Affidamento condiviso: perchè il minore ha diritto ad avere lo stesso rapporto con la mamma e il papà

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Lucia e Luca non vanno più d’accordo. Tutto ormai è diventato un pretesto per litigare: il disordine di lui, la pignoleria di lei, la pasta troppo salata, i calzini spaiati. L’amore finisce, succede. E allora? Ci si separa, si ricomincia una nuova vita, magari con un nuovo compagno, una nuova compagna.

Ma. Ogni tanto c’è un ma. Il “ma” di Lucia e Luca si chiama Carlotta. Ha 9 anni, va per i 10. Ogni tanto, la sera, dal suo letto, sente la mamma e il papà litigare. Il giorno dopo, quando il papà va a prenderla a scuola, cerca di chiedergli delle spiegazioni, ma Luca è sempre evasivo. Quando la sera la mamma torna a casa dal lavoro cerca di fare lo stesso, ma Lucia dice di essere troppo stanca, dopo un’intera giornata curva sui progetti. Finchè, una sera, a cena, la mamma e il papà iniziano a parlarle con un tono di voce strano, dolce e nervoso al tempo stesso. Dicono che le vorranno sempre bene, che nulla cambierà, che le cose miglioreranno, ma che loro non si amano più. Succede ai grandi. E non potranno più vivere tutti e tre insieme. Carlotta resta in silenzio, ma vorrebbe fare mille domande. Con chi andrà a vivere? Dove? Come farà a vedere o la mamma o il papà? Ogni quanto? E i nonni? Come faranno ad andare al mare? E a Natale?

A tutte le domande di Carlotta c’è un’unica risposta: il best interest of the child, il principio informatore di tutta la normativa a tutela dei minori. In tutte le decisioni che li riguardano il giudice debba tenere in considerazione il superiore interesse del minore. Ogni pronuncia giurisdizionale, pertanto, deve promuovere il benessere del bambino e privilegiare l’assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. I diritti degli adulti cedono dinnanzi ai diritti dei bambini: essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione dei minori.

Carlotta ha il diritto di continuare ad avere lo stesso rapporto con la mamma e il papà. Anche se tra di loro non vanno più d’accordo. Ha il diritto che, come prima, la mamma e il papà si occupino di lei, della sua educazione. L’affido condiviso consiste proprio in questo: nell’assunzione “condivisa” da parte dei genitori della responsabilità e delle scelte genitoriali di maggiore importanza nell’interesse del figlio e nel mantenimento di un costante rapporto di frequentazione e cura, avendo l’obiettivo di consentire a entrambi i genitori di conservare, anche successivamente alla separazione coniugale, un’analoga responsabilità e compartecipazione alla quotidianità dei figli circa l’adozione delle scelte attinenti ad esempio, i percorsi educativi, le cure e d’istruzione.

Quindi Carlotta continuerà a vivere con entrambi? E la sera continuerà a sentire le loro litigate? Oppure vivrà sei mesi con Lucia e gli altri sei con Luca? Magari in città diverse? Anche nell’ambito dell’affido condiviso vi è l’esigenza pratica discendente dalla separazione dei due genitori della collocazione del figlio presso uno dei due, dove il minore stabilirà la propria dimora, al fine di evitare situazioni come quella della “residenza alternata” che rischia di sconvolgere le abitudini di vita del bambino.

La collocazione, nell’ambito del regime dell’affido condiviso, presso l’uno o l’altro genitore, corrisponde di regola all’individuazione del genitore e dell’abitazione di riferimento per il figlio. Carlotta potrà continuare a vivere a casa sua. Ma chi resterà con lei?

Il giudice, nel determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Tale accordo non potrà quindi di fatto prescindere dall’individuazione di un “genitore di preferenza collocatario”, nonostante rimanga nella facoltà delle parti la scelta di un ampio regime di visita in favore del “genitore non collocatario”.

In assenza di un accordo delle parti sarà il giudice a dover procedere alla scelta del genitore collocatario, per l’individuazione del quale dovrà tener conto principalmente dell’età del minore, della necessità di preservare allo stesso la continuità con la figura genitoriale di maggiore riferimento in termini di presenza e cura quotidiana, ma anche dello spirito di collaborazione e disponibilità di ciascun genitore al riconoscimento dell’importanza della figura dell’altro genitore nella vita del minore.

TUTTO SUI PRESUPPOSTI CHE GIUSTIFICANO LA REVOCA 
DELL’AFFIDAMENTO ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL SEGUENTE VOLUME, AGGIORNATO ALLA RIFORMA DELLA FILIAZIONE:

Chiara Rigamonti

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