Lavoro Part-time e full-time: differenze e diritti. Quando l’azienda deve pagare?

Redazione 06/10/16
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La settimana scorsa la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016, ha stabilito che i lavoratori part-time hanno gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno che sono inquadrati nello stesso livello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).

Si considera, quindi, una discriminazione ed è punibile a norma di legge ogni differenza di trattamento.

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Lavoro part-time e full-time: quali differenze?

Le modalità del rapporto di lavoro part-time sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 che definisce come “lavoro a tempo parziale” la prestazione il cui orario, fissato dal contratto individuale, “risulti comunque inferiore” a quello a tempo pieno.

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Lavoratore part-time: quali diritti ha?

E’ intervenuto il D.Lgs. n. 61/2000, all’art. 4, ad introdurre il “principio di non discriminazione”. Dal decreto in questione si apprende che “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile”, ossia rispetto a chi è inquadrato “nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi”.

In altre parole, questo significa che il lavoratore a tempo parziale gode dei medesimi diritti di un lavoratore full-time per quanto riguarda, tra le altre cose:

– l’importo della retribuzione oraria;

– la durata delle ferie annuali e del periodo di astensione per maternità e malattia;

– gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

– i diritti sindacali.

Il trattamento del lavoratore a tempo parziale

Lo stipendio del lavoratore a tempo parziale, come stabilisce ancora il D.Lgs 61/2000, deve essere “riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”, in particolare per quanto riguarda “l’importo della retribuzione globale” e “dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità”.

La sentenza della Corte di Cassazione

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18709/2016, ha confermato che il principio di non discriminazione del D.Lgs 61/2000 rappresenta la sola normativa da applicare in materia di differenze tra lavori a tempo parziale e a tempo pieno.

Infatti, viene escluso dalla sentenza che le differenze tra lavoratore full-time e part-time possano essere determinate “in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all’inquadramento previsto dalle fonti collettive”.

Ne consegue che non possono valere altri criteri, compreso quello del sistema della turnazione continua e avvicendata sostenuto dall’azienda contro la quale la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 18709/2016.

L’azienda, quindi, che non rispetta il principio di non discriminazione, è costretta a pagare non soltanto l’importo dovuto, ma anche le spese processuali.

Redazione

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