Notai, in Gazzetta il regolamento sulla formazione permanente

Redazione 14/02/11
Scarica PDF Stampa
Con delibera n. 2-23 del 25 novembre 2010
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio scorso),
il Consiglio  nazionale del notariato ha approvato il seguente regolamento:

Art. 1.
Formazione permanente. Durata e contenuto dell’obbligo

I notai  in  esercizio  hanno  l’obbligo  di  curare  la  propria
preparazione  professionale  mediante  l’acquisizione  di  specifiche
conoscenze in  tutte  le  materie  che  la  riguardano.  Essi  devono
partecipare  alle  attivita’  di  formazione  secondo  le   modalita’
previste dagli articoli seguenti.
Il periodo di valutazione della formazione permanente  ha  durata
biennale. Al fine di adempiere a  tale  dovere  di  formazione,  ogni
notaio in esercizio deve conseguire nel biennio 100 Crediti formativi
professionali (CFP), con un minimo di 40 CFP  ad  anno,  in  base  ai
punteggi di cui all’art. 3.
Il primo periodo formativo inizia il 1° gennaio 2006 e termina il
31 dicembre 2007.
Per  i  notai  di  prima  nomina,  gli  obblighi  di   formazione
cominciano a  decorrere  dall’anno  solare  successivo  a  quello  di
iscrizione a ruolo. Qualora il successivo anno solare coincida con il
secondo anno del  biennio,  dovranno  essere  conseguiti  50  Crediti
formativi professionali nel secondo anno.

Art. 2.
Organizzazione

Il Consiglio nazionale del notariato persegue  l’obiettivo  della
formazione permanente dei notai mediante la Fondazione  italiana  per
il notariato, i consigli notarili distrettuali, i comitati  regionali
e le scuole di notariato.
L’attivita’ puo’ essere promossa anche con finanziamenti pubblici
e privati.
Al fine del riconoscimento dei  Crediti  formativi  professionali
vengono presi in considerazione anche gli eventi  promossi  da  altri
enti pubblici o  privati,  che  rispondano  ai  criteri  fissati  dal
presente regolamento e per  i  quali  sia  stata  presenta  richiesta
secondo le modalita’ descritte all’art. 5.

Art. 3.
Attivita’ ed eventi formativi, crediti professionali

Ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di  cui  all’art.   1,
concorrono alla formazione permanente per i notai le attivita’  e  le
iniziative, di cui alle lettere del  presente  articolo,  promosse  o
organizzate, in Italia, nell’Unione europea o  in  altri  Paesi,  dal
Consiglio nazionale del notariato, dalla Fondazione italiana  per  il
notariato,  dai  consigli   notarili   distrettuali,   dai   comitati
regionali, dalle scuole di notariato o da altri  enti  di  formazione
pubblici o privati, che  abbiano  ottenuto  da  parte  del  Consiglio
nazionale  del  notariato  il  riconoscimento  dei  relativi  Crediti
formativi professionali.
La formazione deve  avere  ad  oggetto  la  materie  inerenti  la
professione  notarile.  In  particolare:  diritto   civile,   diritto
notarile,  diritto  commerciale,  diritto   internazionale,   diritto
comparato, diritto tributario, informatica  giuridica,  economia  del
diritto,  diritto  pubblico,  storia   del   notariato,   deontologia
professionale.

a)  Corsi  di  aggiornamento  in  presenza  o   in   collegamento
audio/video a distanza su temi specifici. Per  corso  si  intende  un
intervento formativo articolato in uno o piu’ moduli (ossia in  parti
ciascuna in se’ conclusa, con propri obiettivi formativi  specifici),
finalizzati al raggiungimento di un obiettivo  comune  ed  avente  la
durata minima di 25 ore formative – Fino a  20  CFP  per  evento,  ai
sensi del successivo art. 4, con una partecipazione  obbligatoria  ad
almeno 1’80% delle ore dell’intero corso.
I crediti assegnati a ciascun modulo saranno calcolati  dividendo
i crediti complessivi per il numero dei moduli previsti.

b) Corsi e-learning. Per corso e-learning si intende l’erogazione
di  contenuti  formativi  attraverso  l’utilizzo   delle   tecnologie
informatiche,     quali     multimedialita’,     interattivita’     e
ipertestualita’, al fine di ottimizzare i  processi  di  trasmissione
della conoscenza e la crescita del livello di approfondimento –  Fino
a 20 CFP in considerazione della struttura  modulare.  E’,  altresi’,
richiesto che sia previsto un sistema di valutazione basato su test a
risposta  multipla  o  aperta,  al  cui  superamento  e’  subordinata
l’acquisizione dei crediti.

c) Master universitari di  I  o  II  livello  –  20  CFP  per  la
frequenza ed il conseguimento del relativo diploma.

d) Seminari, convegni, conferenze, workshop anche in  connessione
audio/video a distanza, organizzati sia  in  Italia  sia  all’estero.
Tali sono gli incontri di studio articolati in una o  piu’  relazioni
strutturate nei contenuti, in base al tema trattato – Fino  a  5  CFP
per  ogni  mezza  giornata  di  durata,  con  un  limite  di  15  CFP
complessivi, ai sensi del successivo art. 4.

e) Partecipazione  alle  riunioni  di  collegio  organizzate  dai
distretti (incontri periodici di approfondimento e di dibattito anche
su problematiche locali) – 2 CFP per ogni  riunione,  con  un  limite
massimo annuale di 30 CFP, ai sensi del successivo art. 4.

f) Lezioni nell’ambito di corsi  universitari,  nelle  scuole  di
notariato e  nelle  scuole  di  specializzazione  professionale  post
universitaria – 4 CFP per ciascuna  ora  di  docenza  con  un  limite
massimo annuale di 30 CFP.

g) Relazioni a corsi, seminari, convegni,  conferenze,  workshop,
di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d),  anche  se  rivolte  a
praticanti notai, riconosciute dal Consiglio nazionale del  notariato
secondo le modalita’ di cui all’art. 5 – 4 CFP per ciascuna relazione
con un limite massimo annuale di 30 CFP.

h) Pubblicazione anche in via informatica o telematica di note  e
rassegne di  natura  tecnico-professionale  su  riviste  di  settore,
notiziari del Notariato nonche’ articoli su quotidiani  specializzati
– 5 CFP per ciascuna pubblicazione.

i)  Pubblicazione  anche  in  via  informatica  o  telematica  di
articoli su riviste di settore – 10 CFP per ciascuna pubblicazione.

1) Pubblicazione, anche  in  via  informatica  o  telematica,  di
saggi, monografie o trattati di natura tecnico-professionale – 30 CFP
per ciascuna pubblicazione.

m) Partecipazione ai congressi nazionali  ed  internazionali  del
Notariato – 15 CFP.

n) Partecipazione alle attivita’ di:
Consiglio nazionale del notariato in qualita’  di  consigliere,
revisore o componente di commissione nazionale o internazionale;
Cassa nazionale  del  notariato  in  qualita’  di  consigliere,
revisore o delegato;
Consiglio  dei   notariati   dell’Unione   europea   e   Unione
internazionale del notariato nell’ambito delle cariche  istituzionali
previste dallo stato o di gruppi di lavoro istituiti dagli  organismi
direttivi;
Fondazione italiana per il notariato in qualita’ di  componente
del Consiglio di amministrazione o del Comitato scientifico;
Consiglio notarile distrettuale in qualita’  di  consigliere  o
componente di commissione di studio;
Comitato regionale in qualita’ di componente o di componente di
commissione di studio;
Commissione regionale di disciplina in qualita’ di componente;
Giunta  di  Federnotai  o  organi  direttivi  di   associazioni
sindacali regionali aderenti a Federnotai o associazioni notarili che
rappresentino almeno il 10% dei notai  in  esercizio  nel  rispettivo
ambito territoriale, in qualita’ di componenti di organi direttivi  –
1 CFP per ciascuna riunione, con un massimo di 15 CFP  per  tutte  le
attivita’ indicate.

o) Titolare di archivio mandamentale – 15 CFP.

p) Partecipazione alla commissione di concorso per  la  nomina  a
notaio – 50 CFP in ragione d’anno.

q) Svolgimento delle funzioni di giudice onorario, di  componente
di Commissione tributaria provinciale o regionale,  di  direttore  di
scuola di notariato o di componente  del  consiglio  direttivo  delle
scuole di specializzazione post universitarie –  15  CFP  in  ragione
d’anno.

r) Partecipazione alle riunioni della commissione per l’esame  di
ammissione e per l’esame finale delle scuole di specializzazione  per
le professioni legali – 1 punto  per  la  partecipazione  a  ciascuna
seduta con un limite massimo di 5 CFP.

s) Mancata partecipazione all’assemblea annuale di  cui  all’art.
85 della legge notarile – penalizzazione di  5  CFP  per  la  mancata
partecipazione.

t)  Altre  attivita’  che  saranno  individuate   dal   Consiglio
nazionale del notariato, con relativa determinazione dei CFP – i  CFP
saranno riconosciuti motivatamente in base al valore  formativo,  con
un limite massimo di 10 CFP non cumulabili con quelli  conseguiti  ai
sensi della precedente lettera i).

Art. 4.
Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi

Il C.N.N. provvede al riconoscimento dei crediti  formativi  agli
eventi di cui alle  lettere  a),  b)  e  d)  del  precedente  art.  3
attenendosi a criteri oggettivi  e  predeterminati,  qui  di  seguito
specificati, con delibera motivata in caso di diniego.
Tale riconoscimento puo’ avvenire per singole  iniziative  o  per
gruppi di iniziative organizzate quali fasi o moduli successivi di un
evento sostanzialmente unitario o comunque omogeneo.
I criteri di valutazione della meritevolezza dell’evento ai  fini
del riconoscimento dei crediti formativi e la  quantita’  conseguente
dei crediti  riconoscibili  si  basano  su  un  giudizio  concernente
l’idoneita’ dell’evento medesimo a  contribuire  all’obiettivo  della
formazione e dell’aggiornamento professionale dei notai.
A tal fine, devono essere presi  in  considerazione  per  ciascun
evento formativo i seguenti profili:
a)  la  tipologia  (corso,  seminario,  convegno,   conferenza,
workshop);
b) la durata, ovverosia il tempo di svolgimento;
c) le materie oggetto  di  trattazione  e  il  tema  specifico,
avendo riguardo  alla  loro  relazione  con  argomenti  di  specifico
interesse  ed  inerenza   per   la   formazione   e   l’aggiornamento
professionale dei notai ed alla conformita’ alle linee  di  indirizzo
scientifico e deontologico che il Consiglio nazionale dovesse emanare
in materia di formazione;
d) le modalita’ di  trattazione  degli  argomenti,  attribuendo
preminenza a quelle di taglio pratico e operativo rispetto a quelle a
contenuto meramente teorico e dottrinario  e  valutando  con  maggior
favore gli eventi per i quali sia previsto  uno  spazio  dedicato  al
dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;
e) il numero e la qualifica dei relatori,  avendo  riguardo  al
loro  ruolo  di  esperti  della  materia  (accademici,  magistrati  o
professionisti), alla loro  esperienza  e  al  loro  prestigio,  alla
pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;
f) il materiale  distribuito  (pubblicazioni,  casi,  relazioni
scritte, ecc.), avendo riguardo al modo in  cui  il  materiale  sara’
utilizzato (ad es.: per l’impiego durante  l’evento  quale  materiale
preparatorio o di supporto o invece quale fonte di riferimento per un
uso  successivo  all’evento),  alla  sua  pertinenza  rispetto   agli
obiettivi   e   al   programma   dell’evento,    alla    accuratezza,
aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale
medesimo.
In particolare, alle attivita’ di cui all’art. 3, lettere a) e d)
del presente regolamento spettano:
5 Crediti formativi professionali, se,  oltre  alla  durata  di
almeno quattro ore, sia garantito, per ogni mezza giornata, che:
il numero dei relatori non sia inferiore a tre;
sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
sia distribuito il testo scritto delle relazione tenute;
4 Crediti formativi professionali  se,  oltre  alla  durata  di
almeno quattro ore, siano garantiti per ogni  mezza  giornata  almeno
due dei tre profili sopra indicati;
3 Crediti formativi professionali  se,  oltre  alla  durata  di
almeno tre ore, sia garantito per ogni mezza giornata almeno uno  dei
tre profili sopra indicati.

Art. 5.
Modalita’ di presentazione della domanda
di riconoscimento dei crediti formativi

Al fine di ottenere il riconoscimento di  crediti  formativi,  il
richiedente deve presentare apposita domanda al C.N.N., almeno  venti
giorni prima della data prevista per lo svolgimento  o  per  l’inizio
dell’evento da accreditare.
La domanda deve contenere la descrizione completa dell’evento, in
modo  da  esplicitare  tutte  le   caratteristiche   individuate   al
precedente art. 4 e deve essere presentata esclusivamente  attraverso
il suo inserimento nell’apposita  banca  dati  accessibile  dal  sito
della      Fondazione      italiana      per       il       notariato
(www.fondazionenotaritato.it) e dal sito del Consiglio nazionale  del
notariato   (www.notariato.it).   La   richiesta   sara’   registrata
automaticamente nell’apposita sezione «Banca  dati  –  iniziative  da
approvare».
Per  i   soggetti   privati   1’accreditamento   e’   subordinato
all’obbligo di registrazione ai  sensi  del  seguente  art.  6  e  al
versamento al C.N.N. di un contributo dell’importo pari a euro 250,00
per ciascun evento e per ciascuna edizione  a  titolo  di  contributo
alle spese  sostenute  per  l’analisi  dei  requisiti  dell’ente,  la
valutazione delle domande e la preparazione delle istruttorie per  il
riconoscimento dei crediti a ciascuna singola iniziativa.
L’esito  positivo  dell’istruttoria  ed  il  relativo  numero  di
crediti riconosciuti  all’evento  saranno  resi  noti  attraverso  la
pubblicazione nel calendario delle iniziative, disponibile  sul  sito
della Fondazione italiana per  il  notariato,  entro  il  termine  di
trenta giorni a decorrere dalla data dell’inserimento della richiesta
per gli enti pubblici e dalla data del ricevimento  della  copia  del
bonifico relativo al contributo versato per i soggetti privati.
Decorso invano il termine di sessanta giorni dalla  presentazione
della richiesta, la stessa e’  da  intendersi  negata.  Il  Consiglio
informera’ il soggetto promotore con comunicazione scritta sul motivo
del diniego.
Il C.N.N. si riserva, in ogni caso, la facolta’ di controllare  e
verificare,  anche  successivamente  all’evento,  nelle   forme   che
riterra’ opportune, la rispondenza del programma inviato  e  valutato
rispetto   all’effettivo   svolgimento   dei   lavori,    l’effettiva
partecipazione  dei  relatori  indicati   nel   programma   medesimo,
l’adeguatezza nonche’ l’attendibilita’ dei meccanismi di attestazione
della partecipazione all’evento. Potra’  a  tal  fine  richiedere  al
soggetto organizzatore idonea documentazione.
Ogni variazione  del  programma  formera’  oggetto  di  specifica
valutazione  da  parte  del  C.N.N.  circa  la  equivalenza  o   meno
dell’evento  cosi’  come  effettivamente   realizzato   rispetto   al
programma su cui si era fondata l’attribuzione dei crediti formativi.
E’ motivo di revoca o riduzione dei  crediti  attribuiti  la  non
corrispondenza dell’evento  effettivamente  realizzato  ai  requisiti
indicati.
Fino  al  riconoscimento  dei  crediti  formativi,   i   soggetti
organizzatori  possono  segnalare   nei   programmi   unicamente   la
presentazione al Consiglio nazionale  del  notariato  della  relativa
richiesta di riconoscimento degli stessi.

Art. 6.
Modalita’ di registrazione dei soggetti privati

I soggetti  privati  che  intendano  presentare  domanda  per  il
riconoscimento di crediti formativi dovranno registrarsi entro il  31
marzo di  ogni  anno  tra  i  soggetti  accreditati  nell’ambito  del
programma di formazione professionale permanente dei notai.
La registrazione puo’ essere effettuata  esclusivamente  per  via
telematica,  nelle  modalita’  indicate  sul  sito  della  Fondazione
italiana per il notariato e sul  sito  del  Consiglio  nazionale  del
notariato.
Il soggetto dovra’ fornire i propri dati anagrafici e la seguente
documentazione:
atto costitutivo e statuto  (solo  per  gli  enti  privati,  in
formato PDF);
relazione sull’attivita’ formativa svolta nell’ultimo  triennio
in ambito giuridico (in formato PDF);
programma  formativo  semestrale  o  annuale  relativamente  al
settore giuridico (in formato PDF).
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio
nazionale  comunichera’  l’avvenuta  registrazione,  rilasciando  una
username e una password di accesso al sistema per le future richieste
di accreditamento.
Tutti  i  soggetti  accreditati  sono  tenuti  a   segnalare   ai
partecipanti per ciascun  evento  il  numero  dei  crediti  formativi
riconosciuti dal Consiglio nazionale del notariato e rilasciare  agli
stessi un attestato apposito secondo il facsimile allegato.
L’attestato deve essere conservato  dall’interessato  per  essere
presentato, ai fini della registrazione  dei  crediti,  al  Consiglio
notarile di appartenenza.

Art. 7.
Controllo e verifica dei crediti formativi

All’acquisizione  dei  dati  concernenti  i   crediti   formativi
conseguiti dai  notai  per  ciascuna  attivita’  o  evento  formativo
provvedono i  Consigli  notarili  di  appartenenza.  A  tal  fine,  i
Consigli notarili verificano i  crediti  formativi  conseguiti  sulla
base della documentazione trasmessa dai  notai  e  sono  responsabili
delle loro conservazione.

Art. 8.
Banca dati dei crediti formativi

La Fondazione italiana per il notariato mette a disposizione  dei
consigli notarili distrettuali la banca dati dei  crediti  formativi,
nella quale i consigli registrano i crediti formativi dei  notai  del
distretto, sulla base della verifica di cui al  precedente  articolo.
Attraverso la banca dati, devono essere presentate  le  richieste  di
accreditamento.

Art. 9.
Sanzioni. Poteri dei consigli notarili

Il  mancato  assolvimento  dell’obbligo  di  formazione  biennale
costituisce condotta che e’ valutata dal Consiglio notarile ai  sensi
dell’art. 147 L.N., ai fini dell’avvio del procedimento  disciplinare.

Art. 10.
Dispensa

I  notai  sono   temporaneamente   dispensati   dall’obbligo   di
formazione permanente, quando si verificano le seguenti situazioni:
malattia documentata, per un periodo di tempo non inferiore  ad
un mese;
interruzione  per  un  periodo  non  inferiore   a   sei   mesi
dell’attivita’ professionale;
gravidanza e maternita’ (per un periodo di tempo pari a  cinque
mesi, analogamente al periodo di astensione obbligatoria  dal  lavoro
previsto per le donne  lavoratrici  dalla  legge  n.  53/2000,  salve
l’astensione dall’attivita’ professionale e la malattia documentata);
altre  ipotesi  individuate   dal   Consiglio   nazionale   del
notariato.
Per ciascuno dei casi sopraindicati,  dall’obbligo  biennale  dei
100 CFP andranno sottratti i crediti formativi in proporzione ai mesi
di dispensa.
Tali dispense  sono  verificate  dai  singoli  Consigli  notarili
distrettuali.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento