Danno non patrimoniale: criticità e sottocategorie

Redazione 20/12/16
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a cura di Dott. Domenico Chindemi

Terza Parte

Interessante è anche esaminare il criterio di riparto dell’onere probatorio, in caso di danno non patrimoniale cagionata dalla P.A.,  affermato dalla giurisprudenza amministrativa che evidenzia come. “la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa); segue da ciò che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito; in particolare il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà.”.

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Il danno da disturbo

Mentre, in ambito amministrativo il danno c.d. da ritardo è normalmente individuato nella lesione di un interesse legittimo pretensivo, cagionata dal ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento finale inteso ad ampliare la sfera giuridica del privato, il danno c.d. da disturbo è caratterizzato dalla lesione di un interesse legittimo di tipo oppositivo e consiste nel ristoro del pregiudizio asseritamene subito in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui il privato cittadino era già titolare.

L’orientamento prevalente, con riferimento al danno da disturbo, ritiene che, nel caso di procedimenti amministrativi coinvolgenti interessi di tipo oppositivo, la lesione dell’interesse implica ex se la lesione del bene della vita preesistente al provvedimento affetto da vizi di illegittimità, sicché l’accertamento della circostanza che la P.A. ha agito non iure di per se stesso implica la consolidazione di un danno ingiusto nella sfera giuridica del privato. In altri termini, la riscontrata illegittimità dell’atto rappresenta, nella normalità dei casi, l’indice della colpa dell’amministrazione, indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l’illegittimità in cui l’apparato amministrativo sia incorso. In tale eventualità spetta all’amministrazione fornire elementi istruttori o anche meramente assertori volti a dimostrare l’assenza di colpa.

Il requisito della colpa della P.A.

Il requisito della colpa della P.A., necessario ai fini del risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, sussiste ogni volta che, in assenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate, il provvedimento annullato sia stato emanato in violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante.

In ordine alla prova dell’elemento psicologico dell’illecito aquiliano della P.A. il Consiglio di Stato ha affermato che:”…, in presenza di un’attività illegittima posta in essere dall’Amministrazione e foriera di danno per il privato, quest’ultimo non sarà onerato di un particolare sforzo probatorio in ordine alla sussistenza di una condotta colposa da parte dell’Amministrazione, ben potendosi limitare ad allegare la sola illegittimità del provvedimento quale elemento idoneo a fondare una presunzione (semplice) circa la colpa della P.A. In tali ipotesi, spetterà quindi all’Amministrazione fornire la prova liberatoria a contrario, dimostrando in concreto che si sia trattato di un errore scusabile, configurabile – ad es. – in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, di formulazioni polisense di disposizioni di recente emanazione, ovvero di rilevante complessità del fatto sotteso alla determinazione amministrativa”.

La valutazione del giudice amministrativo

Interessante è la valutazione più “sbrigativa”, ma logica è ponderata del giudice amministrativo che può ritenere, in forza di presunzione, con o senza preventiva allegazione, che l’accertamento in sede giurisdizionale della carattere “non iure” dell’attività amministrativa posta in essere dall’Ente che non ha dato tempestiva esecuzione alla sentenza del  questo T.A.R., provochi una  consequenziale lesione dell’interesse oppositivo dell’interessato  di per sé stesso implica la consolidazione di un danno ingiusto nella sfera giuridica del L., rappresentando  la riscontrata illegittimità dell’azione amministrativa  dalla inottemperanza alla decisione del  T.A.R. , l’indice della colpa se non proprio del dolo dell’amministrazione, indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa appare essere stata  l’illegittimità in cui l’apparato amministrativo è incorso. In tale eventualità spetta  all’amministrazione fornire elementi istruttori o anche meramente assertori volti a dimostrare l’assenza di colpa.

Tanto al fine di comparare il sistema meno “burocratizzato” di liquidazione del danno non patrimoniale da parte del giudice amministrativo, rispetto a quello del giudice ordinario, connotato dalle pastoie di criteri risarcitori forse troppo rigidi (allegazione del pregiudizio, anche in via di applicazione delle presunzioni, danno  connotato dalla inviolabilità della lesione e dalla gravità del pregiudizio, in caso di interpretazione costituzionalmente orientata del’art. 2059 c.c., valutazione sulla non bagatellarietà del danno, riferimenti alla coscienaz sociale, etc)  ove rapportati al danno non patrimoniale, caratterizzato, per sua stessa natura, dalla liquidazione equitativa

Il giudice

Il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale, deve assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci o sottovoci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento, specificando al suo interno, il pregiudizio in concreto ristorato, senza formule stereotipate, come quella, generica e generale, del danno non patrimoniale.

Occorre specificare, anche tenendo conto del contenuto delle voci di danno, elaborate da una trentennale dottrine e giurisprudenza e, quindi, ormai consolidate quanto ai contenuti, i pregiudizi subiti dalla vittima, al fine di una liquidazione ponderata del pregiudizio non patrimoniale.

Il danno morale è costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, ove ritenuto sussistente, o dall’illecito civile, se connotato dalla inviolabilità della lesione e gravità del pregiudizio, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo con riferimento alla quantificazione del risarcimento.

Il danno morale, tuttavia, non è solo dolore e sofferenza, ma anche offesa della dignità umana.

Va ben valutata l’affermazione delle Sezioni Unite che la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale determina duplicazione di risarcimento, dovendo essere interpretata  nel senso che una volta riconosciuto il pregiudizio morale all’interno del danno biologico, con una liquidazione aggiuntiva del danno, ovviamente non potrà procedersi ad una ulteriore liquidazione della stessa voce di danno.

Occorre, quindi, ai fini dell’integrale risarcimento del danno alla persona, la adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Solamente in tale ottica può affermarsi che il danno morale, così come il danno esistenziale, è una sottocategoria con valenza meramente descrittiva.

Peraltro appare di evidenza logica l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, non potendo tale categoria di danno essere subordinata al danno biologico, in quanto nella liquidazione del danno morale si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.

Va auspicato, ai fini della chiarezza del risarcimento del danno non patrimoniale, un parziale ritorno all’antico (ante – Sezioni Unite del novembre 2008), sia pure confermando la unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, ma affermando l’autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno alla salute, non necessariamente ancorato ad una percentuale del danno biologico.

Anche la S.C. sembra ormai orientata in tale direzione avendo affermato che “ la modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano — che questa Corte, con la sentenza n. 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/2011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale —non ha mai «cancellato» la fattispecie del danno morale intesa come «voce» integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale”.

Si tratta di rivalutare, senza particolari rivoluzioni concettuali, la giurisprudenza che riteneva che “il danno morale, in relazione alla rilevante entità della lesione, conserva un’autonomia ontologica di valutazione e pertanto non può essere liquidato pro quota in relazione al danno biologico in quanto la costituzione italiana non stabilisce il minor valore del danno morale rispetto alla valutazione del danno alla salute”.

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