Contratto e Scrittura privata: nulli se non c’è la firma? Come va fatta?

Redazione 28/03/16
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Per qualsivoglia forma contrattuale un elemento basilare ai fini della stessa validità contrattuale è la firma.

Un contratto non firmato, infatti, non può costituire prova.

La firma è da apporre in calce al contratto, ossia alla fine di tutti gli articoli.

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SCRITTURA PRIVATA E CONTRATTI: QUALE IMPORTANZA HA LA FIRMA?

Viene richiesta generalmente più di una firma e rispettivamente:

a) una per l’approvazione completa del contratto e, quindi, di tutte le rispettive clausole;

b) una seconda per l’informativa sulla privacy;

c) una terza (di solito l’ultima) per l’approvazione specifica delle cosiddette clausole vessatorie, vale a dire le clausole implicanti un onere specifico nei confronti della parte che non ha partecipato alla stesura e alla redazione della scrittura: si considerino ad esempio i moduli delle compagnie telefoniche, del gas o della luce. Questa sottoscrizione, al contrario, non è più necessaria qualora il contratto sia l’esito della trattativa condotta da entrambe le parti.

SCRITTURA PRIVATA E CONTRATTI: QUANDO BASTA UNA SOLA FIRMA?

Quando il contratto o ogni altra tipologia di scrittura privata, come ad esempio il riconoscimento di un debito, una transazione oppure una quietanza di pagamento, sia formato da più di un foglio, di cui soltanto l’ultimo viene firmato, si può comunque ritenere valida la sola sottoscrizione posta alla fine del documento (riconoscendone pertanto la provenienza della scrittura da parte dello stesso sottoscrittore) a patto che non sussistano dubbi, sia dal punto di vista logico che lessicale, in merito all’unicità dell’atto.

Questa condizione implica che tra l’ultima parola di una pagina e la prima di quella consecutiva debba esserci consequenzialità sia logica che grammaticale, affinché si possa assicurare, senza dubbi alcuni, che il secondo foglio sia effettivamente successivo al primo. Questo requisito fa sì che si escluda l’ipotesi che una delle parti possa aver in qualche modo alterato il documento inserendo pagine ulteriori o viceversa sottraendone altre.

SCRITTURA PRIVATA E CONTRATTI: COME DIFENDERNE L’UNICITA’?

Al fine di scongiurare di incorrere in contestazioni come quella di cui sopra si può ricorre a due tipologie di accorgimenti:

1) da un lato, i timbri di congiunzione.

In tal caso si appone un timbro qualsiasi all’apertura dei fogli tra loro spillati, in maniera tale da far ricadere una parte del timbro sul bordo della pagina sinistra mentre l’altra parte sul bordo di quella destra;

2) dall’altro, la firma su tutti i figli.

L’apposizione su tutti i fogli della firma delle parti è l’espediente più sicuro per assicurare l’unicità del documento. La sottoscrizione completa con nome e cognome sui vari fogli non è necessaria, essendo sufficiente il solo cognome oppure una sigla. Questo era già stato chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9040/1992.

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