Legge Cirinnà, come ufficializzare l’unione?

Redazione 04/01/17
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Con la Legge Cirinnà si ha una regolamentazione delle convivenze di fatto e delle unioni civili per coppie omosessuali. Come si ufficializzano le unioni e quali diritti spettano ai conviventi registrati all’anagrafe del Comune di residenza?

Vediamo nel dettaglio come funziona la regolamentazione delle coppie di fatto.

Le convivenze di fatto: cosa sono e come si formalizza

La Legge Cirinnà stabilisce che i conviventi di fatto sono due soggetti maggiorenni “uniti stabilmente da legami affettivi di coppia” e da “reciproca assistenza morale e materiale”. Questi non devono essere vincolati da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile.

Non può essere considerata coppia di fatto se uno dei due conviventi risulta separato dal precedente matrimonio ma non divorziato.

Una convivenza di fatto si può formalizzare con una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza. I due conviventi devono dichiarare di essere una coppia di fatto e di abitare insieme. Per ottenere il certificato di stato di famiglia, la dichiarazione può essere sottoscritta davanti all’ufficiale d’anagrafe oppure inviata tramite fax per via telematica.

La Legge Cirinnà riconosce:

  • il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia;
  • la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante;
  • il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.

Non è obbligatoria la convivenza

Non è obbligatorio registrare la convivenza di fatto all’anagrafe, infatti, in caso di mancata registrazione si parla di convivenza di fatto non formalizzata.

Come ribadisce la giurisprudenza, i due conviventi pur costituendo una coppia non potranno godere dei diritti delle convivenze di fatto che sono stare formalmente registrate.

Legge Cirinnà e contratti di convivenza

La Legge Cirinnà ha permesso l’entrata in vigore dei contratti di convivenza, grazie ai quali i soggetti interessati avranno un’ulteriore garanzia per “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”. Anche in questo caso i conviventi non sono obbligati a stipulare il contratto, ma il documento permette di tutelarsi ufficialmente.

Il contratto di convivenza contiene le seguenti indicazioni:

  • luogo di residenza dei conviventi;
  • modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, “in relazione alle sostanze di ciascuno”;
  • regime patrimoniale di comunione dei beni.

Il regime di comunione dei beni è instaurato solo sotto specifica richiesta dei conviventi: diversamente, la coppia vive in separazione dei beni. Il regime patrimoniale scelto può in ogni caso essere cambiato dai conviventi in qualsiasi momento.

È importate ricordare che il contratto di convivenza “non può essere sottoposto a termine o condizione” per cui, per scegliere il contratto è necessaria l’esplicita richiesta di almeno uno dei due conviventi.

 

 

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