Consiglieri Comunali: quando è valido il ricorso?

Michele Nico 23/03/16
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Con la sentenza n. 1922 dell’11 dicembre 2015 il TAR Calabria annulla la deliberazione adottata da un Comune per approvare il piano triennale delle opere pubbliche, e di conseguenza, la delibera consiliare relativa al bilancio di previsione 2015 e al bilancio pluriennale 2015-2017, con effetti pressoché destabilizzanti per l’amministrazione locale.

L’impugnazione di tali delibere è proposta da alcuni consiglieri comunali, circostanza questa che induce i giudici a vagliare accuratamente i presupposti di legittimazione processuale in capo ai soggetti ricorrenti.

Il TAR rileva, in primis, che la legittimazione dei consiglieri dissenzienti a impugnare le delibere dell’assemblea di cui essi fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi, o componenti di organi di uno stesso ente.

Richiamando alcuni precedenti in materia, il collegio aggiunge che la contestazione dei consiglieri dissenzienti non può limitarsi a censurare l’oggetto o le modalità di formazione della delibera senza dedurre una connessa lesione alle loro prerogative, giacché quest’ultima non discende automaticamente da una violazione di forma o di sostanza nell’adozione del provvedimento (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2457/2010).

È risaputo, infatti, che la sede naturale in cui di norma il consigliere esprime il proprio dissenso in ordine ai contenuti dell’atto deliberativo non può che essere l’organo collegiale in seno al quale egli esercita il proprio mandato, e non certo la sede giurisdizionale.

I vizi amministrativi che il consigliere può far valere in detta sede debbono quindi incidere, secondo la giurisprudenza, sul munus del relativo mandato, ossia sull’effettivo e regolare esercizio delle funzioni di amministratore locale, nonchè sul voto consapevole e informato.

Il TAR rileva, con la sentenza in commento, che proprio questi presupposti della legittimazione ad agire emergono nel caso de quo, dacché i ricorrenti, nel contestare la legittimità della delibera di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, si dolgono della mancanza dello schema di programma da adottarsi previamente a cura della Giunta comunale.

Si rammenta a questo riguardo che, in base al combinato disposto degli articoli 128 del dlgs 163/2006 e 13 del Dpr 207/2010, la scansione procedimentale prevista ai fini dell’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo aggiornamento annuale, consiste nei seguenti momenti fondamentali:

  1. adozione dello schema di programma triennale con l’aggiornamento annuale redatto entro il 30 settembre di ogni anno ad adottato dalla Giunta comunale entro il 15 ottobre;
  2. pubblicità dello schema mediante sua affissione all’albo pretorio per almeno 60 giorni;
  3. approvazione definitiva del programma unitamente al bilancio di previsione.

In tale cornice normativa il tribunale afferma che “l’assenza (incontestata) dello schema di adozione del programma delle opere pubbliche e la violazione dei termini regolamentari per la messa a disposizione di tale necessario atto ai consiglieri sono stati, pertanto, idonei a ledere in concreto il diritto all’informazione e alle garanzie partecipative dei ricorrenti, non avendo avuto essi alcun termine per la conoscenza degli atti in questione, documenti essenziali a corredo sia del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale sia del bilancio di previsione, con evidente grave lesione delle prerogative consiliari”.

Di qui l’insanabile illegittimità della deliberazione consiliare approvata dall’ente e la legittimazione processuale riconosciuta in capo ai consiglieri comunali, che con il ricorso proposto ottengono l’annullamento degli atti impugnati, mettendo a soqquadro l’amministrazione locale.

Michele Nico

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