Separazione: come posso scegliere di modificare le condizioni?

Redazione 13/06/16
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di Maria Teresa De Luca

Le condizioni contenute in un provvedimento di omologazione di una separazione consensuale, nella sentenza relativa ad una separazione giudiziale, in un provvedimento che aveva già in precedenza modificato le condizioni o stabilite nel procedimento di negoziazione assistita possono essere revocate o  modificate, a richiesta di uno solo o di entrambi i coniugi, per giustificati motivi, in qualsiasi momento.

Posso chiedere sia modifiche di natura economica, ad esempio relative alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, sia riguardanti l’affidamento dei figli o il diritto di visita, nei casi in cui al mutamento delle condizioni sia conseguito uno squilibrio nei rapporti tra i coniugi tra loro o nei confronti dei figli.

In che modo posso scegliere di modificare le condizioni della separazione?

Potrò farlo nei seguenti modi:

1) ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON IL PATROCINIO DI UN AVVOCATO

In questo caso 1) se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, se non riscontra irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi; 2) se  vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso, nel termine di dieci giorni,  al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, nel caso in cui ritenga l’accordo rispondente all’interesse dei figli, lo autorizzerà. In caso contrario, il Procuratore della Repubblica trasmette l’accordo, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che, provvederà a fissare, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti.

All’accordo e all’istanza per ottenere il nulla osta o l’autorizzazione, predisposta in modulo da parte delle segreterie del P.M., andranno allegati i seguenti documenti:

– estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;

– certificato di residenza di entrambi i coniugi;

– certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;

– copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale ovvero copia sentenza separazione giudiziale con attestazione passaggio in giudicato ovvero copia convenzione separazione di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia autentica accordo di di negoziazione assistita concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia autentica);

e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave:

– dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;

– certificazione sanitaria;

Si precisa che la procedura per l’ottenimento del nulla osta o dell’autorizzazione da parte del P.M. è esente dal versamento del Contributo Unificato e che i certificati possono essere presentati in carta semplice.


Per approfondire si consiglia il seguente volume

Unioni civili e convivenze di fatto L. 20 maggio 2016, n. 76

Dopo un travaglio lungo trent’anni, l’Italia si è data una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze “di fatto” omo ed eterosessuali con L. 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21 maggio 2016, n. 118).La disciplina si era ormai resa necessaria a seguito della condanna da parte della Corte Edu e dei moniti rivolti al legislatore da parte della Corte costituzionale. La presente opera è frutto della collaborazione di esperti del diritto di famiglia, dei diritti umani, di costituzionalisti e comparatisti.Il risultato è un’analisi lucida e approfondita dei nuovi istituti, ma anche una guida di valore operativo:• alle modalità di costituzione e di scioglimento delle unioni• alle cause impeditive e di nullità;• agli obblighi dei contraenti;• al regime patrimoniale;• agli effetti legali e ai diritti dei conviventi di fatto;• ai diritti post mortem dei conviventi superstiti;• alla procreazione e all’adozione;• ai contratti di convivenza (di cui è riportato un esempiopratico).L’opera risulta così uno strumento particolarmente prezioso per gli studiosi e i professionisti che si avvicinano alla nuova disciplina.

A cura di Marilena Gorgoni | 2016 Maggioli Editore

2) CON SEPARATE DICHIARAZIONI RESE AL SINDACO, NELLA SUA QUALITÀ DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, CON L’ASSISTENZA FACOLTATIVA DI UN AVVOCATO

In questo caso è necessario l’accordo dei coniugi e non si può ricorrere a questa procedura se vi sono figli minorenni o figli maggiorenni, incapaci di intendere o di volere, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti o se i coniugi vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

Sarà necessario concordare un appuntamento da prenotare online. Per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

3) CON PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE CON L’ASSISTENZA OBBLIGATORIA DI UN AVVOCATO

In questo caso, con l’assistenza necessaria di un avvocato proporrò ricorso al Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l’obbligazione oppure nel luogo in cui è residente il convenuto, allegando:

  1. la copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale
  2. lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi

Costi: è necessario pagare il contributo unificato pari a €. 98,00 + una marca da bollo da €. 27,00 per diritti forfettari di notifica. A tali costi andrà aggiunto quello relativo all’assistenza legale.

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.

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