Avvocati, ridotti i crediti formativi obbligatori

Redazione 12/03/11
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Dopo la proroga, la deroga.

Non c’è pace per i crediti formativi degli avvocati.

Il Consiglio nazionale aveva appena stabilito (lo scorso 22 gennaio) di concedere il recupero di 15 debiti formativi entro il 31 luglio prossimo.

Ora stabilisce di affiancare, al triennio transitorio appena concluso, un secondo triennio transitorio.

Non solo. Entra pure in polemica diretta con la minoranza di Consigli che ha applaudito il numero di crediti formativi previsti a regime, contestando loro di essere contraddittori, in quanto i loro iscritti non hanno alla fine adempiuto “totalmente o, quanto meno, parzialmente, all’obbligo formativo”.

Insomma, la promessa è che allo scadere del secondo triennio transitorio si entrerà a regime.

E nel frattempo ?

Allo stato, i crediti formativi richiesti sono 75 (e non 90) nei prossimi tre anni, di cui almeno 15 in deontologia professionale.

Decidano gli avvocati (obbligati) se questa è una buona (o cattiva) notizia.

Qui lo stralcio della seduta del CNF:

Il Consiglio Nazionale Forense, premesso :

– che con il 31 dicembre 2010 si è concluso il primo periodo triennale di applicazione del Regolamento sulla formazione permanente approvato dal Consiglio con delibera del 13.7.2007:- che già prima della fine del triennio era stata ravvisata la necessità di disporre di dati, anche statistici, relativi alle modalità con cui i Consigli territoriali hanno applicato il regolamento, alle eventuali difficoltà incontrate, alle valutazioni date sulle singole disposizioni, con particolare riferimento alla congruità del numero dei crediti formativi;

– che la raccolta dei dati è ancora in corso anche con riferimento alla verifica del numero dei Consigli territoriali che si sono dotati di un proprio regolamento; ma che sin d’ora emerge che, degli oltre cento Consigli che hanno risposto al questionario inviato, solo una piccola minoranza (non più di 25 sugli oltre 104 che hanno risposto) ha dichiarato di trovare adeguato l’ammontare dei crediti da maturare annualmente e poi complessivamente nel triennio; sennonché questo giudizio è stato accompagnato dal riconoscimento che una buona parte degli iscritti non ha adempiuto, totalmente o, quanto meno, parzialmente, all’obbligo formativo: il che introduce elementi di dubbio sulla effettiva portata di tale giudizio;

– che la maggioranza dei Consigli territoriali ha, invece, dichiarato di ritenere eccessivo il carico dei crediti formativi nel numero di 90 complessivi così come stabilito a regime dal Regolamento;- che occorre tenere conto di queste esigenze e del fatto che – se pure il regolamento ha incontrato indubbio successo perché oramai tutti gli avvocati hanno acquisito consapevolezza della inderogabile necessità di adempiere il dovere formativo

– occorre garantire gradualismo in attesa di un maggiore rodaggio delle strutture ordinistiche preposte alla funzione formativa: ciò che potrebbe suggerire di ridurre il monte crediti da conseguire annualmente e nel triennio a venire rispetto a quello stabilito nel numero complessivo di 90 dall’art. 2, co. 3, cit. ;- che in tal senso è di conforto anche la comparazione con i sistemi di aggiornamento di altri paesi europei;

– che non è necessario disporre l’ultrattività della parte della disciplina transitoria dedicata dall’art. 11 al caso degli avvocati con anzianità di iscrizione all’albo di almeno quaranta anni, tenuto conto che la predetta disciplina ha esaurito la sua funzione avendo di per sé garantito il gradualismo di cui si è detto;

DELIBERA:
di modificare l’art. 11 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 nel seguente modo:

Dopo il comma 3 dell’art. 11, è introdotto il seguente comma 3 bis:

“Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio”.

Il Consiglio si riserva di apportare ulteriori modifiche al regolamento, anche all’esito del completamento della raccolta delle osservazioni da parte dagli Ordini”.

Redazione

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