Bollo Auto: quando non si è più tenuti a pagare. I casi in cui fare ricorso

Redazione 20/07/16
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La tassa automobilistica, più comunemente il bollo auto, è il tributo che grava su tutti i veicoli che sono presenti sul territorio nazionale.

Il bollo auto viene versato dal contribuente alla Regione di residenza.

Cosa succede se si ritarda il pagamento? Spesso accade che la cartella di Equitalia, infatti, arrivi fuori tempo massimo ossia dopo la prescrizione.

Di seguito si riportano i casi in cui è ammissibile il ricorso e una breve guida sui termini di pagamento e di notifica del bollo.

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Bollo Auto: quando non si è più tenuti a pagare

Il periodo di prescrizione del bollo auto è più breve di quello di molti altri tributi, ossia 3 anni. Tuttavia, il termine non decorre dal giorno in cui il bollo è dovuto, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Pertanto, se passati tre anni dal 1° gennaio successivo alla scadenza di pagamento del bollo, il contribuente non riceve un sollecito o una cartella di Equitalia, il tributo cade in prescrizione e il cittadino non è più tenuto a pagare.

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Quando si interrompe la prescrizione?

Va comunque tenuto presente che se in tale periodo di 3 anni l’automobilista riceve una qualsiasi notifica dalla Regione o dall’Agenzia delle Entrate la prescrizione viene interrotta e riparte da zero a cominciare dal giorno successivo.

Quando scatta la decadenza?

Oltre a dover tenere presente il limite di prescrizione di 3 anni, il Fisco deve rispettare anche un termine di decadenza di 2 anni. Equitalia deve, infatti, notificare la cartella al cittadino entro due anni da quando essa ha ricevuto il ruolo da parte dell’ente titolare del tributo. La data di consegna del ruolo è indicata nel dettaglio della cartella di pagamento.

Per quanto riguarda la cartella stessa di Equitalia, anche inizialmente notificata nei termini, ha un termine di prescrizione di 3 anni. Se la società di riscossione non sollecita il contribuente o avvia un procedimento contro di lui in questi tre anni, la cartella si annulla e il cittadino non è più costretto al pagamento.

Nel caso in cui, quindi, l’automobilista si rende conto di aver ricevuto una cartella di pagamento per il bollo auto che è caduta in prescrizione o che è decaduta, può presentare, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, un’istanza di sospensione a Equitalia o un ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

Richiesta di pagamento illegittima: come difendersi?

Il contribuente potrebbe ricevere una richiesta di pagamento del bollo auto non dovuta perché relativa a periodi durante i quali il mezzo non era nella sua disponibilità. In caso di auto venduta o rubata, è possibile richiedere l’annullamento del bollo; per fare ciò è necessario presentare all’ente titolare del credito la relativa documentazione che attesti il passaggio di proprietà del mezzo o la perdita di possesso dello stesso.

Il cittadino, nel caso in cui il ricorso venga respinto, ha la possibilità di rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale. In caso, infine, di disposizione di fermo auto da parte di Equitalia, il contribuente può continuare a usare il veicolo se dimostra, entro 30 giorni dall’avviso di pagamento, che esso è necessario per la sua professione. In alternativa, l’automobilista può richiedere la rateazione del debito, che se accettato impedisce a Equitalia di procedere con il fermo auto.

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