Mediazione civile nei processi con pluralità di parti

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L’istituto della mediazione è una fase importante per snellire le procedure processuali civili.

La norma dettata dal d.lgs. 28/2010, spesso appare controversa nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità.

L’articolo 5 comma 1 bis, avente ad oggetto: Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, così detta: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di  famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante  da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”

Questo articolo aiuta nella decisione del Tribunale di Verona, Sezione terza, che ha emesso l’Ordinanza datata 18 dicembre 2015.

In essa si rileva che gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale scaligero.

La parte convenuta ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere da essa manlevata di quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori.

Quello che è importante nell’ordinanza si trova nella lettura del passaggio dove si legge:” .. è opportuno chiarire che è alquanto controverso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se la norma succitata trovi applicazione anche nei processi oggettivamente e soggettivamene complessi, come quello di specie, e quindi se la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis; peraltro i maggiori dubbi riguardano il caso in cui la domanda cumulata sia inedita, ossia si venga ad aggiungersi ad una domanda principale che è già stata sottoposta a mediazione

Nello stesso procedimento si apprende che:” qualora non si sia svolto un tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale, come è accaduto nel caso di specie, non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette e quindi, con riguardo al caso di specie, sia alla domanda attorea che a quella della convenuta nei confronti della terza chiamata, che a quella risarcitoria avanzata dai terzi intervenuti, la quale, va evidenziato, si fonda sul medesimo titolo di quella degli attori”.

Il Tribunale così ha sentenziato nel caso di specie: “ Assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione rispetto a tutte le domande svolte in causa e rinvia la causa all’udienza”.

Questa interpretazione giurisprudenziale, è in sinergia con il dettato normativo di cui al d.lgs. n. 28/2010, nonché Direttiva europea in tema di mediazione (2008/52/CE), emerge un favor per tale forma di soluzione dei conflitti.

È importante considerare non solo il principio di ragionevole durata del processo, ma anche il principio di ragionevole durata della risoluzione della lite, desumibile dalla direttiva europea.

Girolamo Simonato

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