Basta cambiare una parola ed Equitalia assume un volto più aggressivo

Fisco: la manovra correttiva 2017 abbassa di fatto le soglie di valore degli immobili posseduti e rende più facile il pignoramento.

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L’art. 8 del d.l. 24.4.2017, n. 50, è intervenuto sull’art. 76, comma 2, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, rendendo più facile l’espropriazione immobiliare.

La modifica della parola da “bene” a “beni” non è di poco conto.

 

In precedenza, cioè fino al 23.4.2017, l’agente della riscossione non poteva procedere all’espropriazione immobiliare se il valore del bene posseduto dal debitore era di importo inferiore a 120.000 euro.

Dal 24.4.2017, invece, la procedura è esclusa se il valore dei beni posseduti non è superiore al predetto limite.

 

La modifica è sostanziale poiché la valutazione non considera singolarmente ciascun bene immobile ma tiene conto dell’insieme dei beni immobili posseduti dal debitore, circostanza che, ovviamente, amplia in misura notevole l’ambito operativo della norma che rende più facile il superamento del limite di soglia di 120.000 euro.

 

Ad esempio, se un debitore possiede due immobili di valore di 70.000 ciascuno, il pignoramento immobiliare, fino al 23.4.2017 non poteva essere eseguito poiché ciascuna unità era inferiore al limite previsto dalla norma. Per effetto della nuova regola, invece, la procedura è consentita poiché “il valore dei beni” è superiore a 120.000 euro.

 

Va tenuta in debito conto la regola procedurale di calcolo per cui è escluso qualsiasi riferimento al valore di mercato poiché è necessario il valore va determinato applicando il c.d. “valore catastale”, di cui all’art. 52, comma 4, del d.p.r. 26.4.1986, n. 131, moltiplicato per 3 e che il risultato deve essere ridotto delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito fiscale. Nel computo, quindi, possono avere rilevanza anche le quote di comproprietà su più immobili che, se considerate singolarmente hanno, ciascuna, un valore inferiore.

 

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