Agenzia Entrate Avviso Accertamento Fiscale: le scadenze fiscali 2017 Iva, Irap e Irpef

Redazione 02/02/17
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Al via gli accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi, Iva, Irap. Gli anni di riferimento degli accertamenti di questi giorni sono il 2011 in caso di dichiarazione regolarmente presentata, 2010 in caso di omessa dichiarazione.

Agenzia delle Entrate e Accertamento Fiscale: entro quando?

In tema di accertamenti fiscali era intervenuta la Legge di Stabilità 2016, la quale ha introdotto un differente termine per quello relativo alle imposte sui redditi e sull’IVA.

In particolare, il Fisco disporrà di più tempo per effettuare l’accertamento, che può ora avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, e non più entro il quarto, quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione e di nullità, invece, l’accertamento può essere notificato in termini ancora maggiori, cioè entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.

La nuova normativa sarà applicabile dal 2017, e quindi a partire dall’anno d’imposta 2016, in quanto si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi.

Quali sono le altre novità apportate dalla Legge di Stabilità?

In caso di mancata dichiarazione, è stato esteso l’allungamento dei termini d’accertamento anche alla dichiarazione IVA. In questo caso il termine per l’accertamento è fino all’ottavo anno successivo a quello di dichiarazione.

Inoltre, è stata abrogata la norma in virtù della quale i termini per l’accertamento IVA, nonché sulle imposte dirette, raddoppiavano per violazioni che comportassero obbligo di denuncia.

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Accertamento Fiscale Imposte Dirette 2015

L’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 Testo Unico in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 241 del 1997, disciplina i termini temporali per l’accertamento delle dichiarazioni relative alle imposte dirette fino a 31 dicembre 2015 (anche per l’Unico 2016 ad esempio).

In particolare, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, nonché nei casi di nullità, invece, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Come difendersi dalle cartelle esattoriali

L’opera, con il pratico FORMULARIO (su Cd-Rom) e le TAVOLE SINOTTICHE, è un prezioso strumento di lavoro per magistrati ordinari e tributari, avvocati, dottori commercialisti e altri professionisti abilitati alla difesa davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché davanti alla sezione tributaria della Corte di Cassazione.  Il testo è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi, tra i quali si segnalano: la L. 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 113/2016 in materia di misure finanziarie per gli enti territoriali e il territorio; la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), il D.Lgs. 159/2015 in materia di riscossione e il D.Lgs. 156/2015 relativo al contenzioso esattoriale.  Il volume risulta essere un’analisi puntuale quanto operativa dei seguenti argomenti: iter di formazione dei ruoli, riscossione mediante cartella di pagamento, uffici deputati a fornire chiarimenti, sospensioni e annullamenti, proposizione dei ricorsi, transazione dei tributi iscritti a ruolo. Particolare attenzione è stata riservata alle problematiche relative alla cartella di pagamento e agli strumenti per “difendersi” dalla stessa al fine di ottenere la sospensione e/o l’annullamento dell’atto impositivo.  Il testo descrive tutti gli atti e le azioni tipiche della riscossione mediante cartella di pagamento e cioè le modalità con cui lo Stato esegue un’obbligazione tributaria non volontariamente adempiuta e come a sua volta il contribuente può opporsi all’illegittima attività di riscossione.  Altresì, vengono prese in considerazione le misure alternative al ricorso quali il pagamento, l’autotutela, la rateazione e il rimborso, i procedimenti relativi alle misure cautelari e conservative nonché l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria di recente introduzione che si sta dimostrando efficace in un’ottica deflattiva del contenzioso tributario.  Nella trattazione di ciascun punto sono riportate le interpretazioni adottate dall’Amministrazione finanziaria (circolari, risoluzioni e note ministeriali), dalla giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e delle Commissioni tributarie provinciali e regionali), nonché dalla dottrina più accreditata, così da permettere un’illustrazione esauriente dei vari concetti e di fornire un taglio pratico al lettore.  

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Nullità della notifica: come evitarla?

Prima di tutto, è bene precisare che la decadenza dei termini non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario.

La notifica si intende perfezionata in modo diverso a seconda di chi sia il destinatario: per l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate vale pertanto la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, mentre per il destinatario vale sempre la data di ricezione dell’atto.

Integrazione e Autodichiarazione

Infine, le dichiarazioni e le presentazioni potranno sempre essere integrate delle informazioni mancanti e corrette in quelle errate, purchè ciò avvenga entro il termine per l’accertamento, incluse quelle che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o debito e credito di imposta.

Redazione

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