Nuovo codice appalti: pubblicità dei bandi di gara e l’imbarazzante ritorno dei quotidiani

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Editoriale estratto dal numero 1/2-2017 del mensile Appalti&Contratti

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Nessuno ha forse mai seriamente creduto alla più volte annunciata soppressione dei quotidiani quale obbligatorio mezzo di pubblicazione dei bandi di gara, dopo aver assistito alle continue, sistematiche, interminabili proroghe e deferimenti disposti dal legislatore (da ultimo, anche con il decreto milleproroghe 2017, mediante la previsione dell’art. 9, comma 4, d.l. 244/2016).

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Tuttavia, la nuova disciplina prevista nel decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, attuativo dell’art. 73, comma 4 del codice, (pubblicato nella GURI del 25 gennaio scorso) lascia davvero interdetti: l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani viene non solo confermato, ma addirittura ampliato rispetto al regime previgente e ricollegato alla proclamata finalità “di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali”.

Difficile credere che questa sia l’autentica ratio sottesa al nuovo regime, quando nessuno oramai dubita dell’efficacia di gran lunga superiore, in termini di accessibilità e visibilità, della pubblicità telematica rispetto a quella cartacea (ove il bando o avviso è, tra l’altro, pubblicato solo per estratto).

L’Unione Europea ha da tempo affermato che “L’ampia disponibilità e la facilità di utilizzazione di Internet rendono gli avvisi pubblicitari di appalti pubblicati sui siti molto più accessibili, in particolare per le imprese di altri Stati membri e le PMI interessate ad appalti di importo limitato. Internet offre un’ampia gamma di possibilità per la pubblicità degli appalti pubblici: gli avvisi pubblicitari sul sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice sono flessibili ed efficaci sotto il profilo dei costiI portali Internet creati specificamente per gli avvisi pubblicitari di appalti hanno una visibilità più elevata e possono offrire maggiori opzioni di ricerca“ (Comunicazione interpretativa della Commissione Europea C-179/2006).

L’art. 32 della l. 69/2009 (legge sviluppo e semplificazione) aveva a suo tempo stabilito: “1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (…). 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione”.

Ma soprattutto, a tenore del comma 5, si era previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”.

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Alessandro Massari

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