Cassazione: perché non è risarcibile il trasportato del ciclomotore se non omologato?

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Secondo la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza 8049/2016, pubblicata in data 21/04/2016, afferma che non vi è un risarcimento integrale nei confronti della persona trasportata, al momento dell’incidente stradale, nel ciclomotore, non omologato al trasporto passeggeri.

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Come si legge nella sentenza, il fatto è accaduto il 15/05/2007, quando un conducnete di autovettura sostava il predetto veicolo e apriva lo sportello facendo così rovinare a terra il trasportato del ciclomotore, la quale, non faceva uso del casco protettivo e il mezzo (ciclomotore) non era omologato per il trasporto della seconda persona.

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Secondo i giudici, è stato messo in atto “un aggravamento da parte del condcente del ciclomotore per la sola presenza sul mezzo del trasportato, in difetto di nesso causale tra la sua presenza e la caduta del ciclomotore. Tutto sarebbe derivato dall’apertura dello sportello, mentre il resto sarebbero supposizioni, mancanado la prova del nesso causale.”

La trasportata, nonché ricorrente, ha contestato ai giudici, proprio le modalità di accertamento compiute dal giudice d’appello, sostenendo che il conducente del ciclomotore, impattando con lo sportello dell’auto in sosta, aveva di fatto compromesso l’equilibrio.

A questo proposito, nella sentenza si legge: che la corte territoriale “formula valutazioni di tipo tecnico, tanto da affermare una “difficoltà” da parte della conducente del ciclomotore nel “mantenere l’equilibrio” che non è stata, in alcun modo, conclamata”; ciò sarebbe comunque impossibile perché “il ciclomotore con a bordo la ricorrente si trovava a marciare rasente l’autovettura durante la fase dell’apertura dello sportello, sicché non poteva compire alcuna manovra per impedire l’evento”.

Inoltre, il Giudice d’appello affermava che la presenza della trasportata ha prodotto un effetto negativo sulla guida del ciclomotore, vale da dire, si è verificato un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro.

La Corte di Cassazione ha verificato che, in relazione dall’art. 115 comma 2 del c.p.c., che le compete della qualificazione del fatto come notorio, verifica che si attua ripercorrendo il processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice di merito, (Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25218) ha ritenuto notorio il fatto che la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determini un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilità del mezzo che la sua capacità di frenata.

Gli Ermellini, respingendo tali argomentazioni, osservano che è palesemente subordinato all’accoglimento dei precedenti, come dichiara la stessa ricorrente, per cui, essendo risultati infondati il primo e il secondo motivo, non vi è luogo a valutarlo.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

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Redazione MotoriOggi

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