Pubblicità, telefonate invadenti e Operatori telefonici: come difendersi? Ecco i modelli

Redazione 21/03/16
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Quanti di noi si vedono recapitare, con cadenza più o meno regolare, telefonate di natura pubblicitaria volte a rivenderci qualche prodotto o qualche “fantasmagorica” offerta?

La risposta è tanti, o meglio la maggior parte: ora per il marketing telefonico sono subentrate nuove regole.

PER SAPERE COME FARE A DIFENDERSI DAI CONTRATTI CON GLI OPERATORI TELEFONICI SI CONSIGLIA IL SEGUENTE VOLUME:

Gli abbonati, o come li definisce ancora la legge i contraenti, i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderano più ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

L’iscrizione a tale Registro, istituito con il d.P.R. 178/2010, è gratuita ed ha una durata indefinita che può essere revocata in ogni momento.

TELEFONATE PUBBLICITARIE INDESIDERATE: LE NUOVE REGOLE A TUTELA DEL CONSUMATORE

Le nuove regole a tutela del consumatore sono:

a) chi fa la telefonata pubblicitaria deve rendere visibile il numero chiamante;

b) gli operatori, o i responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo anche le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni;

c)  l’informativa può essere resa con modalità semplificate.

TELEFONATE PUBBLICITARIE: COME OPPORSI?

Per opporsi alle telefonate pubblicitarie sussistono 5 modi, rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, e rispettivamente:

1) tramite raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM);

2) via fax: 06.54224822;

3) via e-mail: abbonati.rpo@fub.it;

4) contattando il numero verde 800.265.265;

5) compilando il modulo elettronico disponibile nell’apposita sezione chiamata “area abbonato” sul sito www.registrodelleopposizioni.it.

Quali sanzioni?

E’ bene ricordare che in caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010, viene ad applicarsi una sanzione che va da 10mila a 120mila euro (articolo 162, comma 2-quater del Codice).

TELEFONATE PUBBLICITARIE INDESIDERATE: COME TUTELARSI?

  1. Telefonate nonostante l’iscrizione al Registro delle opposizioni

Nel caso, nonostante l’iscrizione, si ricevano comunque telefonate indesiderate, il cittadino ha la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali oppure direttamente all’Autorità giudiziaria.

Prima della segnalazione, tuttavia, è utile rispettare i seguenti step:

– accertarsi dell’avvenuta iscrizione al Registro;

– controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (solo una volta trascorso questo termine, infatti, l’opposizione può diventare effettiva);

– controllare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per scopi di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

SCARICA IL MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l’iscrizione nel Registro delle opposizioni

2. Telefonate nonostante i numeri non siano più presenti in elenco

In questo caso, il cittadino può sempre rivolgersi o al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.

Prima della segnalazione, tuttavia, anche in questo caso è bene accertarsi di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per scopi di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

SCARICA IL MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie indesiderate per utenze riservate

TELEFONATE PUBBLICITARIE: I MODELLI PER LE SEGNALAZIONI AL GARANTE

I modelli per le segnalazioni al Garante, una volta che sono stati compilati, possono essere trasmessi seguendo le modalità di seguito citate:

– fax: 06.69677.3785;

– e-mail: urp@gpdp.it;

– oppure e-mail: urp@pec.gpdp.it;

– raccomandata indirizzata a: “Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma”.

Si ricorda, infine, che al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni e che è compito del gestore del Registro (FUB) assicurare l’accesso al registro da parte dello stesso Garante.

Redazione

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