Bambini a bordo dei veicoli, devono essere sempre assicurati

Frontale in auto, muore bambina di un anno: «Non era sul seggiolino»

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Tragico schianto poco prima della mezzanotte di martedì nella frazione Vighizzolo di Cantù, nel Comasco. Una bimba di un anno che viaggiava in auto con i genitori è morta per le conseguenze dell’impatto con un’altra vettura. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale al Sant’Anna, ma i tentativi di salvarla si sono rivelati purtroppo vani. Le due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento. I tre adulti, i genitori della bimba e l’altro conducente, sono rimasti feriti in maniera seria, ma non sono in pericolo di vita. La piccola è apparsa subito in condizioni disperate: i soccorritori l’hanno trovata in arresto cardiaco e hanno avviato le manovre di rianimazione prima di trasportarla in ospedale.

Sono in corso accertamenti per chiarire se la piccola fosse o meno assicurata sul seggiolino, come prevede la legge. Secondo un’indiscrezione, infatti, la bambina era in braccio alla mamma, sul sedile anteriore. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri di Cantù, intervenuti per i rilievi. Tra le cause dello schianto potrebbe esserci anche il maltempo, con pioggia battente.

Sul luogo dell’incidente sono state inviate quattro ambulanze, l’automedica del 118 e l’elicottero per il trasporto della piccola all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove sono proseguite le manovre rianimatorie per oltre un’ora, ma non c’è stato nulla da fare. È deceduta all’1.50. La madre, di 26 anni, ha contusioni multiple. Il padre, 28 anni, ha una frattura al ginocchio e un trauma cranico, e sarà ricoverato. Illeso il conducente 34enne dell’altra vettura coinvolta nello schianto.”

Fonte: http://milano.corriere.it/

Questa tragica notizia impone una riflessione sia sotto l’aspetto legislativo che dell’educazione civica.


È vero che in capo al conducente vi è una responsabilità, o del trasporto come nel caso della sentenza Cass. 49735/14, nella stessa si legge: “Secondo la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, il 20 giugno 2009 i coniugi, dopo aver passato il pomeriggio e la sera in un locale pubblico (OMISSIS), insieme col figlioletto, assumendo bevande alcoliche, in quantità tale da mostrare egli all’alcoltest un tasso alcolemico del 2,23 e 2,09 g/l, a notte inoltrata (intorno alle ore 2,00), si mettevano in macchina per tornare a casa.

Alla guida si poneva il conducente, seduto a lato un amico della coppia, nel sedile posteriore l’imputata con il bambino. Verso le ore 2,14, mentre era in corso un violento temporale, giunto in piazzale Lodi, il conducente perdeva il controllo della macchina e andava a sbattere contro uno spartitraffico

Come s’è detto, infatti, si rimprovera alla ricorrente anche: a) di non aver sistemato il bambino nell’apposito seggiolino munito di cinture di sicurezza; b) di averlo incautamente tenuto in braccio.

Nella fase conclusiva della sentenza si legge: “E’ evidente che, rispetto a tali ragioni di addebito, le tesi difensive reiterate in ricorso, oltre a risolversi nella mera prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova, inammissibile in questa sede, si appalesano in ogni caso ininfluenti, non valendo in alcuna misura a confutare la logicità e la correttezza in punto di diritto del convincimento anche sul punto espresso dal giudice a quo.

Quand’anche, infatti, fosse vero che il bambino era stato inizialmente regolarmente sistemato nell’apposito seggiolino munito del sistema di ritenuta e quand’anche fosse vero che anche l’imputata aveva allacciato le cinture di sicurezza (contrariamente al convincimento ragionevolmente esposto e coerentemente argomentato in sentenza e come tale pertanto insindacabile nella presente sede), rimarrebbe comunque ascrivibile a grave negligenza, oltre che a colpa specifica per inosservanza di specifiche regole di cautela direttamente gravanti sulla persona tenuta alla sorveglianza (art. 172 C.d.S., comma 10) l’aver preso in braccio il piccolo quando ancora la vettura era in movimento.

Tale condotta, in sè incontestata, ha poi di fatto assunto una indiscutibile efficacia causale rispetto al tragico evento e rende ininfluente ogni valutazione sul se, nei frangenti immediatamente precedenti, la stessa regola di condotta fosse stata invece osservata”.

L’articolo citato, prevede Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.

Nello stesso si evince che il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui sopra.

Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

Di recente la Corte di Cassazione – Penale, ha precisato, nella rilevante sentenza n. 11429/2017, che incombe sul “conducente la responsabilità di constatare, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata S.A. , sbalzata fuori dall’auto nel corso dell’incidente, in violazione di un ben preciso obbligo sullo stesso incombente: infatti, è ben noto che “Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura”.

LA COSA CERTA È CHE TUTTI DOBBIAMO PENSARE ALLA SICUREZZA, IN PARTICOLAR MODO A QUELLA DEI NOSTRI FIGLI.

Girolamo Simonato

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