Internet e responsabilità: propaganda ISIS sul web? Reato con aggravante del terrorismo

Ileana Alesso 24/03/16
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Un signore italo-marocchino pubblica su due siti internet un documento di propaganda a favore dello Stato islamico.

Dopo essere stato indagato per apologia ed esaltazione dello Stato islamico (associazione con finalità di terrorismo internazionale) il Tribunale di Torino, si pronuncia sul riesame del provvedimento che ne ha disposto gli arresti domiciliari.

Secondo il Tribunale di Torino la natura di propaganda ed esaltazione del documento pubblicato sul web è evidente e rientra nel reato di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale. Infatti, il documento non era solo di tipo giornalistico o informativo ma aveva il fine di convincere il lettore della bontà del messaggio islamico anche dal punto di vista religioso e favoriva, dunque, nuove adesioni all’organizzazione terroristica: era scritto in italiano, esaltava l’intera organizzazione, era destinato a un pubblico di lettori radicati nel territorio italiano.

Successivamente l’interessato ricorre in Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia del Tribunale.

La Corte di Cassazione conferma l’ordinanza del Tribunale affermando in particolare che:

  • Il Tribunale di Torino, partendo dal presupposto che l’apologia può avere ad oggetto anche un reato associativo quando ha finalità terroristica – ha correttamente dimostrato che l’adesione sollecitata dal sito internet : 1) sosteneva l’obbligatorietà della adesione all’associazione sulla base di una interpretazione religiosa; 2) aveva l’intento di suscitare interesse e condivisione e per questo era stato tradotto in italiano e destinato ad un pubblico nel nostro territorio;
  • Il comportamento si era verificato in Italia ed era diretto a soggetti qui residenti. Infatti l’Isis opera sia all’estero che in Italia e, pertanto,  è punibile anche nel nostro paese;
  • Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,  il Tribunale di Torino ha dimostrato che l’accesso ai siti era libero  e che lo stesso indagato era consapevole della loro potenzialità diffusiva (in altro sito sollecitava aiuto alla diffusione del messaggio).

La Corte Suprema di Cassazione, quindi, ritiene che nel caso in esame si tratti di apologia con l’aggravante della finalità del terrorismo e che tale condotta debba essere punita dal nostro ordinamento giuridico.

Ileana Alesso

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