Concorso Scuola: cosa sapere prima di tutti sulle date della prima Prova Scritta

Redazione 05/04/16
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In merito alle date, per classe di concorso, delle prima prova scritta del concorso scuola 2016, che avverrà alla fine del mese, i candidati potranno saperle il giorno 12 aprile con la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Ma che cosa succede ai candidati docenti che già sanno di avere, per quella giornata, la necessità di allontanarsi dal servizio?

CONCORSO SCUOLA, DATE PRIMA PROVA SCRITTA: COME RICHIEDERE UN PERMESSO O UN GIORNO DI FERIE?

1) Come richiedere un permesso non retribuito

Il CCNL 2006 2009, all’art. 19, specifica la possibilità di usufruire di precisi permessi per esame per i docenti che sono a tempo determinato, sia abilitati che non abilitati, a prescindere dalla durata del contratto.

Nello specifico, si legge: “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti , per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 “.

In sostanza sono previsti 8 giorni non retribuiti, inclusi i giorni per il viaggio.

La mancata retribuzione, in quanto si legge al comma 8: ” I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti “, implicano che durante quella specifica giornata di permesso, oltre a non ricevere la retribuzione, il docente a tempo determinato subirà anche l’interruzione del contratto, venendo conteggiato un giorno in meno di contribuzione figurativa.

Ne consegue che, al momento in cui il servizio dovrà essere dichiarato ai fini dell’aggiornamento dei punteggi nelle graduatorie, sarà necessario separare i 2 periodi, indicando opportunamente il distacco.

2) Come richiedere un giorno di ferie

Il giorno di ferie è l’opzione alternativa al permesso non retribuito. In tal caso, le ferie sono disciplinate sempre dall’art. 19 comma 2 in cui si legge: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico”.

Si apprende, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

A differenza del permesso che va attribuito (quindi viene presenta la domanda e il Dirigente scolastico deve poi convalidarla), il giorno di ferie deve essere invece concesso dal Dirigente non implicando alcun onere per la scuola. Ne deriva che le sostituzioni non possono essere coperte con supplenze a pagamento.

  •  Il caso dei docenti che usufruiscono dei permessi per diritto allo studio relativi all’anno scolastico 2015/16

Questi ultimi non possono usufruire di uno di questi in quanto il mancato espletamento del concorso scuola non viene ricompreso nella tipologia di corso per la quale i permessi sono stati concessi, di conseguenza gli stessi non possono nemmeno essere adoperati per la preparazione alla prova.

3) Come richiedere il permesso breve

In merito alla richiesta del permesso breve (che copre massimo il 50% dell’orario giornaliero), la durata della prova scritta (ossia 150 minuti), considerando anche l’appello, la predisposizione delle relative postazioni e la lettura della prova, viene considerata incompatibile.

Le  soluzioni alternative come cambio del giorno libero oppure diversa distribuzione delle ore settimanali per i soggetti che lavorano su potenziamento, devono essere concordate all’interno della singola istituzione scolastica, valutando sia la prassi che la disposizione delle parti.

  • Il caso dei docenti a tempo indeterminato

In merito, invece, ai docenti a tempo indeterminato (anche ammessi con riserva) e al personale Ata che ha necessità di fruire del permesso varranno gli art. del CCNL che introducono la possibilità di permesso retribuito per la partecipazione ad esami.

Nello specifico l’art. 15, comma 1 che dice: “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”.

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