Startup: cosa cambia con il Decreto incubatori? Intervista all’Avv. Carmelo Giurdanella

Redazione 05/03/17
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Il 20 gennaio 2017 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 Serie Generale, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

L‘intervento normativo ha introdotto alcune modifiche alle tabelle degli attributi necessari affinché un incubatore di start up possa ottenere la certificazione da parte del Ministero e, per l’effetto, beneficiare delle misure di sostegno.

La modifica, che è stata vista da alcuni come un irragionevole ribaltamento delle carte in tavola, ha provocato la reazione di molti imprenditori del settore, soprattutto di quelli che, al momento, non vedrebbero confermata la certificazione della propria impresa anche per il 2017.

Per comprendere meglio le ragioni della protesta, abbiamo intervistato l’Avv. Carmelo Giurdanella, avvocato amministrativista, patrocinante innanzi alle giurisdizioni superiori, fondatore dello Studio Giurdanella & Partners, con varie sedi in Italia.

            Avvocato, cosa sono gli incubatori si startup innovativa e cos’è la certificazione?

            Gli incubatori sono imprese che, offrendo le proprie risorse, aiutano nuove società a concretizzare il proprio progetto imprenditoriale, accompagnandole in un percorso di crescita che, nella maggior parte dei casi, parte dalla messa a punto dell’idea fino alla effettiva realizzazione del prodotto o del servizio.

L’art. 25 comma 5 del decreto legge 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ha introdotto una definizione di incubatore certificato, che è “una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, si diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che offre servizi per sostenere la nasciata e lo sviluppo di start-up innovatice” e deve possedere specifici requisiti verificati tramite degli indicatori individuati con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La certificazione è stata introdotta con l’intento di mettere in evidenza le eccellenze presenti sul territorio nazionale e sostenerle con il riconoscimento di alcune agevolazioni e misure di sostegno.

            Quali sono i benefici legati al riconoscimento della certificazione?

I benefici sono molteplici e vanno dall’esonero dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria nonché della quota annuale alla Camera di Commercio alla possibilità di remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale, con un regime fiscale e contributivo estremamente vantaggioso; hanno, inoltre, agevolazioni per l’assunzione di personale altamente qualificato e per l’accesso Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.

Ovviamente, per poter usufruire e continuare ad usufruire di questi benefici, l’incubatore deve dimostrare il possesso e la permanenza dei requisiti specifici necessari per ottenere e conservare la certificazione. Proprio per questo, la pubblicazione del Decreto del MISE del 22 dicembre 2016 che ha modificato gli indicatori minimi per il mantenimento dei requisiti, ha sollevato la rimostranza di molti.

Ci può spiegare che cosa è cambiato con il nuovo decreto?

Le modifiche che il nuovo decreto ha apportato alle tabelle degli indicatori si contano sulle dita di una mano, ma una in particolare ha avuto un forte impatto: il valore minimo della superficie della struttura ad uso esclusivo dell‘incubazione delle start-up innovative, che è passato da 400 a 500 metri quadrati. Ma non solo: il requisito è divenuto vincolante. Se, infatti, sotto la vigenza delle vecchie tabelle era possibile ottenere la certificazione pur non avendo una superficie di 400 metri quadri, in quanto i 30 punti necessari potevano essere totalizzati anche con il possesso degli altri 3 requisiti previsti, ad oggi il punteggio richiesto è salito a 35 punti su 45 possibili e 15 di questi possono essere ottenuti solo certificando una struttura di almeno 500 metri quadri.

Non c’è da stupirsi che il decreto non sia stato accolto da tutti con entusiasmo, vista anche le difficoltà che gli incubatori potrebbero incontrare nell’adeguare la propria struttura alle richieste. Certamente i diretti interessati sono pochi in quanto gli incubatori attualmente certificati in Italia, alla data del 20 febbraio 2017, sono solo 38 e molti sono grandi realtà. Ma si deve anche pensare a quegli incubatori che si erano attrezzati per ottenere la certificazione per il 2017 sulla base dei indicatori vigenti e, ad inizio anno, si sono visti cambiare le carte in tavola.

Ci sono, a suo avviso, elementi di illegittimità?

Innanzi tutto va precisato che l’art. 3 del decreto del 2013 prevedeva espressamente la possibilità che gli indicatori vengano modificati , anche con cadenza annuale, qualora il Ministero, analizzati i dati forniti dalle Camere di Commercio, rilevi delle variazioni significative del contesto che richiedano un intervento.

Certo è che non è facile comprende quali “variazioni del contesto” abbiano potuto gustificare la modifica dell’indicatore relativo alla superficie della struttura aziendale, né il Ministero ne ha dato comunicazione. Non appare ragionevole inoltre, proprio nell’ottica della ratio stessa della certificazione, che la superficie della struttura sia un requisito più importante, ad esempio, degli anni di esperienza in materia di sostengo alle nuove imprese innovative maturata dal personale tecnico-manageriale.

Il rischio è che le modifiche degli indicatori siano legati ad interventi del tutto discrezionali del Ministero, con conseguenze serie per le realtà di incubazione più piccole.

Io e i miei collaboratori stiamo al momento analizzando il quadro normativo e siamo disponibili a fornire consulenza sul punto a chi ne avesse bisogno.

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