Youtube e Diritto d’autore: nuove tutele per gli Youtuber europei?

Luigi Nastri 23/05/16
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Il presente contributo si propone di analizzare la nuova disciplina europea in materia di diritto d’autore.

Occorre innanzitutto evidenziare l’iter di formazione delle norme: la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno è oggi in corso di ricezione da parte del nostro paese. Il testo è attualmente un disegno di legge (A.C. 3540 – A) approvato alla Camera e trasmesso al Senato.

Per tale ragione la disciplina in questa sede esaminata sarà suscettibile di ulteriori modificazioni.

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Cosa prevede la Direttiva 2014/26/UE e in particolare il ddl in corso di approvazione parlamentare?

Si può suddividere la disciplina prevista dalla Direttiva in due grandi filoni: una parte concernente l’armonizzazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri; un’altra parte invece dedicata alla regolamentazione dei rapporti tra gli Stati membri, ovvero dei rapporti tra gli enti di gestione collettiva.

Quanto al primo aspetto, l’attuale disegno di legge approvato alla Camere riceve in maniera sostanzialmente identica le norme della Direttiva.

In particolare sono previsti: il divieto per la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e gli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari del diritto d’autore obblighi che non siano oggettivamente necessari alla protezione dei loro diritti; la distribuzione degli importi dovuti entro nove mesi dal termine dell’esercizio finanziario entro il quale questi sono maturati; l’adozione di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie efficienti.

Merita di essere menzionata la previsione di forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d’autore a favore degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti ovvero con giovani esordienti, garantendo che in tali ipotesi sia la SIAE a remunerare in forma compensativa autori ed editori. Previsione di cui andranno verificate le modalità attuative ma che ha il buon proposito di favorire i piccoli locali e i giovani autori, i cui diritti vengono spesso sfruttati senza remunerazione.

Altra previsione degna di nota è la ridefinizione dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, che potrebbe forse tradursi in norme che comportino maggiore concorrenza alla SIAE.

L’unica discrasia stricto iure  tra il ddl e la Direttiva va ravvisata nel fatto che la Direttiva per organismo di gestione collettiva intende un organismo organizzato senza fini di lucro, mentre la SIAE è un ente pubblico economico a base associativa e quindi un ente che esercita un’attività d’impresa e che risponde all’art. 2201 c.c., ancorchè con natura associativa ( e dunque senza finalità di lucro).

In merito al secondo filone, invece, occorre sottolineare le principali linee guida del Titolo III della Direttiva in materia di Concessione di Licenze multiterritoriali per diritti su opere musicali online, quali: la semplificazione della comunicazione che dovrà essere assicurata per via elettronica sia tra organismi di gestione collettiva siti nell’UE sia tra organismi e autori; l’obbligo per gli Stati membri di garantire meccanismi di pagamento immediato da parte degli organismi di gestione che concedono licenze multiterritoriali a favore degli autori nonché l’obbligo di favorire gli accordi tra organismi di gestione collettiva siti in UE; una sorta di tutela in forma specifica in forza della quale se entro il 10 aprile 2017 un organismo di gestione collettiva non conceda o offra la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consenta ad un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a tal fine, i titolari dei diritti che abbiano autorizzato tale organismo potranno ritirare dallo stesso i diritti sulle opere musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali senza dover ritirare i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze monoterritoriali.

Nello specifico quest’ultima disciplina intende tutelare gli autori da eventuali comportamenti ostruzionistici degli organismi di gestione, prevedendo che nel caso in cui ad esempio l’organismo nazionale non intenda concedere la licenza ad un organismo straniero, l’autore possa ritirare i diritti su opere musicali online concessi per licenze multiterritoriali mantenendoli sul solo territorio nazionale.

Come si evince dalla presente analisi, l’intera disciplina ha ad oggetto da una parte l’armonizzazione delle legislazioni nazionali relative agli organismi di gestione di diritti su opere musicali online, dall’altra il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi stessi.

L’obiettivo, neanche troppo celato, è quello di colmare le inefficienze del mercato digitale europeo dei servizi musicali online nel tentativo di creare un mercato unico anche per tali servizi.

In sostanza nell’intenzione del legislatore europeo la tutela dell’autore è un obiettivo solo da realizzare in via indiretta, nella misura in cui anche gli autori di opere musicali online potranno trarre beneficio da un mercato interno ben funzionante ed un efficiente sistema europeo di gestione collettiva dei diritti d’autore. Nel senso che non si tutela l’autore in via diretta dal download illegale dei contenuti caricati su internet.

Il punto è che le norme sul diritto d’autore vivono in tutti gli ordinamenti e quindi anche in quello europeo nel delicato equilibrio tra tutela dell’interesse privato morale ed economico di cui sono titolari l’autore ed i suoi eredi, e tutela dell’interesse pubblico alla conoscenza dell’opera e alla conservazione dell’opera intesa come patrimonio collettivo.

Il diritto d’autore è materia sempre più spinosa. In particolare la tutela dell’opera musicale è assai complessa in quanto il brano musicale sta diventando nella cultura contemporanea un  bene di cui poter usufruire gratuitamente.

Giuridicamente tale fenomeno è collocabile in quello che è stato definito già cinque anni fa il “pubblico dominio pagante” e che oggi appare calzante come definizione giuridica di Spotify.

Materia complessa ed articolata dunque, con risvolti economici sempre più rilevanti: si pensi a quanti musicisti mediante Youtube si sono inventati un mestiere, come puoi leggere in: efficacemente sottolineato in “Youtube e youtuber: come avviare un business di successo? L’appuntamento da non perdere“.

In tale contesto la disciplina europea esaminata intende fornire nuovi spazi giuridico-economici per i giovani musicisti europei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Nastri

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