Danno morale da vacanza rovinata: è risarcibile

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Spesso apprendiamo di turisti che, per vari motivi, subiscono ritardi o disservizi tali che la vacanza, seppure organizzata a tavolino nel migliore dei modi, risulta rovinata. Indubbiamente, oltre al danno di natura patrimoniale, viene in considerazione anche – e soprattutto – un danno morale causato dallo stress psico fisico subito a causa della vacanza non riuscita.

Ci chiediamo se è risarcibile il danno morale e, in caso affermativo, come si può quantificare tale danno dal momento che non è possibile avere una prova certa dello stress e della delusione subiti? La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., 11.5.2012, n. 7256 ci offre dei chiarimenti in proposito.

IL CASO

Due sposi citavano in giudizio sia l’agenzia di viaggi che il tour operator al quale si erano rivolti per organizzare il proprio viaggio di nozze – pacchetto “all inclusive”– che è stato però, rovinato da ritardi e disservizi.

La coppia aveva chiesto il risarcimento in solido sia per il danno patrimoniale che per il danno morale “da vacanza rovinata”.

In primo grado veniva condannato il tour operator a risarcire il solo danno patrimoniale mentre, in appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, venivano condannati in solido sia il tour operator che l’agenzia viaggi per il danno patrimoniale.

La coppia, pertanto, ricorreva in Cassazione.

L’ ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE: IL DANNO MORALE E’ RISARCIBILE

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Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Il testo, aggiornato alla recente GIURISPRUDENZA, con taglio operativo, offre al lettore Professionista del settore turistico o Avvocato, un quadro esaustivo e dettagliato in merito alla procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Ogni capitolo è corredato da uno specifico FORMULARIO, sia di carattere STRAGIUDIZIALE che GIUDIZIALE.Parlando di vacanza si intendere comprendere tutte quelle operazioni propedeutiche e connesse alla sua organizzazione. Ci si può affidare ad un operatore turistico oppure no, ma le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato possono essere le stesse. Si può parlare di vacanza rovinata anche se la causa riguarda il mezzo  utilizzato o altri aspetti del viaggio necessari per giungere alla destinazione predefinita.Il Cd-Rom allegato contiene il FORMULARIO compilabile e stam- pabile, la GIURISPRUDENZA  e la NORMATIVA  di riferimento.Roberto Di Napoli, Avvocato in Roma. Esercita la professione forense prevalentemente  in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Collabora con varie associazioni anti-usura. Docente in corsi di formazione e autore di articoli di commento su riviste giuridiche telematiche.

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La Suprema Corte, con la sentenza di cui sopra, ha fornito un importante orientamento in materia di risarcimento del danno morale cagionato dalla vacanza rovinata, ponendosi nettamente a favore di chi vuol far valere danno subito e conseguente risarcimento.

E’ stabilito, infatti, che ai fini della prova dovuta dal turista per il risarcimento del danno morale, è sufficiente dimostrare l’inadempimento dell’operatore turistico e, in conseguenza di ciò, è stata accolta la richiesta di risarcimento sia patrimoniale che morale avanzata dalla coppia di sposi.

Secondo i giudici, infatti, sarebbe assai difficoltoso per il turista danneggiato dimostrare lo stress subito a causa della vacanza non andata in porto; per questo motivo il danno morale “da stress” si presume, in quanto è insito nel concetto e nella finalità che la vacanza assume.

Pertanto, ritiene la Corte, non occorre esibire, ai fini della dimostrazione del danno morale il certificato medico o avere la presenza di testimoni proprio perchè le finalità dello “svago” e del relax sono gli elementi che caratterizzano il contratto di viaggio in sé, elementi che l’operatore è obbligato a garantire.

COME QUANTIFICARE IL DANNO MORALE

Stabilita la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata, occorre verificare in che modo esso debba essere concretamente quantificato.

La Corte ritiene che la quantificazione  potrà avvenire in senso equitativo ossia secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi importanti, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi.

Chiaramente esiste una soglia minima di disagio e danno, al di sotto della quale non è previsto alcun risarcimento, in quanto ciò  contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi professionista-consumatore; pertanto spetta al giudice, caso per caso, individuare il superamento o meno di tale soglia, costituita dalla “finalità turistica”.

Ricordiamo, per completezza, che il principio di risarcibilità del danno da vacanza rovinata è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189)

(Corte Cass. sentenza  20 marzo 2012, n. 4372) ed è previsto dalla legge, oltre che costantemente predicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

 

Isabella Vulcano

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