Legge di Stabilità 2017 e Accise: quali sono le novità?

Redazione 16/12/16
Scarica PDF Stampa
Il decreto fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla Legge di Stabilità 2017 ha introdotto alcune modifiche in tema di accise, volte alla semplificazione del rapporto tra Fisco – Contribuente, anche dal punto di vista del miglioramento del loro contraddittorio in sede pregiudiziale.

La rateizzazione del debito di imposta

Prima fra tutte la rateizzazione del debito d’imposta: i titolari del deposito fiscale di prodotti energetici o alcolici che si trovino in una difficile situazione economica, oggettivamente riscontrabile, possono chiedere di rateizzare il loro debito per le immissioni effettuate nel mese precedente. La richiesta, reiterabile due volte, deve essere rivolta alla Agenzia delle entrate, prima che scada il termine per il saldo. Il pagamento potrà dividersi tra le 6 e le 24 rate, e in caso mancata corresponsione, si decade dal beneficio.

Per approfondire, visita lo speciale: LEGGE DI STABILITA’ 2017

Aliquota agevolata per il consumo di prodotti energetici

Secondariamente, il riconoscimento di un’aliquota fiscale agevolata per una più ampia categoria di imprenditori: i produttori di forza motrice, infatti, disporranno di una riduzione del ben 70% sull’aliquota standard per il consumo di prodotti energetici, qualora utilizzino motori fissi (comma 9 della Tabella A del TUA).

Le nuove modalità di rimborso

Anche in tema di rimborsi è coinvolto: nella somma indebita da rimborsare al contribuente sono inclusi gli interessi legali, ma non è restituita la cifra inferiore ai 30 euro. Il diritto al rimborso deve essere esercitato entro due anni. Il termine di decorrenza varia a seconda che sia intervenuta o meno la dichiarazione dei redditi da parte del soggetto: in caso positivo, il computo si fa dalla data di presentazione della stessa. In caso contrario, si considera la data del pagamento.

Termine più lungo per il pagamento

Cambia poi il termine che il contribuente ha per effettuare il pagamento dell’accisa: dal momento della ricezione dell’avviso, possono decorrere ben 30 giorni, non più 15. I termini di prescrizione sono generalmente quelli quinquennali (art.15 TUA D.Lgs. n. 504 del 1995).

Infine, per la notifica degli atti, è riconosciuta come valida la PEC; vengono apportate modifiche chiarificatrici di alcune parti del testo: ad esempio quella relativa alle diverse tipologie di accise e di contribuenti per i benefici fiscali, oltre all’adeguamento delle procedure di contestazione rispetto allo Statuto del Contribuente.

potrebbero interessarti anche gli speciali:

IMU NOVITA’

TASI NOVITA’

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento