Ma quanto mi costa far sostituire la lavastoviglie?

Dario Reccia 23/06/11
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Quali sono i costi a carico del consumatore che chieda di sostituire un elettrodomestico difettoso?

La Corte di Giustizia, con sentenza del 16 giugno scorso, ha dato una risposta a questa domanda, facendo chiarezza sui diritti dei consumatori in caso di acquisto di un prodotto difettoso.

Come noto, la Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in Italia le disposizioni di attuazione di tale Direttiva sono contenute nel Codice del consumo) prevede la possibilità per il consumatore di ottenere dal venditore la riparazione ovvero la sostituzione di un bene nel caso in cui presenti vizi o difetti.

Ma cosa succede quando per sostituire il bene difettoso è prima necessario rimuoverlo e quindi procedere con l’installazione del bene sostitutivo?

È a questa domanda che la Corte di Giustizia ha risposto, prendendo spunto dal caso di una signora tedesca che aveva acquistato in Germania una lavastoviglie rivelatasi difettosa successivamente alla sua installazione.

In questo caso la signora aveva preteso che la società venditrice, oltre a fornirle una nuova lavastoviglie, si facesse carico per intero di tutte le spese connesse con la rimozione della vecchia lavatrice e l’installazione della nuova.

Su tale punto è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia, dando pienamente ragione alla consumatrice tedesca, nonostante il fatto che la Direttiva comunitaria non includa espressamente tali spese tra quelle che non possono gravare sul consumatore in caso di sostituzione del bene.

Secondo i Giudici comunitari la tutela accordata al consumatore dalla Direttiva 1999/44/CE deve essere tale da consentire a quest’ultimo di ottenere la sostituzione del bene difettoso senza oneri o costi aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbe sostenuto nel caso in cui il venditore avesse eseguito correttamente il contratto attraverso la consegna di un bene perfettamente funzionante.

In altri termini, se il consumatore avesse ricevuto sin dall’inizio un bene privo di difetti o vizi, non avrebbe avuto la necessità di rimuovere il bene difettoso e di far installare quello ottenuto in sostituzione: è per questo che il venditore è tenuto a farsi carico di tali spese anche qualora ad eseguire il montaggio del bene difettoso non sia stato il venditore bensì l’acquirente.

Peraltro pretendere che il venditore si faccia carico per intero di tutte le spese connesse con la rimozione del bene difettoso e l’installazione del nuovo, può rivelarsi iniquo tutte le volte in cui tali costi siano sproporzionati rispetto al valore del bene da sostituire ed all’entità del difetto – si pensi al caso in cui sia necessario provvedere alla rimozione di una pavimentazione rivelatasi difettosa ovvero ai costi connessi con il montaggio/smontaggio di impianti di condizionamento, elettrodomestici vari o mobili di notevoli dimensioni -.

Al fine di bilanciare la tutela dei consumatori con il legittimo interesse delle imprese a non vedersi gravare di costi manifestamente eccessivi, la Corte ha chiarito che il venditore, pur non potendo rifiutare la sostituzione del bene, ha in questi casi il diritto ad una riduzione delle spese a suo carico commisurata, da un lato, al valore che il bene avrebbe avuto qualora fosse stato esente da vizi e, dall’altro, all’entità del difetto.

La Corte ha tuttavia precisato che gli oneri a carico del consumatore non possono mai essere tali da rendere antieconomico l’esercizio del diritto alla sostituzione del bene, restando il consumatore in ogni caso libero di preferire alla sostituzione la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo di vendita.

Con questa sentenza, la Corte di Giustizia mira quindi a rendere effettiva la tutela accordata ai consumatori dalla normativa comunitaria, evitando che alle seccature per una “lavastoviglie rotta” si debbano aggiungere spese e costi non dovuti.

Il testo integrale della sentenza

Dario Reccia

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