La Corte Costituzionale ammette il referendum nucleare, il testo della sentenza

Redazione 07/06/11
Scarica PDF Stampa
La Consulta, con sentenza depositata poco fa (presidente Quaranta, redattore Tesauro), ha ritenuto che il quesito referendario, come riformulato dopo il decreto omnibus, sia “connotato da una matrice razionalmente unitaria e possieda i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità”.

Infatti, “Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell’Ufficio centrale, unite da una medesima finalità: quella di essere strumentali a consentire, sia pure all’esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l’utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l’intento perseguito dall’originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l’abrogazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010.

Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l’inclusione dell’energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell’esito della consultazione referendaria”.

Accolta la tesi della Cassazione – Ufficio centrale per il referendum – secondo cui il decreto Omnibus, “in contraddizione manifesta con le dichiarate abrogazioni, dà luogo ad una politica flessibile dell’energia, che include e non esclude anche nei tempi più prossimi, la produzione di energia a mezzo di centrali nucleari e vanifica nell’attuale e in modo totale il fine abrogativo della proposta referendaria”.

Respinta la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, di dichiarare inammissibile la richiesta di referendum.

L’Ufficio centrale per il referendum ha correttamente trasferito la richiesta referendaria sui commi 1 ed 8 del richiamato art. 5, ritenendoli “non suscettibili di produrre l’impedimento del corso delle operazioni referendarie”, poiché recano una disciplina che fa “salva, nell’immediato e contro la volontà referendaria, una scelta attuale nuclearista definendo anche le articolazioni e gli strumenti attraverso i quali essa è, e resta, immediatamente operativa”.

In altri termini, la Cassazione ha ritualmente accertato se l’intenzione del legislatore era diversa, rispetto alla regolamentazione precedente della materia (secondo quanto consentito dalla precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 1978).

Invero, “qualora tale intenzione rimanga ‘fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza”.

Qui, il testo integrale della sentenza della Corte, numero 174 del 7 giugno 2011

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento