Modello Dichiarazione Iva 2017, oggi la Scadenza. Quali sono le Sanzioni?

Redazione 03/03/17
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a Dichiarazione Iva 2017, a seguito della proroga ufficiale del 1° marzo da parte dell’Agenzia delle Entrate (Scarica qui il Modello Iva 2017). La stessa, infatti, a causa di rallentamenti del sistema istituzionale avvenuti nella giornata di scadenza inizialmente fissata, quella del 28 febbraio, ha dichiarato che tutte le dichiarazioni trasmesse entro il 3 marzo 2017 saranno considerate tempestive. Oggi, però, la scadenza è arrivata. I contribuenti tenuti, ossia tutti i titolari di partita Iva che esercitino attività d’impresa, attività artistiche o professionali, devono inviare la dichiarazione in via telematica entro oggi, altrimenti incorreranno nelle sanzioni previste dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2016 (in allegato qui sotto).

Dichiarazione Integrativa o Tardiva

Se si provvede entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il 27 maggio 2017, la dichiarazione è tardiva e non si considera omessa. La sanzione che si applica è fissa di 250 euro ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso.

Correzione di errori o Integrazione di dati dopo i 90 giorni

Se si provvede oltre i 90 giorni, cioè dopo il 27 maggio 2017, la dichiarazione si considera omessa e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.

Dichiarazione Omessa

Se la dichiarazione omessa è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. Ciò sempre che non siano stati avviati procedimento amministrativi di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

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Chi sono gli Esonerati?

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Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco completo dei soggetti esonerati dal pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto 2017, rispetto al periodo d’imposta 2016. Ve lo riportiamo qui di seguito.

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata; oppure se ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972); o infine se ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.).
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”)
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)

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Segue: chi ha diritto all’Esonero IVA 2017?

  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n. 398)
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014).

Istruzioni per il Ravvedimento Operoso per IVA 2017
Circolare n. 42 del 12 Ottobre 2016

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