,  essi  devono  far  pervenire  apposita richiesta entro cinque giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione delle risultante istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta, fissa la data della audizione, che e’ comunicata agli interessati.

5. Il Consiglio puo’ sentire i soggetti interessati separatamente o congiuntamente.  In  quest’ultimo   caso   si   deve   tenere   conto dell’interesse dei presenti a che non  vengano  divulgati  i  segreti relativi alla propria attivita’.

6.  Dell’audizione  e’  redatto  processo  verbale,  contenente  le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

Art. 8 

Monitoraggio dei contratti pubblici 

1. Il monitoraggio  dell’esecuzione  dei  contratti  pubblici  puo’ essere condotto dall’Ufficio, al fine di  verificare  le  motivazioni del  mancato  conformarsi  alle  decisioni  dell’Autorita’  ovvero  a verificare fatti irregolari ulteriori conseguenza di quelli rilevati.

2.  Il  monitoraggio  e’  attuato   mediante   una   richiesta   di informazioni e documenti avente ad oggetto:

a) eventuali nuove irregolarita’;

b) il persistere di irregolarita’ o di situazioni di inefficienza senza provvedimenti;

c) la necessita’ di scelte della stazione appaltante per  ovviare a situazioni abnormi;

d) gli effetti di irregolarita’ emerse e denunciate;

e) ulteriori aspetti ritenuti necessari in ordine alla  questione oggetto di segnalazione.

Art. 9 

Segreto di ufficio 

1. Le informazioni  raccolte  in  applicazione  del  codice  e  del presente regolamento, ai sensi dell’art. 6. comma 10 del codice  sono tutelate fino alla conclusione dell’istruttoria dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni  fatti  salvi  gli obblighi di denuncia di cui all’art.  331  dei  codice  di  procedura penale.

Art. 10 

Verbalizzazioni 

1. Ai fini delle verbalizzazione previste dal presente  regolamento il verbale,  contenente  le  principali  dichiarazioni  dei  soggetti intervenuti  alle   operazioni   oggetto   di   verbalizzazione,   e’ sottoscritto,   al   termine    dell’audizione,    dal    funzionario verbalizzante e  dai  medesimi  soggetti  intervenuti.  Nel  caso  di imprese, all’audizione potranno partecipare il titolare o  il  legale rappresentante delle suddette imprese ovvero altro soggetto munito di

apposita procura.

2. Quando taluna delle parti  non  vuole  o  non  e’  in  grado  di sottoscrivere il verbale, ne e’ fatta menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo.

3. Copia del verbale o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle  operazioni  oggetto  di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini  della  predisposizione  del  verbale  puo’  essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 11 

Comunicazioni 

1. Le richieste, la trasmissione di  documenti  e  convocazione  ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime  disposizioni  si  applicano  alla  trasmissione  di documenti e di richieste  connesse  all’istruttoria  da  parte  degli interessati o di terzi all’Autorita’. In  caso  di  trasmissione  per telex. telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti  al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo  prova contraria.

Redazione

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