Banca dati sinistri e Casellario centrale infortuni: cosa sono e chi può consultarli

Massimo Quezel 16/11/16
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La Banca Dati Sinistri

Non tutti sanno che esiste una Banca Dati Sinistri, prevista già dall’art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private (in vigore dal 1 gennaio 2006) ma effettivamente disciplinata soltanto nel 2015, quando è entrato in vigore il decreto interministeriale che istituisce l’Archivio informatico integrato Antifrode (AIA), regolamentato poi dall’IVASS a giugno di quest’anno.

Tale banca dati raccoglie tutti i dati dei sinistri denunciati, ed è composta da 3 sezioni: dati anagrafici dei danneggiati, estremi degli incidenti stradali e dati anagrafici dei testimoni. Tali sezioni vengono alimentate dalle informazioni che le imprese assicuratrici sono obbligate a trasmettere nell’immediatezza del ricevimento della denuncia di sinistro o della richiesta di risarcimento (non oltre 7 giorni), riferimenti che vengono poi aggiornati fintanto che la pratica di risarcimento è in gestione.

Le compagnie trasmettono non soltanto i dati essenziali per identificare danneggiati e testimoni e per definire gli estremi del sinistro, ma anche elementi ulteriori a completamento che comprendono, a titolo esemplificativo, i nominativi dei professionisti che assistono le parti, del carrozziere presso il quale l’auto è stata riparata e l’indicazione dell’ospedale o della struttura sanitaria dove la vittima è stata curata.

Si tratta di elementi che permettono di verificare l’eventuale esistenza di “parametri di significatività”, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti che possono consentire alla compagnia di sospendere i termini per fare un’offerta risarcitoria al fine di compiere indagini più approfondite sulla “genuinità” del sinistro.

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Chi può consultare la Banca Dati Sinistri?

Sono legittimati a consultare la Banca Dati Sinistri sia soggetti pubblici (l’autorità giudiziaria, le forze di polizia) che privati (le compagnie di assicurazione nonchè i sinistrati stessi). E’ importante considerare che i soggetti danneggiati possono verificare l’esistenza del proprio nominativo nella Banca Dati Sinistri così da eseguire un controllo sulla correttezza dei riferimenti riportati nella stessa, al fine di evitare di vedere compromesso il proprio diritto al risarcimento.

Il Casellario Centrale Infortuni

Oltre alla Banca Dati Sinistri esiste un altro importantissimo database, il Casellario Centrale Infortuni (disciplinato dal DLgs 38/200) che l’INAIL e le compagnie di assicurazioni compilano comunicando i dati dei soggetti che hanno subìto lesioni con esiti invalidanti derivanti da malattia professionale, infortunio professionale e non, nonchè in conseguenza di incidenti stradali o infortuni coperti da polizze assicurative.

Tali dati sono acquisibili e verificabili anche da parte dei danneggiati stessi, i quali possono, pertanto, verificare l’esistenza e la corretta indicazione dei precedenti infortuni subìti.

E’ importante conoscerne l’esistenza nonché la possibilità di accedervi e di verificare i dati contenuti in quanto, in caso di nuovo sinistro con esiti invalidanti che interessano il medesimo distretto del corpo, l’eventuale danno liquidabile riguarderà soltanto l’eventuale aggravamento rispetto menomazione precedentemente liquidata. Può capitare, però, che i dati siano stati riportati in maniera errata, con la conseguenza di compromettere una efficace tutela risarcitoria.

Quali dati dovrebbero comunicare le compagnie?

E’ utile chiarire che il grado di invalidità comunicato dalle compagnie per l’inserimento nel Casellario Centrale Infortuni è quello riconosciuto dai propri medici legali o, nel caso in cui il danneggiato avesse presentato una valutazione medico legale di parte, quello stabilito dopo una trattativa in contraddittorio, finalizzata a stabilire un incontro tra le due determinazioni, e che ha come risultato una transazione che stabilisce un valore mediato tra i due posti in contraddittorio.

Ma quale valore dovrebbe comunicare la compagnia al casellario? La percentuale di invalidità che la compagnia ritiene di attribuire autonomamente, sulla base delle proprie valutazioni, o il valore stabilito all’esito della trattativa?

Se la compagnia sostiene che sussista un grado di invalidità del 0% mentre il professionista che rappresenta il danneggiato sostiene che l’invalidità sia del 4% e, all’esito del contraddittorio, viene stabilito dalle parti una transazione su un valore del 2%, quest’ultimo, proprio in quanto risultato di una transazione, non dovrebbe costituire il valore che la compagnia andrà a comunicare al casellario, ma, più coerentemente, dovrebbe indicare il valore che essa ritiene riferibile a quel caso specifico.

La conseguenza nella pratica sarebbe assai significativa: in caso di successivo sinistro con lesioni che riguardassero il medesimo distretto del corpo la base di calcolo non sarebbe più, nell’esempio sopra riportato, il 2%, ma un valore pari ad 0%.

Diverso il caso in cui si addivenga alla definizione del grado di invalidità a seguito di nomina di un consulente tecnico d’ufficio da parte di un giudice, al quale si rimette in toto la valutazione in ordine al grado di invalidità subìta dal danneggiato (e in questo caso, pertanto, tale valore risulterà essere quello correttamente da inserirsi nel casellario).

 

Massimo Quezel

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