Divorzio e separazione: quando scattano le spese straordinarie

Luisa Camboni 09/06/16
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Sul tema delle spese straordinarie si è recentemente pronunciato – con sentenza n° 585/2016 – il Tribunale Ordinario di Roma.

Caso

Il caso concreto vede un genitore – padre – fare ricorso al Tribunale avverso la ex moglie che gli aveva ingiunto di pagare una rilevante somma; somma sostenuta per spese dentistiche per i figli.

L’uomo ricorreva motivando nel ricorso di non essere stato messo al corrente di tali spese e che la ex moglie aveva deciso di proprio arbitrio.

La decisione

I giudici nell’esaminare la vicenda decidevano per la revoca del ricorso ingiuntivo ordinando al ricorrente di provvedere al pagamento di una sola parte della somma richiesta per tali interventi urgenti.

Infatti, se gli interventi non presentano il carattere dell’urgenza e gli ex coniugi non si sono prima concordati non possono essere rimborsate le spese sostenute.

Il Tribunale romano evidenziava che “deve essere revocato il decreto ingiuntivo relativo alle spese dentistiche nei confronti dei figli, se gli interventi non sono urgenti e manca l’accordo tra i genitori e il servizio affidatario dei minori”.

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Che cosa si intende con l’espressione spese straordinarie?

Il nostro Legislatore non ha fornito la definizione di spese straordinarie; al riguardo è intervenuta la dottrina e la giurisprudenza trattandosi di un tema sul quale gli ex coniugi vengono spesso a scontrarsi. Devono ritenersi “straordinarie” le spese eccezionali, imprevedibili o occasionali anche se spesso i Tribunali si pronunciano in senso opposto nel qualificare una spesa ora come ordinaria ora come straordinaria.

Sono, dunque, spese straordinarie quelle spese connotate dal requisito dell’imprevedibilità e che non possono essere computate nell’assegno di mantenimento da corrispondersi mensilmente.

Ricadono nell’ambito delle spese straordinarie: quelle destinate a far fronte alle esigenze scolastiche, di salute, sportive e ludiche

In presenza di tali spese è necessario che i genitori si accordino.

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Di recente i Giudici di Piazza Cavour con la Cass. Ord. 2127/2016 hanno stabilito che non è configurabile a carico del coniuge che vive con la prole, “un obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso”.

Se l’altro genitore rifiuta il rimborso motivando che la spesa non era stata concordata che fare?

In questo caso il Giudice “valuta la rispondenza della spesa all’utilità per il figlio tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori”.

Luisa Camboni

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