Vessatorie le clausole contrattuali sul network management?

Redazione 13/03/11
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Telecom Italia ha annunciato nelle scorse settimane – peraltro non è chiaro se nel rispetto o meno del termine imposto dall’art. 70 del Codice delle Comunicazioni elettroniche per le modifiche delle condizioni generali di contratto – l’intenzione di riservarsi, per il futuro, il diritto di svolgere attività di c.d. network management ovvero di limitare in modo selettivo – per servizi e contenuti – la banda posta a disposizione dei singoli utenti.

Si tratta di una scelta – che l’ex monopolista delle comunicazioni non è né il primo né l’ultimo operatore a porre in essere – che pone una pesante ipoteca sul principio della neutralità della Rete.

All’indomani della modifica contrattuale annunciata da Telecom, infatti, gli utenti ADSL potrebbero ritrovarsi, senza alcun preavviso, a poter accedere solo con grande fatica a taluni contenuti e servizi.

Telecom non ha ancora reso disponibile – e non è dato sapere se vi provvederà – un elenco esaustivo dei servizi che potrebbero cadere sotto la mannaia del proprio network management ma ha preannunciato che tra questi vi saranno certamente il peer to peer ed il filesharing.

Sembra fuor di dubbio che Telecom, per questa via, intenda riservarsi un’ampia discrezionalità – sebbene da esercitarsi in modo non discriminatorio e tecnico – sulle modalità di erogazione del servizio di connettività ADSL ai propri utenti.

In tale contesto vien da chiedersi se la clausola che l’ex monopolista delle telecomunicazioni si avvia ad inserire nei propri contratti sia o meno compatibile con il Codice di consumo e, in particolare, con la disciplina in materia di clausole vessatorie.

E’, infatti, evidente che tale previsione contrattuale creerà una forte sproporzione tra i diritti e gli obblighi di professionista e consumatore: quest’ultimo si ritroverà, di fatto, costretto a pagare il canone di sempre a fronte di una quantità e qualità di servizio erogatagli variabile secondo l’assoluta discrezionalità del somministrante.

Il tutto, peraltro, avverrà senza che il consumatore abbia alcuno strumento e/o possibilità di verificare la legittimità della condotta di Telecom in termini di adempimento al contratto di fornitura.

La sensazione è che un simile intervento contrattuale sia incompatibile con la disciplina a tutela dei consumatori senza che ad una conclusione diversa possano condurre la circostanza che Telecom sia stata indotta ad assumere tale decisione a garanzia dell’integrità della Rete e dunque dell’interesse generale ad un buon funzionamento della stessa o il fatto che la stessa Telecom abbia annunciato che darà corso al network management in termini non discriminatori.

Il problema, credo, sia tutto contrattuale: il consumatore non sarà sfortunatamente posto in grado di conoscere quale sarà – in termini quantitativi e qualitativi – l’oggetto del contratto.

Redazione

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