Canone Rai, Unioni civili e Coppie di fatto: come non pagare? Guida ai casi

Redazione 31/05/16
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Con l’approvazione della legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto (Legge Cirinnà) si vengono a formare ‘nuove’ famiglie anagrafiche, le quali (alla stregua delle altre già riconosciute) sono eventualmente soggette al pagamento del canone Rai qualora si possieda la tv nell’abitazione di residenza comune.

Ma vediamo i casi in cui si applica e come si applicano le nuove modalità di pagamento in bolletta del canone Rai per le coppie di fatto e le ‘nuove’ unioni civili.

Per approfondire si consiglia lo speciale su

CANONE RAI 2016: CHI PAGA E CHI NO, COME CHIEDERE ESENZIONI

UNIONI CIVILI e COPPIE DI FATTO: QUANDO E COME PAGARE IL CANONE RAI

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Nel caso in cui, come anticipato sopra, le unioni civili e le coppie di fatto che convivono possiedono nella residenza comune una tv sono soggette al versamento del canone Rai in bolletta, viceversa per non pagare alcun acconto sono tenute a presentare il modello di richiesta di esenzione entro i termini previsti.

La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), al comma 153, stabilisce che il canone Rai deve essere versato “una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”, individuata dall’articolo 4 del Dpr 223/1989.

In base al citato Decreto del Presidente della Repubblica, art. 4, una famiglia anagrafica è tale se formata da persone che risultano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o viceversa che sono legate da vincoli affettivi, coabitanti oppure aventi dimora abituale nello stesso Comune. In sostanza, quindi, la famiglia anagrafica può essere rappresentata da soggetti che convivono, aventi residenza nella medesima abitazione, nonché legate da vincoli di tipo affettivo.

In tal senso, dunque, rientrano nella fattispecie anche le unioni civili e le coppie di fatto recentemente riconosciute dalla Legge Cirinnà, al cui articolo 11, fa rientrare tra gli obblighi reciproci che derivano dall’unione civile, appunto il requisito della coabitazione; mentre all’articolo 12 sancisce che i partner debbano anche fissare la residenza comune.

In merito alle convivenze di fatto, inoltre, la Legge Cirinnà, all’articolo 37, stabilisce che si debba fare riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dal menzionato articolo 4, Dpr 223/1989, con la conseguenza che tanto l’unione civile quanto la convivenza di fatto arrivano a comportare la formazione di una famiglia anagrafica, alla quale pertanto vanno applicate le stesse nuove disposizioni in materia di canone Rai previste per le coppie sposate.

CANONE RAI, UNIONI CIVILI e COPPIE DI FATTO: CHI DEVE PAGARE?

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Nel caso in cui la coppia di fatto convivente possieda una tv, il canone Rai deve pagarlo chi è l’intestatario della bolletta della luce.

Il canone Rai va pagato sia nel caso in cui l’immobile è di proprietà sia quando si parla di appartamento in affitto, ed esclusivamente per la prima casa. Per altre eventuali abitazioni di proprietà o in affitto di uno dei 2 partner della coppia, quindi, adibiti a seconda casa e muniti di televisione, il canone Rai non è dovuto.

CANONE RAI, UNIONI CIVILI e COPPIE DI FATTO: COME FARE PER NON PAGARE? I CASI

Qualora la coppia convivente non abbia un televisore si deve presentare il modulo di richiesta di esenzione tramite l’apposita dichiarazione sostitutiva.

1) Casa di comune abitazione che è già precedente residenza di uno dei 2 partner

In tal caso, se il soggetto che vi ha residenza non ha già provveduto ad inviare l’apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine dello scorso 16 maggio, ha tempo fino al prossimo 30 giugno per richiedere e dunque beneficiare dell’esenzione dal canone Rai relativa, però, al solo 2° semestre (si ricorda che invece a partire dal 2017 il termine annuale è fissato al mese di gennaio).

2) Trasferimento della coppia in una nuova casa 

In tal caso si avvia un nuovo contratto di fornitura elettrica, pertanto il modulo di richiesta di esenzione deve essere trasmesso entro la fine del mese consecutivo alla data di attivazione, avendo effetto dalla data di attivazione della stessa nuova fornitura di energia elettrica. Qualora, però, questa scadenza non sia rispettata, sono i termini previsti per le utenze elettriche già attive a valere; quindi entro il 30 giugno può essere richiesta l’esenzione sempre con riferimento al 2° semestre.

3) Partner titolari di utente elettriche diverse relative alla stessa abitazione

In tal caso, si dovrà stabilire su quale delle 2 utenze elettriche si deve versare l’addebito relativo al canone Rai, presentando invece per l’altra la dichiarazione di esenzione compilando il relativo quadro B del modulo, vale a dire quello in cui segnalare che l’abbonamento televisivo viene pagato su una diversa bolletta.

Con riferimento alla presentazione della richiesta di esenzione per il canone Rai il cui addebito già ricade su un’altra bolletta della luce, può essere fatta in qualsiasi momento, avendo poi effetto immediato effetto per l’intero anno. Inoltre, si ricorda che la stessa, diversamente dalla dichiarazione di esenzione relativa al mancato possesso della televisione, non deve essere ripresentata ogni anno.

Per conoscere tutte le novità in materia di nuove coppie di fatto e unioni civili si consiglia il seguente manuale

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