Regime imprenditoria giovanile: agevolazione o distorsione?

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Vi sottopongo una breve riflessione controcorrente, forse impopolare, ma su cui credo sia importante riflettere, al di là degli importanti vantaggi che potrebbe portare ai singoli.

L’articolo 27 del decreto Tremonti (ora decreto legge 6 luglio 2011 n. 98) punta sulla rimodulazione e concentrazione degli incentivi fiscali con lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali ad opera di giovani o di chi ha perso il posto di lavoro.

Dal 2012 il regime dei minimi e quello delle nuove attività produttive saranno sostituiti da un unico regime che prevede una imposta sostitutiva che scenderà dal 20 al 5%, ma si applicherà solo per cinque anni e sarà limitato alle start up avviate da ‘nuovi’ imprenditori a partire dal 2007.

Chi segue la mia attività on line sa quanto ci siamo impegnati per diffondere la guida al regime dei contribuenti minimi e quanto ne abbiamo sottolineato i vantaggi (tra cui non aver bisogno del commercialista).

Oggi, i regimi agevolati vengono riformati e concentrati in un unico regime con imposizione al 5%.

Mi chiedo quanto gioire per una agevolazione (che pare francamente eccessiva) e quanto preoccuparsi di una logica distorsiva del mercato (il tuo potenziale concorrente non paga imposte, tu sì).

Il regime dei minimi inoltre, aveva aiutato all’emersione dei redditi di dipendenti e pensionati con un secondo lavoro. E l’aliquota del 20% era sì agevolata, ma ritenuta comunque equa dai più.

Sotto, riporto l’articolo 27 della manovra.

(…)

Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;

b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono soppressi. Al terzo periodo le parole “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente,” sono soppresse.

Andrea Arrigo Panato

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