Sanzioni amministrative, la competenza dei giudici di pace

Renato Savoia 21/02/11
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Periodicamente ritorna all’attenzione della Suprema Corte la richiesta di applicare l’istituto della continuazione (previsto in ambito penale dall’art. 81 del codice penale).

Ciò deriva dal fatto che talvolta viene applicato dai giudici di prime cure, per il motivo che spiegherò più oltre.

Va chiarito subito che la Cassazione è univoca nell’affermare come tale richiesta sia infondata in quanto “non prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 8, che consente l’irrogazione di una unica sanzione per più violazioni solo se consumate con una unica condotta, cioè nel caso di concorso formale, di cui al comma 1 della norma” (così Cass. civ. Sez. I, 11-06-2007, n. 13672 ).

In ambito amministrativo, infatti, mentre l’art. 8 della legge n. 689/81 al primo comma prevede il cd. concorso formale di illeciti (che si realizza quando un soggetto con una sola azione/omissione commette più violazioni della medesima o di diverse disposizioni di legge) al secondo comma prevede sì l’ipotesi della continuazione, ma limitata alle sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Si è quindi cercato, e si cerca, di “bypassare” tale strettoia chiedendo, generalmente al giudice di pace che è competente per materia, l’applicazione in via analogica del predetto art. 81 del codice penale, che non prevede per la continuazione “penalistica” alcuna limitazione.

Ebbene, la questione è ritornata all’attenzione degli ermellini anche recentemente, che l’hanno affrontata nell’ordinanza n.944 del 17 gennaio 2011.

Anche in questa recente occasione la Suprema Corte ha negato in maniera assolutamente tranchant (“E poichè a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione cosi come disciplinato dall’art. 81 cod. pen.) l’applicabilità della continuazione prevista per il solo ambito penale.

Peraltro, va detto che in realtà l’affermazione appena riportata è stata solo la premessa per la definizione del giudizio giunto in Cassazione.

Il punto, infatti, era la possibilità che l’applicazione della continuazione determinasse la conseguente attrazione delle violazioni successivamente compiute al giudice adito per primo.

La soluzione al quesito, viste le premesse, non poteva essere quella che infatti stata, vale a dire nel senso di“escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione”.

A seguire il testo integrale dell’ordinanza.

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 17-01-2011, n. 944

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
********************** – Presidente
*************** DI *********** – C********************************* – Consigliere
********************** – Consigliere
******************** – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio promosso dal Giudice di pace di Cassano d’Adda nel procedimento vertente tra:
*****;

e PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore ********************.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte, cassa la pronuncia declinatoria e ordina la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente nel termine di legge.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 1 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“*****, conducente dell’autovettura tg. *****, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 204 reg. competenza bis C.d.S., davanti al Giudice di pace di Cassano D’Adda e di Grumello Del Monte, rispettivamente avverso il verbale di contestazione n. *****, emessi l’uno dalla Polizia stradale di Milano e l’altro dalla Polizia stradale di Bergamo, a seguito della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità) accertata nell’uno e nell’altro caso il ***** lungo l’autostrada *****, la prima alle ore 16,14 nel territorio del Comune di *****, la seconda alle ore 16,57 nel territorio del Comune di *****.

Il Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell’opposizione al verbale relativo alla seconda infrazione, commessa nel territorio di *****, indicando quale giudice competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di Cassano D’Adda, attesa la sostanziale unicità della condotta trasgressiva e la conseguenza attrazione alla competenza per territorio del giudice primo in ordine di tempo. Il Giudice di pace di Cassano D’Adda, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente.

Il Giudice configgente ha rilevato che i due illeciti amministrativi contestati non sono legati dall’unicità dell’azione, non essendo ravvisatile nella condotta della trasgreditrice il requisito della contiguità spaziotemporale necessario ad integrare il carattere predetto. Difatti la prima violazione fu accertata alle ore 16,14 al Km 29,85 dell’autostrada (OMISSIS), mentre la seconda alle ore 16,57 al Km. 62,01, dopo che la conducente aveva percorso 32 Km alla velocità media di 45 Km/h, di gran lunga inferiore a quella di oltre 160 Km/h rilevata nei tratti di strada controllati.

Tanto premesso, il regolamento di competenza è meritevole di accoglimento.

In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2006, n. 24876). E poichè a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione cosi come disciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Cass., Sez. 1, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. 1, 11 giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. 2, 8 agosto 2007, n. 17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione.

Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte a conoscere dell’opposizione al verbale n. *****, emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale avvenuto nel territorio del Comune di *****, ricadente nel mandamento di detto Giudice di pace”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il regolamento di competenza deve essere accolto e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte, con conseguente cassazione della pronuncia declinatoria; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

Renato Savoia

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