Canone Rai: 2 coniugi e 2 contratti della luce, come evitare di pagare due volte? Il modello da compilare

Redazione 30/03/16
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Circa le nuove modalità di addebito del canone Rai introdotte dalla legge di Stabilità 2016, nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vi siano due contratti della luce, ciascuno intestato ad un coniuge distinto, scatterà l’automatico addebito del canone tv su entrambe le bollette.

CANONE RAI 2016 IN BOLLETTA: COME RICHIEDERE L’ESONERO? 

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Questo a meno che non si provveda ad inviare, per tempo, l’apposito modello di autocertificazione.

DUE CONIUGI E DUE CONTRATTI DELLA LUCE: SCATTA IL DOPPIO PAGAMENTO DEL CANONE?

In presenza di due diversi contratti della luce, il canone Rai si pagherà due volte, a meno che uno dei due coniugi provveda da inviare l’autocertificazione resa nota qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate.

In pratica, ogni qual volta in cui i due coniugi risultino gli intestatari di un’utenza elettrica residenziale, come nel caso in cui tutti e due siano proprietari di un’abitazione e su entrambe le case sia stato reso attivo un contratto della luce, le relative bollette recheranno automaticamente l’addebito pari a 20 euro a bimestre per il canone Rai.

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CANONE RAI: COME EVITARE IL DOPPIO PAGAMENTO?

Per evitare quindi di versare due volte il canone Rai uno dei due coniugi, nonostante la legge non precisi chi lasciando così spazio all’accordo delle parti, sarà tenuto ad inviare l’autocertificazione dove recare la dichiarazione precisante che un membro del medesimo nucleo familiare già provvede ad effettuare il versamento della tassa sulla detenzione dell’apparecchio televisivo.

COME INVIARE L’AUTOCERTIFICAZIONE?

L’autocertificazione deve essere inviata con raccomandata a.r. (in questo caso il termine per la spedizione scade il 30 aprile 2016) oppure con modalità telematica (la scadenza per l’invio è il 10 maggio).

Il modello si ricorda che ha validità annuale per cui va trasmesso ogni anno. Quindi, in aggiunta alle ordinarie scadenze fiscali, gli utenti della bolletta elettrica dovranno provvedere anche all’invio all’Agenzia delle Entrate della relativa autocertificazione del canone Rai.

CHI INVIA L’AUTOCERTIFICAZIONE IN RITARDO COSA RISCHIA?

Attenzione, quindi, perché gli utenti che non provvederanno ad inviare l’autocertificazione entro i termini previsti dalla legge non potranno evitare di non incombere nell’addebito del canone in bolletta. Nel caso, poi, non si provveda ad effettuare il versamento dell’imposta tv, fatturato dalla società della luce, si riceverà un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In quella sede non ci sarà più la possibilità di opporsi, dimostrando che il versamento del canone viene già eseguito da un componente del medesimo nucleo, evento che, antecedentemente all’entrata in vigore della riforma, liberava anche tutti gli altri membri della famiglia.

Il cambiamento delle disposizioni, mediante il nuovo metodo di addebito, è motivato dal fatto che la presunzione di detenzione della televisione può essere vinta esclusivamente inviando l’autocertificazione entro i rispettivi termini di scadenza. Una volta scaduti i termini, la presunzione di possesso della tv non è più opponibile nemmeno recando una prova scritta contraria dell’avvenuto pagamento.

Se all’origine era stata diffusa la notizia secondo cui sarebbero dovute essere le società elettriche a farsi carico dell’accertamento dei nuclei familiari già tassati, ora invece è stato stabilito che dovranno farlo gli stessi contribuenti, con la conseguenza che il mancato adempimento si chiuderà con una perdita di 100 euro.

A chiarirlo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che segue le istruzioni per la compilazione del modello di autocertificazione dove si spiega che il titolare di utenza elettrica per uso domestico residenziale deve effettuare una dichiarazione sostitutiva circa il fatto che l’addebito del canone di abbonamento alla tv per uso privato non venga immesso in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante dal momento che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro membro della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante stesso deve precisare il codice fiscale.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE: PER LE SECONDE CASE VA INVIATO?

La circolare delle Entrate precisa, inoltre, che la dichiarazione deve essere inviata esclusivamente da chi risulta essere il titolare di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale. Ne consegue che con riferimento alle seconde case, dove sulla bolletta risulta di norma “uso domestico non residente”, non dovrebbe essere inviato alcun modello, non dovendo scattare alcun addebito.

La certificazione, infine, non va inviata nel caso in cui i due (o più) contratti della luce risultano intestati alla stesso soggetto.

Redazione

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