Stop all’esenzione dall’IVA per i servizi prestati dagli avvocati? La Corte UE

Redazione 09/09/16
Scarica PDF Stampa
Sulle prestazioni degli avvocati rese fuori al di fuori del gratuito patrocinio l’impostazione dell’IVA è legittima.

E’ la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che lo stabilito con la sentenza n. C-543/14 del 28 luglio 2016, con la quale la Corte ha esaminato le possibilità di interpretazione della Direttiva 2006/112/CE nell’ambito delle controversie scoppiate in Belgio riguardanti l’annullamento dell’art. 60 della Legge del 30 luglio 2013.

L’annullamento dell’esenzione IVA

Ma procediamo con ordine. Con l’articolo 60 della “loi du 30 juillet 2013” (Legge del 30 luglio 2013), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, il Belgio ha posto fine all’esenzione dall’Iva per i servizi prestati dagli avvocati nell’esercizio della loro attività professionale.

Lasciate fuori dal perimetro della legge (e dunque anche dall’IVA) sono solo le prestazioni fornite all’interno dell’istituto del gratuito patrocinio, ovvero i servizi resi a spese dello Stato a coloro che non hanno i mezzi economici sufficienti per nominare un avvocato di tasca propria.

Il fatto che l’esenzione sia stata soppressa ha subito creato controversie, e gli ordini degli avvocati del Paese si sono opposti al Consiglio dei ministri chiedendo l’annullamento dell’articolo 60, portando la questione all’attenzione della Corte di Giustizia UE.

Si consiglia il seguente volume:

Il ricorso degli ordini degli avvocati belgi

Il ricorso degli ordini degli avvocati belgi faceva leva sull’art. 371 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che autorizzava gli Stati membri che già esentavano dall’IVA alcune prestazioni (tra cui, appunto, quelle degli avvocati) a continuare a esentarle.

La Legge del 30 luglio 2013, all’art. 60, faceva sì che il Belgio, invece, passasse da un sistema di esenzione dall’aliquota per tutti gli avvocati ad un obbligo di versamento pari al 21%.

Quindi, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia di esaminare la validità della Direttiva 2006/112 per verificare in particolare se l’introduzione dell’IVA in Belgio è compatibile con il “diritto a un ricorso effettivo” e con il “principio della parità delle armi”, entrambi sanciti all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Legittima la sospensione dell’esenzione dall’IVA per i servizi prestati dagli avvocati

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza n. C-543/14 del 28 luglio scorso, ha decretato che la sospensione dell’esenzione dall’IVA per i servizi prestati dagli avvocati è legittima.

Infatti, non è emerso, come si legge nel documento, “alcun elemento atto a inficiare la validità” della Direttiva 2006/112 ” nella parte in cui essa assoggetta all’imposta sul valore aggiunto i servizi prestati dagli avvocati a individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio”.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che il diritto a un ricorso effettivo alla giustizia non è inficiato dalla legge belga, dal momento che gli avvocati hanno diritto a detrarre l’IVA e comunque l’importo dell’imposta “non costituisce la frazione più significativa dei costi afferenti a un procedimento giudiziario”.

Ne consegue che “nessuna correlazione stretta, o addirittura meccanica”, può essere stabilita tra l’assoggettamento all’IVA dei servizi prestati dagli avvocati e un aumento dei prezzi di tali servizi. Quindi, gli Stati membri hanno la possibilità di modificare il proprio sistema interno e così imporre l’obbligo di versare l’imposta agli avvocati.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento