Voucher lavoro accessorio: l’obbligo della comunicazione preventiva

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Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il tanto atteso Decreto Legislativo n. 185/2016, con il quale sono stati introdotti correttivi al Jobs Act. Le novità introdotte sono in vigore dall’8 ottobre 2016.

Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

Vediamo nello specifico cos’è cambiato.

Tutti gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano i Voucher dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La comunicazione telematica deve contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Quanto agli imprenditori agricoli, dovranno comunicare entro i medesimi termini e le medesime modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, ma con riferimento ad un lasso temporale non superiore a 3 giorni; questo in virtù della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di prevedere in anticipo la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa dei fattori metereologici che condizionano l’attività agricola.

Resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps.

Il Decreto, pur chiarendo che il destinatario dell’SMS o dell’e-mail è la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio.

Tuttavia, la circolare n. 1 del 17/10/2016 emanata dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiarisce che le imprese e i professionisti che intendono utilizzare il lavoro accessorio, dovranno inviare una e-mail agli indirizzi di posta elettronica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio, creati appositamente e riportati in allegato alla circolare stessa. In tal modo viene rispettata in pieno la finalità antifraudolenta della norma.

Ad ogni modo, all’interno del provvedimento è specificato chiaramente che, mediante apposito decreto ministeriale, “possono essere individuate modalità applicative della disposizione (…) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.”

Non trattandosi di indirizzi di posta certificata, si deduce che è possibile utilizzare un normale indirizzo di posta elettronica ovvero l’indirizzo e-mail del Consulente del Lavoro. Sempre la stessa circolare specifica che la comunicazione, priva di qualsiasi allegato, deve contenere, oltre ai dati di cui sopra, almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.

Eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse devono essere comunicate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

E’ opportuno che i committenti conservino accuratamente copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

Per i trasgressori si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione con l’esclusione della possibilità di applicare la diffida ex articolo 13 Decreto Legislativo n. 124/2004. Diversamente, l’omessa comunicazione di inizio attività all’Inps, comporterà l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero.

Dunque, la norma rende più più stringente un obbligo già esistente. In precedenza, inviando la semplice comunicazione all’INPS, si poteva considerare un periodo ampio (fino a 30 giorni); contrariamente, il nuovo decreto prevede che si debba adempiere alla nuova obbligazione ogni volta che viene utilizzato il voucher, con l’eventuale previsione di ripetere la procedura anche più volte nell’arco della stessa giornata, qualora vengono svolte ore di lavoro frazionate.

Chi non ha l’obbligo di comunicazione?

E’ opportuno chiarire che sono svincolati dall’obbligo di comunicazione gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico, che potranno continuare ad utilizzare i voucher con le solite modalità.

Infine, quanto alla possibilità di inviare la comunicazione tramite SMS, occorrerà attendere la creazione di una apposita infrastruttura tecnologica. Pertanto, ad oggi, l’unica modalità ammessa dall’Ispettorato è l’e-mail.

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Vincenzo Frandina

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