Come pagare il Canone Rai non in bolletta: casi specifici e richieste di esenzione

Redazione 09/06/16
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Le nuove modalità di pagamento del canone Rai direttamente in bolletta sono ormai agli sgoccioli.

Entro il termine di scadenza previsto (16 maggio) le dichiarazioni sostitutive di richiesta di esenzione del canone Rai che sono state inoltrate sono state 817mila, di cui 220mila quelle inviate per via telematica.

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Come precisato in un’audizione alla Camera sull’Anagrafe tributaria dal direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi, in questi giorni E’ in corso la trasmissione all’Acquirente unico da parte dell’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui soggetti che non devono pagare il canone mediante accredito nelle fatture elettriche”.

Vediamo, quindi, di seguito quali sono i casi e le relative disposizioni in cui non si deve pagare il canone Rai in bolletta.

CANONE RAI: LE NUOVE REGOLE PER CHI NON PAGA IN BOLLETTA

I contribuenti che non sono intestatari di una bolletta elettrica devono pagare al Fisco il canone Rai entro il mese di ottobre. Ecco i casi particolari di pagamento previsti dal decreto attuativo sulle nuove modalità di versamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 giugno e in vigore da lunedì 6.

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Qualora nessun membro della famiglia anagrafica, tenuta a versare il canone Rai in quanto in possesso dell’apparecchio televisivo, risulti titolare dell’utenza elettrica residenziale , l’imposta sulla tv deve essere pagata direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre.

1) Bolletta elettrica intestata al proprietario dell’immobile in affitto

Il caso appena citato corrisponde al classico esempio dove la fornitura di luce è intestata al proprietario dell’appartamento in affitto.

Quando, infatti, il canone Rai è a carico dell’inquilino che non può pagarlo mediante la bolletta, il decreto attuativo, al comma 7 dell’articolo 3, stabilisce che si debba pagare in un’unica soluzione (l’intero importo di 100 euro) entro il 31 ottobre 2016.

In tal caso, quindi, quando l’utenza elettrica è a carico del proprietario, è quest’ultimo che è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione, compilando il quadro B e tale adempimento, si ricorda, è effettuabile in qualsiasi momento essendo valido per tutto anno; mentre spetterà all’inquilino pagare il canone tv come sopra riportato.

2) Bolletta elettrica collegata a reti che non sono interconnesse con quella nazionale

Analogo discorso si applica anche agli utenti che ricevono l’energia elettrica mediante di reti che non sono interconnesse con la rete nazionale. Si tratta, quindi, dei residenti delle isole minori: quindi Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.

3) Bolletta elettrica intestata all’utente che risulta senza consumi elettrici addebitabili

E’ il caso del contribuente che, ad esempio, si trova spesso fuori di casa per trasferte o lunghi periodi di assenza. In queste circostanze lo stesso vedrà recapitarsi la rispettiva fattura elettrica contenente soltanto l’addebito del canone Rai a cadenza almeno quadrimestrale.

4) Attivazione di una nuova utenza elettrica

Nel caso in cui un contribuente attivi una nuova utenza elettrica, ad esempio trasferendosi in una nuova abitazione, dovrà versare le rate del canone Rai dovute in un’unica soluzione, dopo il mese di ottobre, mediante la prima rata del 2017.

5) Bolletta elettrica intestata ad un utente diverso dall’intestatario del canone Rai

In tal caso, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a procede alla voltura d’ufficio: si tratta, ad esempio, di bollette intestate a un contribuente che è deceduto.

Redazione

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