Web Radio&TV Revolution

Redazione 14/02/11
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E’ una piccola-grande rivoluzione quella che ha interessato nelle ultime settimane il mondo delle web radio e web TV italiane.

Con tre distinti regolamenti, infatti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dettato la disciplina di attuazione rispetto alle norme contenute nel nuovo testo unico dei media audiovisivi, così come modificato dal c.d. Decreto Romani.

I regolamenti in questione sono stati approvati con le delibere AGCOM 606, 607 e 608 del 2010, tutte pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2011 e, quindi, entrate in vigore il 18 gennaio scorso.

Queste le principali novità.

Le Web radio e tv con ricavi annui superiori ai 100 mila euro dovranno richiedere, all’AGCOM un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di diffusione lineare (streaming per chi non parla il burocratese) dei contenuti audiovisivi mentre sarà sufficiente – si fa per dire – una semplice comunicazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività di diffusione di contenuti audiovisivi on demand.

Le web tv e radio già attive alla data di entrata in vigore dei regolamenti avranno tempo sino al 18 gennaio 2012 per mettersi in regola mentre le nuove dovranno adeguarsi, sin da subito alla nuova disciplina.

Presupposto per l’ottenimento dell’autorizzazione o, comunque, per l’esercizio dell’attività è l’iscrizione del soggetto titolare della web radio o TV nel Registro unico degli operatori di comunicazione la cui disciplina è stata, proprio a tale scopo, aggiornata con la delibera 608 del 2010, anch’essa entrata in vigore, come anticipato, il 18 gennaio scorso.

Nelle scorse settimane, a proposito di tale regolamento, l’AGCOM ha ritenuto opportuno chiarire – a seguito delle perplessità emerse circa il contenuto del testo di alcune disposizioni – che l’obbligo di registrazione presso il registro degli operatori unici di comunicazione sussiste solo ed esclusivamente per quelle web radio e tv cui è applicabile la nuova disciplina di cui alle citate delibere 606 e 607, ovvero, solo a quelle web radio e tv che ottengono, annualmente, ricavi superiori ai 100 mila euro.

Questo chiarimento – assieme ad un buon numero di altre opportune precisazioni – è contenuto nelle FAQ pubblicate dall’AGCOM sul proprio sito internet.

Una volta chiesta ed ottenuta l’autorizzazione e/o inviata la notifica di inizio attività, le web radio e web tv – e qui viene la parte più complicata – sono chiamate a rispettare la complessa ed articolata disciplina contenuta nei due regolamenti che, di fatto, finisce con l’equiparare tali nuovi media alla vecchia TV di una volta con tutte le conseguenze che ne derivano.

Tali obblighi concernono, in particolare, la tenuto di un apposito registro relativo ai contenuti trasmessi e/o resi disponibili on demand, il rispetto del diritto d’autore, l’obbligo di rettifica previsto dal testo unico sulla fornitura di servizi media audiovisivi e tutti gli obblighi già previsti per le tv di un tempo quali quelli in materia di affollamento pubblicitario, tutela dei minori e garanzie per gli utenti.

A ben vedere, centomila euro di ricavi, non sono poi così tanti per giustificare la mole di adempimenti e responsabilità che la nuova disciplina pone a carico delle web radio e tv italiane.

Nei prossimi giorni torneremo, naturalmente, a parlare più in dettaglio di singoli aspetti della nuova disciplina, per il momento non resta che augurare buona fortuna ai novelli editori radiofonici e televisivi che, certamente, ne hanno bisogno.

Redazione

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