Avvocati e Assicurazione obbligatoria: come funziona, cosa copre

Redazione 07/06/16
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A distanza di 3 anni e mezzo dall’entrata in vigore della Riforma Forense sta per essere emanato il decreto da parte del Ministero della Giustizia che obbliga gli avvocati a stipulare una polizza assicurativa.

Il requisito era già stato previsto al fine di rimanere iscritti all’albo degli avvocati, ma poi era stato “congelato” per l’assenza di un decreto ad hoc.

La legge n. 247/2012, all’art. 12, prevede, infatti, che “le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF”.

Il Ministero, ad oggi, ha predisposto la bozza di decreto ed inviato il l’atto al Cnf per il relativo parere, ma considerati i tempi dell’iter di consultazione, probabilmente il provvedimento entrerà in vigore non prima del 2018.

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AVVOCATI e ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: COME FUNZIONA

Ci sono 2 diverse fattispecie:

1) la 1° relativa alla stipula di “una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”, i cui estremi vanno resi noti agli assistiti;

2) la 2° che riguarda l’obbligo di stipulare “una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

La mancata osservanza delle disposizioni costituisce sia illecito disciplinare che, quando l’obbligo sarà entrato a regime, la cancellazione dall’albo per la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti per l’esercizio della professione forense.

ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: COSA COPRE?

L’assicurazione della responsabilità professionale dovrà coprire qualsiasi tipologia di danno: “patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro”. Secondo l’art. 1, 4° comma, infatti, l’assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi pregiudizio causato a clienti, controparti processuali e relativi difensori, nonché per “tutti i danni” che l’avvocato dovesse “colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale”.

La copertura, inoltre, deve essere estesa anche ai “fatti colposi o dolosi” commessi da “collaboratori, praticanti, dipendenti”.

Maggiori tutele sono previste anche per i familiari del professionista. Stando a quanto stabilito dall’art. 2 del provvedimento, infatti, l’assicurazione deve prevedere “anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza”.

ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: A QUANTO AMMONTA IL MASSIMO RISARCIBILE?

Il massimo risarcibile (per anno assicurativo e per gli studi più grandi) è pari a 10 milioni di euro. I premi variabili da un minimo di 200-400 euro ad oltre 10mila per gli studi legali più grandi. Si ricorda, infine, che la stipula effettuata collettivamente da parte degli ordini territoriali potrà avvenire dopo una gara europea.

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