Codice della Strada 2016: non fermarsi ai posti di blocco? Quando non è reato

Redazione 11/09/16
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Si di fronte alla richiesta di fermarsi da parte della polizia, l’automobilista non si arresta oppure fa marcia indietro, non commette reato; questo, però, a patto che la marcia prosegua regolarmente, senza causare problemi alla circolazione e al traffico.

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Non fermarsi al posto di blocco non è reato

E’ stato, infatti, prosciolto l’automobilista che, all’alt della polizia, non ferma il mezzo e prosegue la sua corsa, fingendo di non aver visto o, perfino, che fa retromarcia e se ne va per un’altra direzione.

Il Codice Penale non proibisce questo comportamento, ma piuttosto quello del guidatore che per evitare il blocco delle autorità, conduce la propria auto in maniera spericolata, accelerando o commettendo altre infrazioni del codice della strada (ad esempio, salire sui marciapiedi o percorrere strade controsenso), costituendo così un pericolo per i pedoni e il traffico.

La sentenza

A decretarlo una recente sentenza della Corte di appello di Roma, che ha sottolineato come nessuna norma possa imporre limitazione alla libertà di circolazione dei cittadini. Questi, infatti, possono in qualsiasi momento decidere liberamente il proprio itinerario, qualunque sia la loro motivazione, anche quella di eludere i controlli.

Posto di blocco con paletta alzata: cosa cambia?

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Il discorso cambia se un simile comportamento è attuato nel momento in cui la paletta della polizia è già stata alzata per intimare al veicolo di fermarsi. In questa circostanza, sono 2 le condizioni che fanno sì che scatti il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

1) Il dolo: ossia la consapevolezza dello stop da parte dell’automobilista.

Ne consegue che non commette reato il guidatore che provi di aver visto la paletta alzarsi in aria solo all’ultimo momento, di non aver sentito il fischio della polizia o di aver creduto che l’intimazione di arresto fosse diretta ad un’altra autovettura, ecc.

In sostanza, affinché vi sia reato, devono sussistere anche la piena consapevolezza dell’alt e la volontà di non rispettarlo.

2) Una guida pericolosa per evitare il controllo: vale a dire eseguire manovre tali da costituire un pericolo per il traffico.

Se quindi un automobilista non si ferma all’alt delle forze dell’ordine e accelera per darsi alla fuga, non commette reato se mantiene la sua marcia entro i limiti di velocità e senza compiere manovre che generino pericolo.

Non sussiste reato per l’automobilista che non si ferma al posto di blocco e che non commetta alcuna azione volta a ostacolare gli agenti mentre è inseguito cioè, azioni che violino concretamente il codice della strada oppure le comuni regole di prudenza.

Redazione

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