L’esclusione del socio nelle Srl

Matteo Tambalo 25/07/16
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Nell’ambito delle società a responsabilità limitata, il socio può essere escluso dalla società in due casi specificati dal codice civile:

  • Mancata esecuzione del conferimento ancora dovuto;
  • Giusta causa di esclusione prevista dall’atto costitutivo.

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Con riguardo al caso di mancata esecuzione del conferimento ancora dovuto, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2466, c. 3, codice civile, qualora la vendita della quota del socio inadempiente non possa essere attuata per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme già riscosse. In tal caso, gli amministratori sono tenuti a comunicare l’esclusione al socio presso il domicilio risultante dal registro delle imprese, e dal momento di tale comunicazione ha effetto l’esclusione.

In conseguenza dell’esclusione, il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente all’ammontare della quota di pertinenza del socio escluso. Quest’ultimo può comunque proporre opposizione chiedendo da un lato l’accertamento della mancanza dei presupposti dell’esclusione e dall’altro la sospensione degli effetti dell’esclusione, mediante un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Venendo ad analizzare il caso di giusta causa di esclusione prevista dall’atto costitutivo, l’art. 2473 c.c. segnatamente stabilisce che “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo [concernente il recesso del socio], esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”.

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In dottrina, sono state ritenute lecite clausole di esclusione, inserite nello statuto di srl, derivanti, ad esempio:

  • dall’assoggettamento del socio a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
  • da gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo (ad esempio, violazione del divieto di concorrenza, ingiustificata e continua assenza del socio dalla vita sociale ecc.);
  • dalla sopravvenuta incapacità personale (interdizione, inabilitazione o condanna penale del socio);
  • dalla perdita di determinati requisiti soggettivi (ad esempio, iscrizione ad un albo professionale ecc.).

Si evidenzia che la giurisprudenza (Tribunale di Milano sent. n. 10786/2014) ha ritenuto che la previsione statutaria in forza della quale sia ammessa l’esclusione del socio che “si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o, in qualsiasi modo, causi discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci” risulta priva del requisito della specificità richiesto dall’art. 2473-bis c.c. ed è, pertanto, nulla.

Non essendo prevista alcuna direttiva specifica da parte del codice civile con riguardo al procedimento mediante il quale debba avvenire l’esclusione del socio, si ritiene che sia lo statuto a dover disciplinare tale aspetto, individuando il soggetto cui è riconosciuta la facoltà di dare inizio al procedimento e l’organo cui compete la decisione circa l’esclusione, ricordandosi peraltro di stabilire le maggioranze richieste per l’adozione della delibera.

Sul tema il Comitato Notarile Triveneto, con massima I.B.2, ha precisato che “non è ammissibile la clausola che impedisca al socio – di cui si vuole deliberare l’esclusione – la partecipazione all’assemblea relativa. Detto socio non avrà il diritto di voto ma avrà il diritto di impugnare la delibera”. Occorrerà peraltro stabilire il termine di efficacia della deliberata esclusione. In dottrina si è evidenziato che, nelle srl con due soci, al fine di evitare situazioni di stallo, è altresì opportuno richiamare quanto previsto per le società di persone dall’art. 2287, comma 3, c.c., ove è stabilito che “se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro”. Da ultimo, lo statuto dovrà anche disciplinare le modalità di comunicazione della decisione al socio escluso.

Come anticipato, il testo normativo prevede che, in caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni previste per il recesso del socio di cui all’art. 2473 c.c.; in particolare, il socio ha diritto al rimborso della propria quota sulla base del suo valore di mercato. Si evidenzia che la società non può ridurre il capitale sociale per effettuare il rimborso, sicché, qualora non vi siano altri soci o soggetti terzi interessati ad acquistare la quota del socio escluso e la società non disponga di riserve disponibili di importo sufficiente per effettuare il rimborso della quota, la società dovrà essere sciolta e posta in liquidazione.

Matteo Tambalo

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