Il nuovo matrimonio dopo il decesso del coniuge fa cessare automaticamente il danno patrimoniale?

Renato Savoia 29/03/11
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La Cassazione con la sentenza n. 6357 del 21/03/11 (sentenza che, sia detto per inciso, costituisce il secondo e definitivo intervento della Suprema Corte in un procedimento iniziato nel 1978, e relativo ad un sinistro mortale del 1969: per capirsi esistevano ancora i Beatles…) interviene sul danno patrimoniale da perdita del coniuge.

In particolare, si sofferma su due aspetti che interessa sottolineare, vale a dire:

1) se il nuovo matrimonio del coniuge superstite faccia venir meno in via automatica il danno patrimoniale da perdita del reddito del coniuge;

2) i criteri di imputazione dei pagamenti parziali, e in particolare se si applica anche in caso di risarcimento del danno l’art. 1194 c.c.;

Quanto al primo aspetto, mentre viene detto (e per la verità già nella prima occasione il cui il procedimento arrivò in Corte di Cassazione, nel 1993) che non vi può essere un automatismo nell’affermare che il nuovo matrimonio determini ipso facto la cessazione del danno, viene ribadito che occorre valutare caso per caso gli effettivi limiti entro cui “il pregiudizio scaturito dal fatto illecito sia stato eliminato, tenendo conto tuttavia che nessuna rilevanza esse potranno comunque avere in relazione all’ammontare del risarcimento in favore dei figli (cfr. Cass. 11.7.1977 n. 3112).

Quanto al secondo, premesso che il dubbio si riferisce al precetto contenuto nell’art. 1194 del codice civile (“Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.”) anche in questo caso, e con molta chiarezza, la Corte ribadisce che tale norma non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da illecito.

Invece: “Deve ribadirsi, anche in questa sede che, in caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall’art. 1194 cod. civ. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi – valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta -), devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l’acconto versato, e, detraendo quest’ultimo dal primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi calcolati secondo i richiamati criteri.

Meglio ripetere i passaggi:

1) occorre prima devalutare alla data dell’evento il credito risarcitorio e l’acconto versato;

2) a questo punto detrarre dal credito l’acconto (o gli acconti);

3) calcolare quindi gli interessi.

* * *

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-03-2011, n. 6357

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. *********************** – Presidente

********************** – rel. Consigliere

************************ – Consigliere

************************ – Consigliere

******************* – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4129/2009 proposto da:

*****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentati e difesi dall’avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; – ricorrenti –

contro

*****, in persona del procuratore *********** elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso; – controricorrente –

e contro

*****; – intimati –

avverso la sentenza n. 482/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, emessa il 18/10/2007, depositata il 20/12/2007 R.G.N. 108/1994;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott. ****************;

udito l’Avvocato ***** (per delega dell’Avv. *****);

udito l’Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ********************************, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza penale del 19 novembre 1975 la Corte d’appello de L’Aquila dichiarava ***** colpevole del delitto di omicidio colposo in danno di *****, riconoscendo un concorso di colpa della conducente dell’altra vettura, ***** del 50% deceduta l’*****, a seguito dell’incidente stradale del *****.

La decisione era confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 14 maggio 1976.

Con atto di citazione del 16 dicembre 1978 la soc. ***** assicuratrice per la responsabilità civile del *****, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara ***** in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore *****.

Deduceva di avere effettuato una offerta reale di L. 18.500.000 ai danneggiati, chiedendo di essere assolta, unitamente al suo assicurato, da ogni ulteriore pretesa risarcitoria della controparte.

Si costituiva in giudizio il *****, nella duplice sua qualità.

Lo stesso chiedeva il rigetto della domanda attrice, spiegando domanda riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa del *****, e la condanna di questi, in solido con la compagnia di assicurazione.

Con sentenza 28 giugno/18 ottobre 1984 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda della compagnia di assicurazione e condannava la società attrice ed il ***** in solido al pagamento in favore del *****, in proprio e nella qualità, della somma di L. 27.285,236 liquidata con riferimento al 31 dicembre 1978, con ulteriore rivalutazione dall’1 dicembre 1979 ed interessi legali dalla data del sinistro.

Avverso tale decisione proponevano appello ***** e *****, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio.

Si costituivano in giudizio, con atti separati, la società di assicurazione ed il *****, chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo, a loro volta, appello incidentale.

Con sentenza del 21 luglio – 7 dicembre 1987, la Corte d’appello de L’Aquila ha dichiarato inammissibili gli appelli incidentali tardivi proposti dai responsabili (in quanto relativi a punti della decisione non investiti dall’appello principale del ***** e della figlia) che riguardavano la mancata convalida della offerta reale, il rigetto della eccezione di improponibilità dell’azione diretta contro l’assicuratore, l’avvenuta liquidazione del danno in violazione dell’art. 1314 c.c., la condanna solidale dell’assicuratore e dell’assicurato alla somma liquidata in violazione dell’art. 1292 c.c., l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore oltre i limiti del massimale.

La Corte di appello accogliendo l’appello principale dei *****, rideterminava il danno dagli stessi subito:

a) in 25.000.000 in valori monetari attuali (luglio 1987) il danno non patrimoniale con interessi legali dal sinistro (1969) al saldo;

b) in 450.000 annue il danno da mancato, apporto economico dal sinistro al luglio 1979, da rivalutare secondo indici Istat dalle singole scadenze al saldo;

c) in 500.000 il danno da mancato apporto lavorativo dal sinistro alla data del secondo matrimonio e dal 1974 al luglio 1979, da rivalutare secondo gli indici Istat dalle singole scadenze al saldo, il tutto tenendo conto delle somme già incassate, anche ai fini della rivalutazione e degli interessi.

La Corte di Cassazione, con sentenza 1384 del 1993 accoglieva in parte il ricorso principale dei ***** e quello incidentale della compagnia di assicurazione.

La Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo dei ricorso principale dei *****, rilevando che la Corte del merito aveva affermato apoditticamente essere “evidente” che il danno derivante dalla mancata disponibilità per la famiglia della parte di reddito della moglie e madre defunta dovesse cessare nel momento in cui il vedovo si fosse risposato perchè in tale momento la famiglia veniva a disporre di parte del reddito della nuova moglie. Sulla base di tale ragionamento la corte ha escluso il danno a partire dalla data del terzo matrimonio essendo risultato che la terza moglie avesse un reddito, mentre non vi erano prove che l’avesse la seconda.

Ha osservato la Corte di Cassazione che non poteva essere condiviso il sillogismo della corte aquilana secondo la quale il nuovo matrimonio determina “tout court” la cessazione del danno.

Le nuove nozze dovevano essere, invece, valutate caso per caso dal giudice del merito al fine di accertare in concreto in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito dal fatto illecito sia stato eliminato, tenendo conto tuttavia che nessuna rilevanza esse potranno comunque avere in relazione all’ammontare del risarcimento in favore dei figli (cfr. Cass. 11.7.1977 n. 3112).

Ha rilevato sul punto la decisione di questa Corte:

“E’ ovvio che in proposito il giudice dovrà tener conto delle prove che le parti gli avranno fornite in merito e potrà giovarsi anche di prove presuntive, secondo il suo prudente apprezzamento”.

La sentenza della Corte di appello è stata infine cassata sul punto relativo alla mancata considerazione degli aumenti di stipendio che presumibilmente la vittima dell’incidente avrebbe potuto conseguire in tutta la sua carriera.

“Anche su questo punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudice di rinvio dovrà procedere la nuova liquidazione del danno tenendo conto dei fatti, dei quali è stata fornita la prova, e cioè che la vittima aveva al momento del sinistro i requisiti per ottenere la nomina a tempo indeterminato e che tale nomina avrebbe avuto effetto retroattivo e incidentale sullo stipendio; inoltre il giudice dovrà tener conto del probabile sviluppo di carriera della ***** e degli incrementi di reddito relativi”.

I ***** riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Perugia.

La ***** Assicurazione ed il *****, costituendosi in giudizio, contestavano la pretesa del ***** e riproponevano in parte gli appelli incidentali, la cui dichiarazione di inammissibilità della prima Corte di appello era stata cassata dalla decisione di questa Corte.

La Corte territoriale, designata quale giudice di rinvio, disponeva procedersi a consulenza tecnica di ufficio, incaricando il consulente di acquisire le informative ritenute necessarie ai fini dei calcoli richiesti.

Con sentenza 18 ottobre – 20 dicembre 2007, la Corte di appello di Perugia:

1) dava atto della formazione del giudicato sulla sentenza 21 luglio – 7 dicembre 1987 della Corte di appello de L’Aquila nella parte in cui liquidava il danno non patrimoniale in L. 25.000.000 (15.000.000 per il marito ***** e 10.000.000 per la figlia *****) in valori monetari attuali (con riferimento alla data del 21 luglio 1987) con interessi legali dai sinistro ai saldo sulla somma rivalutata.

Ha rilevato la Corte territoriale che poichè i ricorsi per cassazione non avevano investito la liquidazione dei danno da svalutazione doveva ritenersi passato in giudicato anche il diniego della rivalutazione su tale voce di danno;

2) liquidava il danno patrimoniale da mancato apporto di reddito nelle somme in Euro equivalenti a L. 4.455.215 per il marito ed in L. 226.205.030 per la figlia;

3) liquidava il danno patrimoniale da mancato apporto di lavoro domestico nelle somme in Euro equivalenti in L. 1.500.000 per il marito ed in L. 15.575.000 per la figlia, in entrambi i casi, con rivalutazione sulle singole annualità componenti il coacervo indicate in motivazione dalla data di rispettiva maturazione sino al saldo, ed interessi al tasso legale sulle singole annualità rivalutate (ciò sulla base della pronuncia della Corte de L’Aquila da ritenersi sul punto passata in giudicato) dalla detta data sino al saldo, salva per le annualità ancora non maturate alla data del saldo, la detrazione di un importo pari agli interessi al tasso legale in corso al momento del saldo per il tempo a ritroso dalla maturazione al saldo, con detrazione degli acconti versati nel 1977, 1986, 1988.

Ha osservato la Corte di Perugia che l’affermazione di questa Corte, secondo la quale gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (così come quello patrimoniale) dovevano decorrere dal giorno in cui il fatto illecito si era verificato non doveva essere interpretata alla lettera trattandosi di un principio affermato solo in via incidentale, che non poteva valere a modificare la decisione della prima Corte di appello sulla decorrenza degli interessi sulle somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale dalle singole scadenze, e cioè dalla date di rispettiva produzione del danno, alle quali le somme avrebbero dovuto essere erogate, punto che non era stato oggetto di motivo di ricorso ad opera di alcuna parte.

In effetti, la statuizione della Corte di Cassazione aveva riguardato la sola liquidazione del danno non patrimoniale e valeva a confermare la decisione della Corte di appello sul punto della decorrenza dal fatto illecito degli interessi sulla somma liquidata a questo titolo di danno.

Il giudice di rinvio rigettava la domanda di convalida dell’offerta reale e di liberazione della obbligazione a seguito di deposito proposta dalla ***** spa.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione **** e *****, con quattro distinti motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la ***** spa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizi della motivazione e violazione degli artt. 2909, 1193, 1194, 2056 e 2057 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se si possa formare giudicato sul capo della sentenza relativo alla decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi e se, una volta formatosi il giudicato, questo possa essere travolto dalla diversa liquidazione della somma dovuta a titolo principale; dica la Corte se il pagamento della somma in acconto vada imputato paritariamente tra le varie voci di danno o se vi sia un ordine di ripartizione tra il danno patrimoniale e le spese”.

Il motivo è inammissibile, ponendo un quesito che non ha rilevanza nel caso di specie.

La liquidazione del danno morale eseguita dalla Corte di appello dell’Aquila non poteva dar luogo a ulteriore rivalutazione essendosi tale componente del danno trasformata in debito di valuta alla data della decisione passata in giudicato.

Nè i ricorrenti possono invocare la prima decisione del Tribunale di Pescara che aveva determinato l’ammontare del danno morale alla data dell’evento mortale ***** oltre alla rivalutazione ed agli interessi, essendo stata la decisione su tale capo totalmente riformata dalla sentenza della Corte di appello de L’Aquila (sul punto confermata dalla decisione di questa Corte del 1993).

La sentenza n. 1384 del 1993 di questa Corte espressamente riconosce che la Corte d’appello dell’Aquila aveva autonomamente proceduto ad una nuova liquidazione del danno morale, equitativamente determinandone l’ammontare in valori monetari attuali (al momento della sentenza).

A seguito della decisione di questa Corte del 1993, il diniego della rivalutazione su tale voce di danno deve ritenersi passata in giudicato.

Con il secondo motivo. i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. ed art. 6 comma secondo D.P.R. 917 del 1986.

La Corte di appello di Perugia, designata quale giudice di rinvio, aveva tenuto conto del reddito netto (anzichè dello stipendio annuo al lordo delle ritenute fiscali) ai fini della determinazione del danno costituito dal mancato apporto alla famiglia, da parte della defunta, di quella parte di stipendio di professoressa non destinato, ai propri bisogni.

Nel caso in cui la indennità risarcitoria dovesse essere assoggettata a imposizione fiscale, si avrebbe a carico del danneggiato una doppia tassazione, l’una considerando solo il reddito netto nel calcolo e l’altra con la denuncia della indennità una volta percepita.

Tra l’altro – sottolineano i ricorrenti principali, – la indennità per morte gode di esenzione dalle imposizioni fiscali e il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, nel classificare i redditi tassabili, esclude dalla imposizione fiscale – i redditi dipendenti da invalidità permanente o da morte nel caso in cui di questi redditi benefico soggetti diversi dal diretto percettore e rimasti danneggiati in dipendenza della morte di costui.

Il nuovo codice delle assicurazioni, introdotto con D.Lgs. n. 209 del 2005, stabilisce poi che nel caso di lavoro dipendente, il reddito da considerare, ai fini del risarcimento del danno a carico del Fondo di garanzia, è quello maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta più elevato tra quelli degli ultimi tre anni (art. 137).

Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Dica la Corte se si possano applicare in sede di rinvio delle ritenute non operate nei precedenti gradi – di giudizio e, per questo motivo, assorbite dal giudicata formatosi sul punto. Dica la Corte se, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 2, debbano considerarsi non assoggettati a tassazione i proventi, sostitutivi di reddito nella, ipotesi in cui di questo reddito beneficino soggetti diversi dal percettore rimasto danneggiato dalla sua morte che ha causato la perdita degli stessi”.

Anche questo motivo si rivela del tutto astratto e privo di riferimento al caso di specie.

Nella precedente decisione del 1993 questa Corte ha precisato che si trattava di stabilire, con criterio equitativo, quale parte dello stipendio costituiva il danno da lucro cessante, che era derivato dalla morte del congiunto alla famiglia stessa.

Con accertamento di merito, procedendo ad una valutazione equitativa, il giudice del rinvio ha stabilito che doveva tenersi conto dei redditi della ***** al netto sia delle ritenute previdenziali ed assistenziali che di quelle fiscali.

Le disposizioni richiamate dai ricorrenti, ha osservato ancora il giudice del rinvio, non erano applicabili al caso di specie, non solo perchè successive al sinistro, ma anche perchè riferibili a diverse fattispecie.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1194 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè omessa e carente motivazione in ordine all’accredito dei versamenti in conto.

La domanda risarcitoria. era stata introdotta prospettando il danno non patrimoniale e quello patrimoniale (quest’ultimo sotto il duplice profilo del lucro cessante per mancato conferimento alla famiglia di quota parte del reddito della defunta e per mancato apporto della sua attiva partecipazione di madre e sposa alla conduzione familiare).

Era stato richiesta il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi compensativi sulle somme rivalutate, decorrenti dal giorno dell’evento ***** al saldo.

Il giudice del rinvio aveva provveduto alla liquidazione delle voci di danno procedendo alla detrazione delle somme versate.

Su tali somme, tuttavia, la Corte di appello di Perugia aveva riconosciuto non solo gli interessi – dalle date dei rispettivi versamenti – ma anche la rivalutazione (che – invece – non era stata accordata ai danneggiati) persino sulle spese legali del primo e secondo grado del giudizio).

Delle due l’una: o le somme ritenute per danno non patrimoniale dovevano essere considerate, al momento della decisione della Corte abruzzese, debito di valore, ed allora, ai danneggiati doveva essere accreditato oltre l’importo liquidato e gli interessi dal giorno dell’evento, la rivalutazione per il periodo successivo alla decisione fino al saldo.

Oppure, se si voleva accedere alla tesi della conversione in debito di valuta, e quindi escludere la rivalutazione, non poteva parlarsi di rivalutazione a danno dei danneggiati nel conteggio riepilogativo dell’ammontare del danno.

Trattandosi, infine, di acconti versati ai danneggiati per fatti passati, la imputazione dei pagamenti doveva essere fatta secondo il criterio di cui all’art. 1194 c.c., sia per il danno non patrimoniale che per il danno patrimoniale.

Il quesito di diritto posto con il motivo è il seguente: “Dica la Corte se le somme anticipate dai responsabili prima della liquidazione dei danno vanno addebitate ai danneggiati nella futura liquidazione definitiva, proporzionalmente sulle varie partite del danno a titolo di risarcimento, rivalutazione ed interessi, e nelle rispettive somme dovute per danno patrimoniale e non patrimoniale, dica, inoltre, se decorrono a favore dei danneggiati, la rivalutazione e gli interessi compensativi dall’evento al saldo”.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione. dei principi più volti affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 30 maggio 2007 n. 12725, 21 – aprile 2006 n. 9356) secondo la quale l’art. 1194 c.c., che stabilisce la imputazione dei pagamenti agli interessi prima che alla somma capitale non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da illecito, essendo stata dettata con riferimento alle obbligazioni pecuniarie (Cass., 14 marzo 1996 n. 2115, 1997 n. 5707, 1998 n. 2352).

La Corte territoriale ha poi sottolineato che appariva del tutto inutile stabilire quale fosse il senso della statuizione della Corte aquilana secondo la quale “dovrà tenersi nel debito conto, anche ai fini della svalutazione e degli interessi, delle somme già incassate” (sul punto non fatta oggetto di ricorso per cassazione).

Infatti, qualunque metodo di detrazione fosse stato adottato, si sarebbe giunti sostanzialmente al medesimo risultato.

“Quello cioè di liquidare il danno complessivo alla data attuale e detrarre da esso l’importo degli acconti ai quali siano stati applicati gli accessori coi medesimi criteri applicati alla somma capitale che rappresenta il danno. Questa operazione ha una sua giustificazione contabile, valendo ad escludere gli accessori sulla somma; capitale di cui il versamento dell’acconto impedisce la effettiva maturazione”.

Deve ribadirsi, anche in questa sede che, in caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall’art. 1194 cod. civ. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi – valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta -), devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l’acconto versato, e, detraendo quest’ultimo dal primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi calcolati secondo i richiamati criteri.

Correttamente il giudice di rinvio ha rilevato che le pretese dei danneggiati dovevano essere accolte, salvo che per la pretesa alla decorrenza degli interessi dalla data del fatto illecito, inammissibile per il contrasto con il giudicato e perchè non formulata nel ricorso in riassunzione, ove era stata richiesta la condanna al pagamento di L. 500.000 a capitalizzazione, per la probabile durata della vita, con rivalutazione ed interessi di anno in armo, sino al soddisfo.

L’importo delle singole annualità è stato pertanto rivalutato dalla rispettiva data di maturazione al saldo e maggiorato degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di maggiorazione delle singole annualità fino al saldo (salva – per le annualità non ancora maturate alla data del saldo – la detrazione di un importo pari agli interessi al tasso legale in corso al momento del saldo per il tempo a ritroso dalla maturazione al saldo).

Il giudice di rinvio ha indicato i criteri di imputazione dei versamenti effettuati dalla compagnia di assicurazione, stabilendo che la imputazione dovesse essere fatta al debito relativo al danno non patrimoniale non ancora liquido, perchè più oneroso in quanto produttivo di rivalutazione e poi per l’eventuale residuo al danno patrimoniale sul quale decorrevano solo gli interessi legali secondo la prima statuizione passata in giudicato della Corte aquilana.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove (artt. 345 e 394 c.p.c.) nonchè violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c..

Il quesito posto con l’ultimo motivo è del seguente tenore: “Dica la Corte se costituisca motivo di nullità della sentenza – di rinvio la decisione di questioni nuove, mai proposte nei precedenti gradi del giudizio. Dica, altresì, la Corte se il patrimonio dei superstiti ed il reddito della loro attività, ovvero per quanto derivante da pubblica assistenza per soggetti inabili ad attività produttiva, possano diminuire il risarcimento da lucro cessante in caso di morte”.

Al giudice del rinvio era stato rimesso il giudizio sul fatto se le nuove nozze avessero privato la famiglia della defunta del suo mancato apporto di reddito e del beneficio della sua presenza e se, dalle aumentate disponibilità economiche del marito e della pensione di invalidità erogata alla figlia, fosse derivato una riduzione del disagio creato dalla stato vedovile e dalla privazione della presenza materna.

Pertanto il giudice di rinvio avrebbe dovuto stabilire quali benefici fossero – eventualmente derivati al vedovo come conseguenza diretta ed immediata delle nuove nozze.

Una indagine volta ad accertare il reddito professionale dell’ing. *****, all’inizio e nel corso degli anni, non aveva mai costituito oggetto di richiesta e di disamina.

Nessun accertamento era stato effettuato in ordine al nesso di causalità tra l’evento e le nuove nozze.

Il giudice del rinvio aveva ritenuto rilevanti circostanze che non avevano alcun nesso di causalità con l’evento luttuoso, ed anzi avevano considerato – – ai fini della liquidazione del risarcimento del danno situazioni di vantaggio economico che non avevano alcun riferimento con il nuovo matrimonio.

Il marito della ***** aveva continuato a svolgere la propria attività, anche dopo la perdita della coniugo, e se aveva avuto un incremento dei reddito ciò era dipeso dalle sue capacità ed alla sua dedizione al lavoro e non certo alla perdita della moglie.

Quanto alla figlia, la stessa aveva iniziate a percepire una pensione di invalidità per fatto del tutto indipendente dalla scomparsa della madre, avvenuta quando era una bambina di quattro anni.

Anche quest’ultimo motivo è privo di fondamento.

Il giudice di rinvio ha premesso che la sentenza di questa Corte del 1993 aveva escluso la rilevanza delle nuove nozze per la figlia con riguardo al danno patrimoniale (senza fare distinzione tra mancato apporto di reddito e mancato apporto di lavoro domestico).

La tesi sostenuta dalla compagnia di assicurazione e dal ***** secondo la quale la celebrazione delle successive nozze avrebbe eliminato ogni motivo di danno nei riguardi del ***** è stata ritenuta infondata dalla Corte di Perugia con riferimento alle seconde nozze, in considerazione della durata del secondo matrimonio.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, compiendo, secondo le indicazioni della sentenza n., 1384 del 1993, la nuova indagine rimessale da questa Corte – la Corte di Perugia ha riconosciuto invece che, a seguito delle terze nozze, era stato annullato il danno che il D.F. aveva subito per la perdita della collaborazione familiare della prima moglie.

A tale conclusione, la Corte territoriale è pervenuta sulla base di un esame di tutte le risultanze istruttorie, applicando i principi di diritto enunciati nella decisione di questa Corte del 1993, la quale a sua volta aveva richiamato la sentenza 11 luglio 1977 n. 3112, secondo la quale: “Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della “compensatio lucri cum damno”, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze.

Il giudice di rinvio, pertanto, si è attenuto al compito demandatogli da questa Corte che ha espressamente richiesto di procedere ad una nuova valutazione tenendo conto di tutti i fatti dei quali era stata fornita la prova, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.

A fronte del motivato accertamento compiuto dal giudice di rinvio si infrangono tutte le censure formulate dai ricorrenti. Non sussiste, pertanto, la violazione di norme di legge denunciata.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, in relazione alle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.

Renato Savoia

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