Google e la diffamazione nel suggerimento di ricerca

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Il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata in cancelleria lo scorso 31 marzo, ha respinto il reclamo proposto da Google avverso il provvedimento del Giudice monocratico di Milano che l’aveva ritenuto responsabile di comportamento diffamatorio per non aver modificato o non aver impedito che il servizio “suggest search” del proprio motore di ricerca suggerisse termini “impropri” a chi ricercasse il nome di A.B., imprenditore del settore finanziario.

Il signor A.B. si era accorto, infatti, che il sistema suggest search di Google associava il proprio nome e cognome ai termini “truffa” e “truffatore”. Preoccupato decideva di richiedere al giudice un provvedimento d’urgenza che costringesse Google a modificare i campi del database di suggest search in modo da evitare l’associazione automatica di termini deteriori al suo nome e, di conseguenza, alla sua attività imprenditoriale.

Il ricorrente evidenzia che i termini come “truffa” e “truffatore” associati al suo nome non derivano da informazioni memorizzate sui server di Google, ma sono frutto di un intervento su di esse da parte di un software creato appositamente.

Nell’atto introduttivo, il signor A.B., richiama sia le norme della direttiva 2000/31/CE (e, immancabilmente, del d.lgs. 70/2003) in tema di hosting sia l’art. 2043 del codice civile in quanto Google si sarebbe dovuta adoperare con tutti i mezzi possibili al fine di far cessare la condotta diffamatoria.

Improprio appare, anche in quest’occasione (e per le medesime ragioni esposte nell’articolo relativo al caso Yahoo! – “About Elly”), il richiamo alla normativa europea 2000/31/CE ed alle norme del d.lgs 70/2003. Il servizio di autocomplete/search suggest, infatti, non rappresenta un’attività di un destinatario della società dell’informazione (tale da determinare l’insorgere della responsabilità, nei casi espressamente contemplati, anche del fornitore dei servizi) ma è un servizio offerto direttamente ed immediatamente da Google. Più calzante pare, invece, il richiamo all’art. 2043 c.c.

Infatti, il Tribunale di Milano, facendo riferimento al software che si occupa del suggerimento di ricerca, ritiene che “proprio questo meccanismo di operatività del software messo a punto da Google determina il risultato rappresentato dagli abbinamenti che costituiscono previsioni o percorsi possibili di ricerca e che appaiono all’utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave. Dunque è la scelta a monte e l’utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare – a valle – l’addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca”.

Non si comprende, invece, il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano nel punto in cui afferma che il software che muove il servizio autocomplete/search suggest sia “solo astrattamente neutro in quanto basato su un sistema automatico di algoritmi matematici, poiché esso perde tale neutralità ove produca – quale risultato dell’applicazione di tale automatismo basato su criteri prescelti dal suo ideatore – un abbinamento improprio fra i termini di ricerca”.

Ma il punto è proprio questo: un software come quello adoperato da Google per l’autocomplete non può compiere un discrimine tra ciò che è improprio e ciò che non lo è.

Posto che il servizio di autocomplete / search suggest di Google si basa su algoritmi che scelgono il completamento o il suggerimento sulla base dei termini più frequentemente ricercati in associazione, sarà arduo per Google intervenire “manualmente” e chirurgicamente sul codice senza pregiudicare lo stesso funzionamento dell’applicazione.

Qui il testo dell’ordinanza.

Francesco Paolo Micozzi

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