Riforma responsabilità medica 2017: cosa è cambiato con il Ddl Gelli

Sara Scapin 21/03/17
Scarica PDF Stampa
La legge n. 24 dell’ 8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli) ha apportato una vera e propria rivoluzione in materia di responsabilità civile e penale del medico e della struttura sanitaria. L’obiettivo principale della riforma è quello di ridurre il contenzioso in materia di c.d. malpractice medica, nonché di garantire ai pazienti vittime di casi di malasanità risarcimenti più sicuri ed in tempi più brevi.

Ecco quindi i punti più importanti della nuova riforma, che è intervenuta sia sul fronte penale che su quello civile ed amministrativo.

La sicurezza alle cure come parte integrante del diritto alla salute

Un rilievo fondamento è anzitutto assunto dall’art. 1, nel quale viene espressamente sancito che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute”: la sicurezza alla salute, pertanto, assume rilievo e protezione costituzionale ai sensi dell’art. 32 Cost.

Responsabilità penale del medico solo in caso di colpa grave

La novità più evidente ed importante della legge Gelli è quella relativa alla responsabilità penale del medico: quest’ultimo non sarà più punito per imperizia qualora abbia rispettato le linee-guida o si sia attenuto alle buone pratiche.

La novella legislativa, infatti, ha abrogato l’art. 3 della legge Balduzzi ed ha inserito nel codice penale il nuovo art. 590-sexies,  in base al quale il sanitario che si è comportato in modo conforme alle linee guida non è più sottoposto a sanzioni penali per colpa lieve, ma viene punito solo in caso di colpa grave.

La disposizione citata, infatti, così statuisce: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

All’art. 5 la legge Gelli prevede poi che un Decreto del Ministero della Salute dovrà fornire un’elencazione completa delle buone pratiche e linee guida, e che tale elenco dovrà essere inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG).

L’art. 6 della legge Gelli specifica, inoltre, cosa debba intendersi per colpa grave: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Viene poi precisato anche che la non punibilità penale come ora delineata riguarda solamente i reati di omicidio colposo e lesioni colpose.

La nuova disciplina della responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria

All’art. 7 la novella legislativa ha introdtto quello che è stato definito un “doppio binario” della responsabilità civile. Mentre, infatti, la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, ha natura contrattuale (art. 1218  c.c.), quella del medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, è di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Ne deriva pertanto che, mentre l’azione per responsabilità contrattuale si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, quella per responsabilità extracontrattuale è sottoposta al più breve termine di prescrizione di cinque anni.

Altra rilevante conseguenza che trae origine da questa nuova bipartizione della responsabilità riguarda  l’onere probatorio. Mentre, infatti, nelle cause avverso la struttura sanitaria il paziente dovrà provare solamente l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale ed il relativo inadempimento; nelle azioni giudiziarie contro il singolo medico l’onere probatorio che incombe sul danneggiato risulta ben più grave, dovendo egli dimostrare non solo l’elemento oggettivo (condotta, evento e nesso di causalità), ma anche l’atteggiamento colposo del medico.

Obblighi assicurativi della struttura sanitaria

L’art. 10 impone alle strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per danni provocati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse.

La garanzia assicurativa deve poi prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto di assicurazione, purché denunciati all’impresa assicurativa durante la vigenza temporale della polizza.

In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. Questa ultrattività viene estesa anche agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

Obbligatorietà del tentativo di conciliazione

L’art. 8, al fine di favore una risoluzione stragiudiziale delle controversie, introduce l’obbligo di esperire un  tentativo di conciliazione prima di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie.

Il comma 1 dello stesso articolo, poi, stabilisce che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.”

La domanda giudiziale è procedibile solo se la conciliazione non riesce o se il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.

L’azione di rivalsa nei confronti del medico

All’art. 9 la legge Gelli prevede che l’azione di rivalsa nei confronti del sanitario può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti deve essere esperita, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.

L’introduzione del Garante per il diritto alla salute

La Legge Gelli introduce poi all’art. 2 una nuova figura, il Garante per il diritto alla salute: si tratta di un organo cui i cittadini potranno rivolgersi gratuitamente, anche in via anonima, per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario.

L’art. 3 stabilisce poi l’istituzione in ogni regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente, il cui scopo sarà quello di raccogliere tutti i dati sui rischi ed eventi negativi, oltre che sulla frequenza e sui costi del contenzioso  e di trasmetterli annualmente all’ Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Ogni anno il Ministero della Salute trasmetterà alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.

L’obbligo di trasparenza in materia di dati personali

Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, ai sensi dell’art. 4 sono ora sottoposte all’obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private come previsto dal D. lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. La direzione sanitaria  dovrà, quindi, fornire in tempi rapidi la documentazione sanitaria relativa al paziente; inoltre le strutture sanitarie dovranno anche pubblicare sui propri siti web i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni. Le strutture sanitarie, inoltre, avranno l’obbligo fornire ai pazienti che la richiedano la documentazione entro sette giorni.

Il Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

L’ultima ma non meno importante novità di cui alla legge n. 24/2017 riguarda la creazione di un Fondo di Garanzia, il quale provvederà a risarcire i pazienti per i danni cagionati da responsabilità sanitaria nel caso in cui:

  1. a) il danno risulti eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico;
  2. b) la struttura sanitaria o il medico risultino assicurati presso un’impresa al momento del sinistro o successivamente si trovino in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa;
  3. c) la struttura sanitaria o il medico non abbiano una copertura assicurativa per eccesso unilaterale dell’impresa assicuratrice oppure per sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Volume consigliato:

Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli-Bianco

La presente opera è aggiornata alla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario di cui  alla legge Gelli-Bianco. La tanto attesa novella affronta e disciplina, tra gli altri, i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria e dell’obbligo di assicurazione. Il testo, con formulario e giurisprudenza, è uno strumento operativo per i professionisti che si trovano a dirimere le questioni giudiziali e stragiudiziali riguardanti la responsabilità del medico e il relativo risarcimento del danno. Il commento, anche attraverso schemi e tabelle, analizza in modo chiaro e dettagliato gli orientamenti giurispruden- ziali, sottolineandone l’aspetto processuale e sostanziale.I principali argomenti affrontati sono:- l’attività medica e i diritti del paziente;- la responsabilità da contatto;- l’aspetto contrattuale del rapporto del paziente con il medico;- la responsabilità nell’ambito del rapporto tra paziente e medico;- il nesso causale nella colpa medica e la violazione delle linee guida;- le varie forme di risarcimento possibili (danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, iatrogeno, morale, esisten- ziale, tanatologico, biologico terminale, parentale);- la responsabilità medica sotto il profilo penale.Nel Cd-Rom allegato trova spazio un ricco formulario, in formato editabile e stampabile.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)Gianluca Pascale, Avvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi e articoli nei campi di Diritto civile e di Diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui “Autovelox. Ricorsi e tutele contro le sanzioni amministrative” e “Il contratto di fideiussione”.

Gianluca Pascale | 2017 Maggioli Editore

30.00 €  28.50 €

Sara Scapin

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento