Beni da pignorare: come si svolge la ricerca con modalità telematiche?

Redazione 22/03/16
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di Annunziata Giannattasio

IL SEGUENTE TESTO E’ TRATTO DAL VOLUME “L’esecuzione mobiliare e immobiliare” di Bruno Cirillo.

Anteriormente alla modifica apportata dal d.l. 12 settembre 2014 n.132 l’’ufficiale giudiziario, in presenza di un pignoramento nega­tivo per mancanza di beni o di una dichiarazione del debitore che appariva non veritiera, poteva svolgere vere e proprie indagini pres­so l’anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche, ai fini della ricerca di cose da pignorare.

Non si trattava di un accesso materiale, ma di una richiesta che l’ufficiale rivolgeva, in seguito ad un’istan­za che il creditore procedente gli aveva depositato. Se la richiesta riguardava più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, occorreva indicare analiticamente le generalità dei vari debitori e dei vari creditori richiedenti.

Con l’art. 19 del d.l. n. 132 del 2014, sono state apportate modifiche alla fase di ricerca dei beni pres­so l’anagrafe tributaria introducendo l’art. 492-bis c.p.c.“”. In questo modo è stata disciplinata in maniera più ampia la modalità di ricerca dei beni presso le banche dati. Le nuove norme si applicano decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In particolare, “Su istanza del creditore, il presidente del Tribunale competente, dopo aver verificato il diritto della parte istante a pro­cedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità te­lematiche dei beni da pignorare.

L’istanza deve contenere, oltre alle generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l’indicazione dei titoli sui quadebitli si fonda il credito, anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. L’istanza non può essere pro­posta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del Tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifi­cazione del precetto.

Il presidente del Tribunale dispone che l’ufficiale acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rappor­ti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali. Al termine delle operazioni l’ufficiale redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati inter­rogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pi­gnoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pi­gnoramento.

Dopo ciò, se i beni individuati si trovano nei territorio di compe­tenza dell’ufficiale giudiziario, questi provvede d’ufficio agli adempi­menti di cui agli artt. 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compre­si nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unita­mente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se l’uffi­ciale giudiziario non rinviene un bene risultante dalle banche dati, intima al debitore di provvedere ad indicare il luogo in cui si trova, ammonendolo sull’obbligo di cooperazione e sulla punizione previ­sta dall’art. 388 c.p. per l’omessa o falsa comunicazione.

Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficia­le giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis c.p.c. o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzio­ne, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’arti colo 546 c.p.c. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili. Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

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