Jobs Act: ok della Camera, cosa cambierà per il lavoratore autonomo

Redazione 10/03/17
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Ieri è stato approvato alla Camera il DDL sul lavoro autonomo e smart working, è passato con 256 voti favorevoli, 10 contrari e 102 astenuti, adesso si aspetta l’approvazione definitiva del Senato.

Il DDL si compone di 22 articoli, che oltre a tutelare e agevolare i lavoratori autonomi, disciplinano lo smart working, cioè tutte quelle forme di contratti di lavoro dipendente ma flessibile.

Al centro della discussione politica c’è appunto la flessibilità, così recita il testo del disegno di legge: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Vediamo nel dettaglio le parti del nuovo DDL.

Lavoro Autonomo: cosa prevede la nuova proposta?

Il Titolo I del DDL fa riferimento al Lavoro Autonomo e riprendendo l’art 2222 del c.c. si definisce lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, a prezzo di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
L’opportunità che offre la nuova legge è quella di assicurare ai lavoratori un sistema di diritti e di welfare moderno in grado di rispettare le esigenze dei professionisti, soprattutto agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità integrale:

• entro il limite annuo di 5 mila Euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;

• entro il limite annuo di 10 mila Euro, delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione e di aggiornamento professionale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Un’altra importante novità riguarderà la politica che adotteranno i centri per l’impiego e i soggetti accreditati poiché si prevede che avranno uno sportello dedicato esclusivamente al lavoro autonomo in cui si forniranno tutte le informazioni ai professionisti e alle imprese in merito all’avvio di attività autonome.

Maternità e Congedi parentali: come verranno disciplinati?

L’oggetto del disegno di legge prevede anche la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoliimprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei, a questo si aggiunge anche il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità per i due mesi che precedono la nascita e i tre mesi successivi.
I lavoratori possano usufruire anche dei congedi parentali che può essere corrispondente a un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Smart working, cosa prevede il nuovo lavoro agevole?

Il c.d. lavoro agile o smart working, consiste in una forma di lavoro innovativa per ciò che concerne i luoghi e le tempistiche di lavoro, favorendo al contempo la produttività dell’impresa e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
In particolare:

• il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;

• gli incentivi di carattere fiscale econtributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, rimangono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;

• il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolga la prestazione in modalità di lavoro agile la salute e la sicurezza, consegnandogli, a tal fine, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

 

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