Normativa rifiuti: dal 2006 impossibile transitare dalla Tarsu alla Tia1

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Non è solida né, tanto meno, urbana ma non è possibile rifiutarla. La normativa in materia di servizio integrato rifiuti è sempre più complessa. A complicarla ulteriormente arriva, adesso, anche una pronuncia del Consiglio di Stato.
Secondo i giudici di Palazzo Spada (sentenza n. 4756 del 26 settembre 2013), infatti, dopo l’entrata in vigore del codice ambientale, i passaggi da Tarsu a Tia1 non erano più legittimi.
Dal 26 aprile 2006 i Comuni non potevano più transitare alla Tia1 ma, al limite, solo passare direttamente alla Tariffa Integrata Ambientale (cosiddetta Tia2).
L’art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 (cosiddetto “decreto Ronchi”), successivamente modificato dall’art. 1, comma 28, della L. n. 426/1998 e dall’art. 33 della L. n. 488/1999, prevedeva l’obbligo per i Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed, in particolare, ha previsto l’istituzione di una “tariffa”, comunemente denominata “Tia1”, per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura, giacenti nel territorio comunale.
Soggetto passivo di tale tributo (la natura tributaria, malgrado la denominazione di tariffa, è stata, più volte, affermata dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale) è “chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”.
La Tia1 avrebbe dovuto sopprimere la Tarsu a partire dal 1° gennaio 1999, ma tale passaggio obbligato è stato via via differito dal legislatore, il quale, resosi conto delle difficoltà operative ad effettuare il passaggio, ha previsto, con diverse disposizioni contenute in più leggi finanziarie, un complesso regime transitorio, che concedeva termini più lunghi ai Comuni per sostituire la Tarsu con la Tia1.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, questo passaggio era, comunque, unidirezionale, in altre parole una volta passati alla Tia1, i Comuni non potevano più tornare alla Tarsu.
L’art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 26 aprile 2006, ha soppresso la tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997, sostituendola con la diversa “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (come testualmente indicato nella rubrica dell’articolo), che viene denominata comunemente “Tia2”.
La nuova tariffa (che perde la sua natura tributaria, in forza dell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che ha previsto che la Tia2 ha natura tariffaria e corrispettiva e che le controversie relative a detta tariffa, sorte successivamente ala data in vigore del decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria) è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base anche di indici reddituali articolati per fasce di utenza. La Tia2 costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi gli oneri di conferimento in discarica.
Finora era stato ritenuto che la soppressione della Tia1 non avesse effetto dalla data in vigore dell’art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, bensì dal momento della completa attuazione della nuova tariffa integrata (Tia2) e, quindi, dall’emanazione del regolamento ministeriale e dal compimento degli adempimenti prodromici all’applicazione della tariffa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, afferma, invece, che dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs 152/06, non è più possibile transitare dalla Tia1 (calcolata secondo il metodo normalizzato della legge Ronchi) alla Tia2, in quanto soppressa.
I giudici amministrativi di seconda istanza erano chiamati a decidere in merito ad un regolamento di un Comune, istitutivo della Tia1, approvato addirittura a giugno 2011.
I ricorrenti chiedevano l’illegittimità della previsione regolamentare che imponeva di applicare la quota fissa della Tia1 anche alle superfici produttive di rifiuti speciali (non smaltiti dal Comune), che invece avrebbero dovuto essere totalmente escluse dalla tassazione.
L’art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 ha, però, stabilito che “non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico”. Poiché non assimilabili, i rifiuti speciali sfuggono al regime transitorio e si pongono al di fuori della privativa comunale.
Questi rifiuti, quindi, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ma devono essere raccolti e smaltiti da un soggetto abilitato a farlo, secondo una specifica convenzione che dovrà prevedere anche il canone o la tariffa rapportata prevalentemente ai volumi e pesi conferiti.
Il Consiglio di Stato, però, si è spinto molto oltre, asserendo la soppressione della Tia1 già del 29 aprile 2006.
I giudici di Palazzo Spada si sono limitati alla lettera del testo che detta le “Norme in materia ambientale”, senza tenere conto di tutta la legislazione successiva.
In effetti, il legislatore nel 2006 abroga la Tia1 ma successivamente sospende per quattro anni (dal 2007 al 2010), la possibilità di mutare prelievo, ad eccezione dei Comuni della provincia di Trento, in quanto a legislazione speciale.
Il D.l. n. 208/08 consentiva il passaggio alla Tia2, solo in caso di mancata approvazione, entro il 30 giugno 2010, dell’apposito regolamento statale previsto dal D. Lgs 152/2006.
Il Consiglio di Stato ha sancito che la disposizione transitoria di cui all’art. 238, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006, (che stabilisce che “sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”) deve intendersi nel senso che i Comuni possono continuare ad applicare la normativa già adottata alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, ma nel caso di adozione di nuovi regolamenti, devono uniformarsi alle norme del Codice dell’ambiente.
In effetti, anche la legge di stabilità 2013 continua a prevedere che i Comuni, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2.
Lasciando intendere che la Tia1, adottata prima dell’aprile 2006, è ancora legittimamente applicata.
Il rischio contenzioso è, quindi, limitato solo agli avvisi di accertamento ancora impugnabili di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali, competenti in materia di Tia1 (mentre, come visto, non lo sono più in materia di Tia2).
I contribuenti potrebbero chiedere la disapplicazione degli atti di natura regolamentare, emanati successivamente all’aprile 2006, che non siano in linea con quanto previste dalle “Norme in materia ambientale” e, quindi, con il D. Lgs. n. 152/2006.
L’annullamento dell’atto impositivo non è, comunque, automatico.
Spetterà al giudice tributario valutare la legittimità del provvedimento impugnato, alla luce di tutta la normativa emanata in materia.
Qualsiasi sentenza avrebbe, comunque, una efficacia limitata al singolo caso.

Luciano Catania

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