Gioco online: l’AGCM accetta gli impegni della SISAL

Redazione 01/05/11
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Con un
provvedimento dello scorso 13 aprile, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato e reso vincolanti gli impegni presentati dalla Sisal – concessionaria esclusiva per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (di seguito GNTN) – nell’ambito del procedimento avviato nel luglio del 2009 dalla stessa AGCM e volto all’accertamento dell’eventuale abuso di posizione dominante del quale si sarebbe resa responsabile la SISAL ostacolando l’accesso al mercato della raccolta delle giocate ai propri concorrenti.

Stando all’ipotesi posta a fondamento dell’avvio del procedimento, disposto sulla base di una segnalazione pervenuta da una società concorrente la SISAL, quest’ultima avrebbe sfruttato la propria posizione di concessionaria esclusivista nel mercato della produzione gestione dei giochi c.d. “a totalizzatore nazionale” per consolidare analoga posizione nel mercato a valle della raccolta delle giocate.

Tale strategia, secondo la società segnalante, sarebbe stata posta in essere sia attraverso un sistematico rifiuto da parte della SISAL di fornire ai richiedenti i dati necessari a garantire la necessaria interoperabilità tra i sistemi SISAL attraverso i quali sono gestiti i giochi, sia attraverso tutta una serie di condotte commerciali scorrette, unitariamente organizzate al fine di creare una speciale fidelizzazione del giocatore ai sistemi, le interfacce ed i procedimenti SISAL, ponendo così, di fatto, fuori mercato tutti i concorrenti.

SISAL, al fine di sottrarsi all’eventuale condanna da parte dell’AGCM, ha assunto tutta una serie di impegni finalizzati a porre – almeno in termini di comunicazione commerciale – i suoi concorrenti in una posizione di sostanziale analogia alla propria.

In tale prospettiva, in particolare, SISAL ha rinunciato all’idea di ospitare sul proprio sito www.superenalotto.it il link al sito di altra società operante al suo medesimo gruppo, ma operante sul diverso mercato della raccolta di giocate, così come anche all’utilizzo esclusivo del medesimo brand “superenalotto” quale keyword da usarsi ai fini dell’indicizzazione sui principali motori di ricerca.

La SISAL ha, invece, ritenuto di non dover – né poter – rinunciare a che tutti i gestori di esercizi operanti nel settore della raccolta di giocate, utilizzino, in via esclusiva l’interfaccia da essa sviluppata ed i propri sistemi.

Al riguardo la società segnalante, sempre al fine di scongiurare ogni eventuale restrizione del mercato, aveva evidenziato come la SISAL avrebbe dovuto permettere ai singoli operatori autorizzati alla raccolta delle giocate di collegarsi direttamente ai server di gestione del gioco, a prescindere da qualsivoglia obbligo di utilizzo di specifici sistemi e interfacce.

SISAL ha difeso tale propria posizione sulla base di esigenze di sicurezza e rispetto della privacy degli utenti nonché sulla base della circostanza che il ricorso ad un’interfaccia proprietaria presso gli esercizi commerciali autorizzati alla raccolta delle giocate, costituirebbe una specifica previsione contenuta nella disciplina secondaria della materia dettata dall’Agenzia dei Monopoli di Stato.

A leggere il provvedimento così come gli impegni assunti dalla SISAL, l’impressione è che, il mercato di riferimento – quello dei giochi cc.dd. a totalizzatori nazionali – sia, almeno sin qui, effettivamente stato dominato da un solo operatore che ha difeso la propria posizione con metodi e stratagemmi ai limiti della liceità sotto il profilo antitrust.

Non resta, a questo punto, che augurarsi che gli impegni assunti da SISAL e approvati dall’Autorità Garante siano, effettivamente, idonei a garantire il superamento delle citate distorsioni di mercato.

Redazione

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