La “rottamazione delle cartelle”: vantaggi ed effetti

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Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha introdotto una nuova modalità di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. “rottamazione delle cartelle”), così permettendo ai contribuenti che vorranno avvalersi di tale possibilità di estinguere il proprio debito verso il fisco sostenendo un minor esborso di denaro.

L’articolo 6 del decreto legislativo citato, difatti, stabilisce che, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni amministrativo-tributarie e gli interessi di mora, limitandosi a versare le somme dovute a titolo di capitale e di interessi, nonché l’aggio proporzionale a tali somme e le spese dovute all’agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione.

La possibilità di avvalersi di tale definizione agevolata, tuttavia, incontra dei limiti. Da un punto di vista oggettivo, non possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti tributari già pagati; in una prospettiva temporale, invece, non beneficiano dello sgravio i carichi che siano stati affidati all’agente della riscossione fuori dalla finestra temporale sopra menzionata, e cioè i carichi che siano stati affidati precedentemente al 1° gennaio 2000 o successivamente al 31 dicembre 2016.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata avrà l’ulteriore effetto di sospendere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione; sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni accordate al debitore, ma solo con riferimento alle rate di tali dilazioni aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

La rateizzazione dei pagamenti

La somma che risulterà dovuta a seguito dell’esenzione dalle sanzioni e dagli interessi di mora potrà essere versata in un’unica soluzione o in più rate. Il testo originario del decreto legge prevedeva una dilazione del pagamento in massimo quattro rate, successivamente elevate a cinque in fase di conversione del decreto. La scelta di rateizzare o meno il pagamento spetta al contribuente, il quale può esercitare l’opzione in fase di adesione alla definizione agevolata, come si vedrà infra. Le scadenze per il pagamento delle rate, invece, sono parzialmente predeterminate dal legislatore, il quale ha stabilito che nell’anno 2017 debba essere corrisposto almeno il 70% delle somme dovute per la definizione, in un numero massimo di tre rate di pari importo, aventi scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre; il restante 30% dell’importo dovuto dovrà essere corrisposto nel corso del 2018 e il pagamento potrà essere dilazionato in massimo due rate, di pari importo, scadenti nei mesi di aprile e settembre.

Ovviamente, la scelta di rateizzare il pagamento ha un suo costo: lo stesso articolo 6 del decreto citato prevede che, a decorrere dal 1° agosto 2017, sulle rate saranno dovuti gli interessi nella misura stabilita all’articolo 21, primo comma, del d.P.R. 602/1973, ossia al tasso del 4,5% annuo.

Definizione agevolata e rateizzazione: come aderire?

Per poter beneficiare dello sgravio, il contribuente deve aderire alla definizione agevolata entro il 21 aprile 2017, compilando e presentando all’Agente della riscossione gli appositi moduli pubblicati sul sito internet di quest’ultimo. Entro lo stesso termine del 21 aprile sarà possibile integrare, con le stesse modalità, la dichiarazione già presentata.

Nella dichiarazione, il contribuente dovrà indicare i carichi che intende definire in via agevolata e, qualora siano pendenti dei giudizi relativi ai carichi indicati, dovrà assumere l’impegno a rinunciare a tali giudizi. Nella stessa dichiarazione si dovrà altresì optare per il pagamento del dovuto in un’unica soluzione oppure in più rate, alle condizioni viste sopra. Se il contribuente sceglie di rateizzare i versamenti, dovrà aver cura di indicare il numero di rate con le quali saldare il debito (fermo restando il numero massimo di cinque rate); in proposito, i modelli predisposti dagli Agenti della riscossione riportano una tabella che contempla le diverse soluzioni di pagamento rateale, anche diverse dal pagamento in cinque rate, ognuna contraddistinta da uno specifico codice.

L’Agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, comunicherà al contribuente-debitore che abbia presentato domanda di adesione alla definizione agevolata l’importo da versare e il termine per effettuare il pagamento o, qualora sia stata richiesta la rateazione, l’importo delle singole rate e le rispettive scadenze, che dovranno cadere all’interno dei mesi indicati all’articolo 6 del D.L. 193/2016.

E se il debito non dovesse essere onorato nei termini?

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione perde la sua efficacia: il debitore sarà nuovamente tenuto a corrispondere, oltre a capitale e interessi, all’aggio e alle spese dovuti all’agente della riscossione, anche le sanzioni amministrative e tributarie e gli interessi di mora. Pertanto, da tale momento riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di definizione.

Va da sé che, qualora siano stati già effettuati dei versamenti in ragione della definizione agevolata, questi non potranno determinare l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero; tuttavia, per ovvie ragioni di equità, tali versamenti saranno considerati dal fisco quale acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Genesis Avvocati

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